CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4849/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: IVA -operazioni oggettivamente inesistenti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3078/02/2024 depositata in data 22/11/2024; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con l’avviso di accertamento n. T9H02B301495/2020 per IRAP e IVA 2015, l'Agenzia delle Entrate–D. P. di Brescia contestava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già s.n.c. nel 2015) l’annotazione di fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per un imponibile di € 72.000,00 (Iva relativa € 15.840,00), richiedendo il pagamento della somma di € 55.282,81 a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi; - a seguito dell’accertamento notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), l’Ufficio procedeva ad imputare per trasparenza ex art. 5 Tuir il presunto maggior reddito di partecipazione in capo ai tre soci, in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili, notificando, ai fini Irpef, a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9H01B301946, a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9H01B301949 ed a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9H01B301948; - tutti gli accertamenti venivano impugnati per carenza di motivazione e conseguente richiesta di annullamento, e la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 319/03/2022 del 16 giugno 2022, li respingeva con condanna al pagamento delle spese, posta in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] via solidale a carico dei ricorrenti; costoro appellavano tale pronuncia; - con la sentenza qui gravata il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria ex art. 380bis1 c.p.c.; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale i ricorrenti hanno chiesto la decisione Collegiale; Considerato che: - con riguardo alla memoria del contribuente, va preliminarmente osservato che la stessa contiene da un lato doglianze inammissibili (relativamente al travisamento del contenuto documentale prodotto dal ricorrente) in quanto non oggetto del giudizio di merito, dall’altro infondate (alla luce delle considerazioni che seguono quanto alla rilevanza presuntiva degli elementi dedotti e provati dall’Uffici) e infine manifestamente infondate (con riguardo alla asserita applicazione alla fattispecie dell’art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 esclusa da questa Corte; in tema Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20816 del 25/07/2024 e anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024); - venendo ora al primo motivo di ricorso, esso censura la pronuncia di merito per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/73, dell’art. 54 d.P.R. n. 633/72 e degli articoli 2727 e 2729 c.c. per mancata affermazione del principio secondo cui nel caso di prova presuntiva è onere dell’Ufficio dimostrare i requisiti della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] gravità, precisione e concordanza degli elementi di fatto assunti a fondamento del ragionamento presuntivo e del principio secondo cui il giudice di merito, nel valutare l’esistenza di tali requisiti, non può limitarsi a negare o attribuire valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tale senso ove valutati nella loro sintesi; - il motivo è manifestamente infondato; - invero, gli elementi presuntivi indicati dalla CGT di 2 grado “le 12 fatture qui contestate, per un importo complessivo di € 72.000,00, si riferivano tutte a prestazioni di “manutenzione mensile presso la vs sede come da accordi intercorsi con vs Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, vanno considerate del tutto generiche sia perché la tipologia di prestazione apparentemente resa risulta anomala rispetto al settore di attività in cui operava la società CO.[OSCURATO:PERSONA], afferente la fabbricazione di macchine utensili per formatura dei metalli, sia perché la società appellante non ha esibito copia dei contratti né altra documentazione, anche extracontabile, relativa ai rapporti commerciali (mail, corrispondenza, preventivi, etc.) idonea a identificare i soggetti e le modalità con cui venivano tenuti i rapporti. Peraltro, l’Ufficio ha anche rilevato che la lista impianti (o -meglio- il documento contenente le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna delle 14 presse presenti in azienda) identificava, i soggetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Picardi, con i relativi recapiti telefonici, ai quali rivolgersi per la manutenzione di ognuna. Tra gli incaricati non risultavano la società [OSCURATO:SOCIETA] e neppure il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, oltre alla sproporzione rilevata dei costi in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione, l’età avanzata del [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di mezzi di locomozione, sono invero elementi tutti muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, risultano idonei a ribaltare in capo al contribuente l’onere di dar prova dell’oggettiva esistenza delle prestazioni contestate (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Cass. v. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27982); né rileva a tali fini il disposto di cui all’art. 7 c. 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20816 del 25/07/2024); - il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d. l gs. n. 546/1992 , comportante la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente avendo il giudice di merito apoditticamente affermato l’esistenza della prova dei fatti costituenti il fondamento della pretesa erariale; - anche tale motivo è manifestamente infondato; - invero, la sentenza di merito ha reso motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016; Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014), avendo la stessa preso in esame – e motivato - anche riguardo tutte le circostanze dedotte dalla contribuente consistenti sia nelle annotazioni effettuate per ciascun intervento nel registro degli interventi con indicazione di numero di protocollo riportato in fattura sia nella disamina e valutazione delle dichiarazioni di terzi; - in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - le spese processuali seguono la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.200,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.100,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.400,00, oltre allespese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore