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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 01626/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il ricorrente ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca di decreto penale, non opposto a suo tempo, in quanto il reato per cui è stato condannato il ricorrente non sussisterebbe; - l'istanza era completamente inammissibile, in quanto la verifica "dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione» (Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sentt. n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969; v. anche Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, in motivazione); - l'inammissibilità dell'istanza a monte, correttamente rilevata dal giudice dell'esecuzione, rende inammissibile anche il ricorso con cui la questione è stata ulteriormente coltivata in sede di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il ricorrente ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca di decreto penale, non opposto a suo tempo, in quanto il reato per cui è stato condannato il ricorrente non sussisterebbe; - l'istanza era completamente inammissibile, in quanto la verifica "dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione» (Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sentt. n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969; v. anche Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, in motivazione); - l'inammissibilità dell'istanza a monte, correttamente rilevata dal giudice dell'esecuzione, rende inammissibile anche il ricorso con cui la questione è stata ulteriormente coltivata in sede di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presiden