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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 18054/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in composizione monocratica in data 13/09/2018 - con cui gli imputati erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 474, comma secondo, cod. pen., in Francavilla al mare il 02/10/2015 - riduceva la pena nei confronti degli imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 474, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla possibile destinazione delle merce ad uso personale, alla luce dei criteri della giurisprudenza di legittimità, non avendo la pubblica accusa dimostrato la finalizzazione alla vendita; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 474, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla evidente grossolanità del falso; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 474, comma terzo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancata prova della tutela accordata ai marchi, previa loro registrazione; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto al mancato raggiungimento della prova per fondare una condanna degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, in quanto essenzialmente versati in fatto.

Va, anzitutto, rilevato come non risulta affatto che gli imputati avessero sostenuto che la merce caduta in sequestro fosse destinata al loro uso personale ovvero a quelle dei loro familiari, non emergendo tale circostanza né dalla sentenza impugnata né dalla sentenza di primo grado, per cui essa costituisce una mera illazione difensiva.

Quanto alla dedotta grossolanità dei falsi, con giurisprudenza pacifica è stato affermato da questa Corte che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la disposizione incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del , reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814).

Quanto alla registrazione del marchio, parimenti è stato affermato da questa Corte che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso ed incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, è comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilità alla casa produttrice ed alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da giustificarne la tutela, con conseguente onere, per l'incolpato, di fornire la prova contraria. (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282404).

Nel caso in esame, come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, i marchi in questione, secondo dati notori, appartengono a tipologie di marchi assolutamente noti e rinomati, non essendo stata fornita alcuna prova di segno contrario.

I ricorsi, quindi, appaiono altresì riproduttivi di argomenti già ampiamente confutati dalla sentenza impugnata, oltre che contrastanti con i canoni ermeneutici di questa Corte regolatrice.

Dall'inammissibilità dei ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in composizione monocratica in data 13/09/2018 - con cui gli imputati erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 474, comma secondo, cod. pen., in Francavilla al mare il 02/10/2015 - riduceva la pena nei confronti degli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 474, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla possibile destinazione delle merce ad uso personale, alla luce dei criteri della giurisprudenza di legittimità, non avendo la pubblica accusa dimostrato la finalizzazione alla vendita; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 474, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla evidente grossolanità del falso; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 474, comma terzo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancata prova della tutela accordata ai marchi, previa loro registrazione; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto al mancato raggiungimento della prova per fondare una condanna degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, in quanto essenzialmente versati in fatto. Va, anzitutto, rilevato come non risulta affatto che gli imputati avessero sostenuto che la merce caduta in sequestro fosse destinata al loro uso personale ovvero a quelle dei loro familiari, non emergendo tale circostanza né dalla sentenza impugnata né dalla sentenza di primo grado, per cui essa costituisce una mera illazione difensiva. Quanto alla dedotta grossolanità dei falsi, con giurisprudenza pacifica è stato affermato da questa Corte che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la disposizione incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del , reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814). Quanto alla registrazione del marchio, parimenti è stato affermato da questa Corte che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso ed incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, è comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilità alla casa produttrice ed alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da giustificarne la tutela, con conseguente onere, per l'incolpato, di fornire la prova contraria. (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282404). Nel caso in esame, come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, i marchi in questione, secondo dati notori, appartengono a tipologie di marchi assolutamente noti e rinomati, non essendo stata fornita alcuna prova di segno contrario. I ricorsi, quindi, appaiono altresì riproduttivi di argomenti già ampiamente confutati dalla sentenza impugnata, oltre che contrastanti con i canoni ermeneutici di questa Corte regolatrice. Dall'inammissibilità dei ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il
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