CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i tre motivi proposti non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. L'imputato non ha fornito alcuna giustificazione del porto di entrambi i coltelli: non solo di quello a serramanico ma anche di quello multiuso. Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). L'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, la cui applicazione non risulta essere stata sollecitata al giudice di appello, è stata esclusa con motivazione implicita. La Corte territoriale, nel disattendere la roche usta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato come il fatto accertato non può essere considerato di limitata offensivista concernendo la detenzione di due coltelli, in piena notte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marz