CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14617/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eg [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per i delitti di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo assume che erroneamente non è stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato perché la querela è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale dove è stata spesa la banconota falsa, sicché dal soggetto che aveva la relativa legittimazione; Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente contesta solo genericamente che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della recidiva, senza alcun confronto critico con la decisione impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso