CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32087/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12-05-2022 della Corte di appello di Torino; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa, in data 8 marzo 2019, dal Gip presso il Tribunale della stessa città con la quale i ricorrenti sono stati condannati, ritenuta la continuazione, alla pena, ridotta per il rito, di anni uno e mesi otto di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], e alla pena di anni uno e giorni cinque di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], oltre al resto. Ai ricorrenti è stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per avere - il Minni, nella qualità di amministratore di fatto, e la Beoletto di amministratrice legale di [OSCURATO:SOCIETA]. - impiegato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse società nell'anno cli imposta 2012 per un ammontare complessivo pari ad euro 136.8098,84 (IVA evasa euro 32.482,77 e IRES euro 37.622,43), nell'anno 2013 per un ammontare complessivo pari ad euro 165.284,44 (IVA euro 34.555,62 e IRES euro 45.453,22), nell'anno 2014 per un ammontare complessivo pari ad euro 136.786,30 (IVA euro 29.455,42 e IRES euro 37.616,23) e nel 2015 per un ammontare complessivo pari ad euro 99.186,35 (IVA curo 21.183,44 e IRES euro 5.825,45) nonché il Minni, nella qualità di amministratore legale di INTRADE s.r.I., dello stesso reato per avere, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse società nell'anno 2012 per un ammontare complessivo pari ad euro 70.772,03 (IVA evasa euro 16.509,06 e IRES euro 19.462,31), nell'anno 2013 per un ammontare complessivo pari ad euro 205.561,68 (IVA 44.308,88 e IRES euro 56.529,46), nell'anno 2014 per un ammontare complessivo pari ad euro 137.915,24 (IVA euro 29.930,39 e IRES euro 37.926,69) e nel 2016 per un ammontare complessivo pari ad euro 23.188,96 (IVA euro 5.101,57 e IRES euro 6.376,96). 2. I ricorsi, presentati dai rispettivi difensori di fiducia, sono affidati ai motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al mancato contenimento della pena nei minimi edittali ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché per omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva (art. 606, comma l, lettera e), cod. proc. pen.).Assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le doglianze sollevate con i motivi di appello in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche svalutando elementi di sicuro rilievo positivo, quali il comportamento pienamente collaborativo e l'ampia ammissione dei fatti. Allo stesso modo, la Corte d'appello, ai fini del trattamento sanzionatorio, avrebbe omesso di motivare e di dare riscontro a quanto evidenziato con l'atto di appello riferendosi ad una pretesa congruità della pena senza considerare che l'ammissione della responsabilità costituiva prova di resipiscenza. Nessuna parola sarebbe, poi, stata spesa circa il motivo di appello con il quale il ricorrente chiedeva fosse esclusa la recidiva e, quanto alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito si sarebbe lacunosamente limitata a richiamare il danno grave cagionato all'erario e la presenza di precedenti. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] impugna con tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.). Osserva che Corte di appello ha ritenuto esserci in capo all'imputata l'elemento psicologico del dolo per il solo fatto di avere firmato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di cui alle imputazioni e per la "sua attività partecipativa alla attività di verifica". Obietta come i Giudici di secondo grado, pervenendo alla conclusione censurata, abbiano trattato la responsabilità della ricorrente come se la stessa fosse una responsabilità oggettiva e non personale, mentre un tale tipo di responsabilità non è ammessa nel diritto penale e, per altro, il compendio testimoniale escludeva che l'imputata fosse a conoscenza o potesse sospettare quanto poneva in essere l'amministratore di fatto. 2.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in riferimento al compendio testimoniale (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.). Argomenta che le sommarie informazioni rese dai dipendenti, dai fornitori e dagli acquirenti delle società escludevano una partecipazione della ricorrente all'attività elusiva posta in essere dal marito e i testi avevano anche escluso che la stessa potesse avere una conoscenza o anche il mero sospetto dell'elusione posta in essere dal MINNI. Rileva che la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe speso una sola parola in relazione a tali deposizioni oggetto del primo motivo di gravame, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.2.2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che la sentenza impugnata ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in base a due indici: il precedente e la reiterazione della violazione contestata. Osserva che, per ammettere il beneficio della sospensione condizionale della pena, il Giudice deve avere riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. e, in presenza di circostanze negative, deve dare conto, con adeguata motivazione, della loro eventuale prevalenza su circostanze di segno opposto, onde consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato. Rileva che la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna motivazione in proposito, nonostante la conclamata presenza di altre circostanze positive di un certo spessore: intensità del dolo (l'imputata non era stata l'ideatrice delle operazioni elusive), condotta susseguente al reato (non risultavano pendenze giudiziarie), condizioni di vita familiare della ricorrente (madre di due figli in giovane età), incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale in relazione al terzo motivo di ricorso relativo alla reclamata concessione della sospensione condizionale della pena e chiedendo l'accoglimento almeno di tale motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, in larga parte inammissibili, non sono fondati. 2. Iniziando dall'analisi del motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], essi si traducono, nell'ottica dei ricorrenti, nella denuncia di un vizio di motivazione o, in alcuni casi, di un vizio di violazione di legge perché la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle doglianze formulate con i motivi di appello o avrebbe adottato criteri distonici rispetti a quelli legali, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Tuttavia, su questi punti, la Corte territoriale ha esaminato prioritariamente la posizione della ricorrente e, quanto al Minni, ha richiamato i medesimi criteri di valutazione in precedenza enunciati per respingere entrambi i motivi di appello articolati nei confronti del "trattamento sanzionatorio". In particolare, la Corte d'appello ha sostenuto, quanto alla Beoletto, che la gravità dei fatti contestati, protrattisi per diversi anni di imposta, fosse da ritenersi circostanza ostativa alla concessione delle attenuanti generiche e che la pena fosse stata graduata con equità nei suoi confronti nonché nel rispetto del perimetro di legge, operazione già compiuta dal giudice di primo grado che aveva appunto commisurato la sanzione nel minimo edittale con un ridottissimo aumento a titolo di continuazione e per la contestata recidiva, ritenuta sussistente in considerazione di un precedente penale commesso sempre nell'esercizio di un'attività di impresa, circostanza ritenuta espressiva di una maggiore pericolosità e di una più spiccata colpevolezza dell'imputata. La Corte di merito ha poi argomentato nel senso che il precedente penale, da un lato, e la reiterazione nel tempo, per più anni di imposta, della violazione contestata, dall'altro, escludevano la possibilità che si potesse formulare un giudizio prognostico favorevole di non reiterazione di condotte criminose, rigettando in tal modo la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Le medesime considerazioni, per relationem, la Corte d'appello ha espresso per il Minni (gravità dei fatti contestati, protrattisi per diversi anni di imposta; recidiva, ritenuta sussistente in considerazione di reati commessi nell'esercizio di un'attività di impresa, espressione di una maggiore pericolosità e di una più spiccata colpevolezza), per il quale ha aggiunto che: a) aveva reso confessione dei fatti quando gli stessi, a seguito della verifica, dovevano ritenersi senza dubbio accertati; b) aveva commesso la medesima violazione reiterandola nel tempo, in relazione a due diverse attività d'impresa a lui riconducibili, procurando nel complesso un grave danno all'Erario; c) aveva precedenti, anche in questo caso, per reati commessi nell'esercizio di attività economiche, concludendo che tutto ciò portava alle medesime conclusioni prese per la coimputata in relazione alla congruità della pena, al diniego delle generiche e di ogni altro beneficio. Ciò posto, la Corte distrettuale ha risposto adeguatamente ai motivi di appello, senza trascurarne alcuno e, nell'adempiere agli obblighi motivazionali, si è attenuta ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità perché, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente il riferimento agli elementi sfavorevoli che siano, come nella specie, ritenuti decisivi o comunque rilevanti, di guisa che tutti gli altri restano disattesi o superati da tale valutazione (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01);mentre, ai fini del riconoscimento della recidiva, la Corte di merito, sulla base della ripetizione criminosa specifica, ha ritenuto i reati, per entrambi gli imputati, sintomo di un'accentuata pericolosità sociale degli stessi; inoltre, ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha espresso, per entrambi i ricorrenti, un giudizio prognostico negativo facendo leva su specifiche circostanze (precedenti penali della stessa indole e reiterazione nel tempo, per più anni di imposta, della violazione di legge contestata nel presente procedimento) ritenute prevalenti. Quanto, infine, alla lamentata congruità della pena irrogata al Minni, il motivo di ricorso si lascia apprezzare, in parte qua, per la sua aspecificità atteso che la sanzione, nonostante le reiterate e gravi violazioni come emergono dalla contestazione, sia stata determinata al di sotto della media edittale. Pertanto, il motivo di ricorso sollevato dal Minni e il terzo motivo di ricorso articolato dalla Beoletto, sono nel complesso infondati. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso sollevati dalla Beoletto, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi, disallineati rispetto al principio di autosufficienza del ricorso, sono inammissibili soprattutto per manifesta infondatezza. I giudici di merito, con doppia e conforme motivazione, hanno attribuito alla ricorrente un ruolo attivo all'interno della società della quale era legale rappresentante, ritenendola pertanto pienamente responsabile dell'utilizzazione delle false fatture. La consapevolezza del ruolo rivestito è stata desunta, con logica e adeguata motivazione, dall'attiva partecipazione della ricorrente alle attività di verifica fiscale, in esito alla quale i verbalizzanti davano atto, tra l'altro, che l'imputata aveva sempre risposto ai loro quesiti e alla richiesta di delucidazioni fornendo la documentazione necessaria, acquisita nel corso delle operazioni, così dimostrando di conoscere la realtà aziendale e gestionale in relazione alle annualità oggetto della verifica, con la conseguenza che ciò rendeva del tutto improbabile la tesi difensiva. Ne deriva come la Corte di merito abbia perciò ampiamente superato l'eventuale testimoniale, citato nel ricorso ma non allegato all'atto di gravame in violazione del principio di autosufficienza, dal quale la ricorrente farebbe derivare la prova del difetto dell'elemento soggettivo del reato. La motivazione della sentenza impugnata è perciò immune da rilievi sia per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi motivazionali e sia per l'esatta applicazione della legge penale.Sotto tale ultimo aspetto, la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto in forza del quale il legale rappresentante di una società riveste una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza e alla correttezza documentale e contabile, in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge, e perciò risponde dei reati tributari anche per la violazione del dovere di vigilanza, oltre che per fatto proprio, come quando presenta - situazione nella specie sussistente - le dichiarazioni fiscali, cosicché tale posizione gli impone di impedire la commissione dei reati, ex art. 40 cpv. cod. pen. o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, posto che l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e di controllo, il cui mancato rispetto determina una responsabilità penale a titolo personale. 4. Sulla base delle precedenti considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati e i r