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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42013/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di ROMA con sentenza in data 20/06/2019 confermava la sentenza con la quale in data 14/12/2016 il TRIBUNALE di TIVOLI aveva condannato SEGNA Giulio a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di riciclaggio e di ricettazione, commessi a TIVOLI il 18/03/2014.

La condotta della quale SEGNA è stato ritenuto responsabile aveva riguardato, in concorso con coimputati oggi non ricorrenti, quanto al riciclaggio il compimento di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo TOYOTA Avenzis tg. [OSCURATO:TARGA], provento del furto avvenuto il 27/02/2014 ai danni di FARANDA Donatella, attraverso l'abrasione del numero identificativo del telaio e lo smontaggio di parti di esso; quanto alla ricettazione, l'acquisto e comunque la ricezione, nella consapevolezza della provenienza delittuosa, di ricambi di autovetture, libretti di circolazione e targhe.

2. SEGNA propone ricorso per cassazione, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riciclaggio, per erronea applicazione della norma incriminatrice e per carenza della motivazione, allorché essa ha escluso la sussistenza del tentativo al posto del reato consumato.

La tesi difensiva è che la condotta si sarebbe fermata allo stadio del tentativo, poiché per la vettura TOYOTA Avenzis tg. [OSCURATO:TARGA] l'asportazione e sostituzione delle targhe non sarebbe mai stata realizzata - le targhe erano presenti nel capannone, ma non erano state applicate sull'automezzo - e il numero di telaio impresso sulla vettura non aveva subìto alterazione o abrasione, come rilevato anche dalla foto n. 18 del verbale di sopralluogo del 18/03/2014 e dall'ordinanza del TRIBUNALE del riesame del 7/04/2014; - come secondo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen., mentre invece l'illecito ipotizzabile avrebbe dovuto essere quello di cui all'art. 648 cod. pen., non essendovi stata alcuna attività di manomissione degli elementi identificativi della vettura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che censura la sentenza impugnata allorché non ha ritenuto il tentativo al posto del reato consumato.

Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) secondo cui, "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo sta nel suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e nella mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche argomentative.

La CORTEterritoriale ha contrastato tale motivo del ricorso in modo congruo e consequenziale, ricordando che la consumazione del delitto di riciclaggio, all'interno di un capannone che al momento dell'intervento della p.g. si presentava come centrale di smontaggio e di manipolazione dei veicoli, era avvenuta con l'asportazione delle targhe di immatricolazione e con la sostituzione a esse di quelle di un veicolo di provenienza illecita.

2. L'orientamento di questa S.C. non appare univoco circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA]. 2 sentenza n. 44853/2019, "la problematica nasce per effetto del testo dell'art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita: «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Proprio in relazione a quest'ultimo tipo di condotta sorge il problema di comprendere se sia possibile - e se del caso in che termini - configurare il tentativo atteso che non è facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idonei diretti a sostituire in modo da ostacolare, posto che l'idoneità ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione.

Sul punto, in occasione dell'esame di una vicenda nella quale l'imputato era stato sorpreso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di smontare un'autovettura di provenienza furtiva questa Corte ha rilevato che «Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata» (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340).

In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della (...) provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile.

In senso contrario, si pongono però altre decisioni secondo le quali «risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata» (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo) (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254; in senso conforme: Sez. 2, n. 1960 de111/12/2014, dep. 2015, Pileri, Rv. 262506; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220)."

3. Nel quadro delineato dalla citata sentenza n. 44853/2019, di recente questa Sezione 2" (sentenza n. 35439 del 15/06/2021 dep. 24/09/2021 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) ha ritenuto "di aderire al primo degli indicati orientamenti, osservando che, comunque, i principi evidenziati devono essere necessariamente collegati ai fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio", e che "in sostanza, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione.

A ciò si aggiunge l'osservazione che per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo "ostacolata" (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369)".

È un caso analogo nello svolgimento a quello del presente giudizio: in modo più esteso il TRIBUNALE aveva descritto il veicolo TOYOTA Avenzis tg. [OSCURATO:TARGA] come del tutto spoglio, al di fuori della scocca, del motore e del cruscotto, col telaio abraso e all'interno le targhe anteriore e posteriore [OSCURATO:TARGA], a conferma della manipolazione in atto, finalizzata alla sua non identificazione come di provenienza illecita.

D'altronde con la sentenza n. 37559 del 30/05/2019 (dep. 11/09/2019 Rv. 277080 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) questa Sez. 2" aveva già sancito che "il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità".

4. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo.

Non può riconoscersi, come viene proposto dalla difesa, la ricettazione al posto del riciclaggio, perché, sempre in linea con l'orientamento di Sez. 2" (sentenza n. 46754 del 26/09/2018 dep. 15/10/2018 Rv. 274081-01 imputato D), "il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. (...) la disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731)".

Ne consegue che "trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso.

La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto".

5. Il caso oggetto del presente giudizio è coerente con tale configurazione, come rilevato dal Collegio di appello, in considerazione dell'attività modificativa apportata in concreto sul veicolo illecitamente sottratto, attraverso l'opera di smontaggio in corso nel capannone.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ROMA con sentenza in data 20/06/2019 confermava la sentenza con la quale in data 14/12/2016 il TRIBUNALE di TIVOLI aveva condannato SEGNA Giulio a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di riciclaggio e di ricettazione, commessi a TIVOLI il 18/03/2014. La condotta della quale SEGNA è stato ritenuto responsabile aveva riguardato, in concorso con coimputati oggi non ricorrenti, quanto al riciclaggio il compimento di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo TOYOTA Avenzis tg. [OSCURATO:TARGA], provento del furto avvenuto il 27/02/2014 ai danni di FARANDA Donatella, attraverso l'abrasione del numero identificativo del telaio e lo smontaggio di parti di esso; quanto alla ricettazione, l'acquisto e comunque la ricezione, nella consapevolezza della provenienza delittuosa, di ricambi di autovetture, libretti di circolazione e targhe. 2. SEGNA propone ricorso per cassazione, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riciclaggio, per erronea applicazione della norma incriminatrice e per carenza della motivazione, allorché essa ha escluso la sussistenza del tentativo al posto del reato consumato. La tesi difensiva è che la condotta si sarebbe fermata allo stadio del tentativo, poiché per la vettura TOYOTA Avenzis tg. [OSCURATO:TARGA] l'asportazione e sostituzione delle targhe non sarebbe mai stata realizzata - le targhe erano presenti nel capannone, ma non erano state applicate sull'automezzo - e il numero di telaio impresso sulla vettura non aveva subìto alterazione o abrasione, come rilevato anche dalla foto n. 18 del verbale di sopralluogo del 18/03/2014 e dall'ordinanza del TRIBUNALE del riesame del 7/04/2014; - come secondo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen., mentre invece l'illecito ipotizzabile avrebbe dovuto essere quello di cui all'art. 648 cod. pen., non essendovi stata alcuna attività di manomissione degli elementi identificativi della vettura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che censura la sentenza impugnata allorché non ha ritenuto il tentativo al posto del reato consumato. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) secondo cui, "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo sta nel suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e nella mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche argomentative. La CORTEterritoriale ha contrastato tale motivo del ricorso in modo congruo e consequenziale, ricordando che la consumazione del delitto di riciclaggio, all'interno di un capannone che al momento dell'intervento della p.g. si presentava come centrale di smontaggio e di manipolazione dei veicoli, era avvenuta con l'asportazione delle targhe di immatricolazione e con la sostituzione a esse di quelle di un veicolo di provenienza illecita. 2. L'orientamento di questa S.C. non appare univoco circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA]. 2 sentenza n. 44853/2019, "la problematica nasce per effetto del testo dell'art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita: «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Proprio in relazione a quest'ultimo tipo di condotta sorge il problema di comprendere se sia possibile - e se del caso in che termini - configurare il tentativo atteso che non è facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idonei diretti a sostituire in modo da ostacolare, posto che l'idoneità ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione. Sul punto, in occasione dell'esame di una vicenda nella quale l'imputato era stato sorpreso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di smontare un'autovettura di provenienza furtiva questa Corte ha rilevato che «Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata» (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340). In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della (...) provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile. In senso contrario, si pongono però altre decisioni secondo le quali «risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata» (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo) (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254; in senso conforme: Sez. 2, n. 1960 de111/12/2014, dep. 2015, Pileri, Rv. 262506; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220)." 3. Nel quadro delineato dalla citata sentenza n. 44853/2019, di recente questa Sezione 2" (sentenza n. 35439 del 15/06/2021 dep. 24/09/2021 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) ha ritenuto "di aderire al primo degli indicati orientamenti, osservando che, comunque, i principi evidenziati devono essere necessariamente collegati ai fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio", e che "in sostanza, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. A ciò si aggiunge l'osservazione che per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo "ostacolata" (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369)". È un caso analogo nello svolgimento a quello del presente giudizio: in modo più esteso il TRIBUNALE aveva descritto il veicolo TOYOTA Avenzis tg. [OSCURATO:TARGA] come del tutto spoglio, al di fuori della scocca, del motore e del cruscotto, col telaio abraso e all'interno le targhe anteriore e posteriore [OSCURATO:TARGA], a conferma della manipolazione in atto, finalizzata alla sua non identificazione come di provenienza illecita. D'altronde con la sentenza n. 37559 del 30/05/2019 (dep. 11/09/2019 Rv. 277080 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) questa Sez. 2" aveva già sancito che "il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità". 4. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo. Non può riconoscersi, come viene proposto dalla difesa, la ricettazione al posto del riciclaggio, perché, sempre in linea con l'orientamento di Sez. 2" (sentenza n. 46754 del 26/09/2018 dep. 15/10/2018 Rv. 274081-01 imputato D), "il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. (...) la disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731)". Ne consegue che "trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto". 5. Il caso oggetto del presente giudizio è coerente con tale configurazione, come rilevato dal Collegio di appello, in considerazione dell'attività modificativa apportata in concreto sul veicolo illecitamente sottratto, attraverso l'opera di smontaggio in corso nel capannone. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 42013/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris