CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 18415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Trani, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero di Trani il 7 dicembre 2023. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo che deduce violazione di legge ex art.606 lett. b) c.p.p. con riferimento all'art.253 dello stesso codice per carenza di motivazione e dei presupposti di legge. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Si lamenta infatti la violazione di legge per la assente motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del provvedimento ablatorio (in particolare il fumus boni iuris) che nel caso, è bene precisare ha natura probatoria, a dispetto di una giurisprudenza orientata nel senso della sufficienza di una indicazione 'esplorativa' ovvero 'orientativa', nella contingente fase processuale, spesso connotata inevitabilmente da scarsità di elementi, destinati, nella prospettiva accusatoria, ad essere acquisiti nella successivo fase delle indagini. Questa Corte non ignora che sul tema vi sono diversi orientamenti all'interno della giurisprudenza di legittimità. Ad un indirizzo fondato su un approccio per così dire `realistico', soddisfatto, ai fini della configurazione dell'ipotesi di riciclaggio, dalla semplice presenza di più indici incompatibili con una origine lecita del denaro (ex multis, Sez.2, n.43532 del 19/11/2021, Berati; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284522 - 01) se ne contrappone un altro di segno opposto, per così dire 'rigorista', che tende ad imporre al giudice di merito uno sforzo ermeneutico più approfondito al fine di imporre quanto meno la identificazione ed indicazione delle `tracce', anche in termini di qualificazione giuridica, del reato presupposto che non può rimanere totalmente indefinito. Si è così affermato che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282629 - 01). Si è aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277020 -01). Sennonché, occorre rilevare che i precedenti da ultimo citati, come pure quelli indicati dal Procuratore Generale (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629; Sez. 2, Sentenza n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 - 02) si riferiscono ad ipotesi di sequestro preventivo, e non probatorio. Quest'ultimo, implicando ed essendo finalizzato alla verifica `sperimentale' a mezzo delle indagini, ha un orizzonte implicitamente limitato e condizionato all'esito degli accertamenti che si intendono disporre. Ma proprio per la funzione `transeunte' e la funzione preliminare di applicazione del vincolo, esso non può che essere fondato su quei soli elementi rcostanziali che la situazione consente. Si tratta, in attesa degli accertamenti ai quali la misura è funzionale, di una 'fotografia' allo stato degli atti. Più pertinente è la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01) che tuttavia si limita a circoscrivere l'onere motivazionale alla identificazione del reato ascritto (e non di quello presupposto) ed all'indicazione delle ragioni della cautela. Proprio in relazione al contenuto concreto del provvedimento, si è condivisibilmente affermato, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, che è necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, iRv. 265273), tutti elementi soddisfatti dal riferimento, nel provvedimento genetico, all'art.648 c.p. ed alla necessità di stabilire caratteristiche, provenienza e titolo della detenzione essendo fin 1:roppo evidente, quanto all'ultimo aspetto, la rilevanza delle modalità di detenzione rispetto al reato di ricettazione per il quale si procede. E, in merito alle finalità probatorie perseguite in concreto rispetto all'accertamento dei fatti, già si è affermato da questa Corte (si veda Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Rv. 261614) che il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto anche da motivazione enunciata mediante formule sintetiche qualora, come già detto, sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa, come è nella fattispecie, trattandosi di accertamenti da condursi in corpore vili, sulle banconote. Quanto al fumus boni iuris, nel caso concreto, il tribunale ha adeguatamente evidenziato gli elementi sui quali basare il giudizio, facendo riferimento a fattori quali l'entità dell'importo detenuto alle prime ore del mattino, ai numerosi precedenti, anche specifici dell'indagato, all'assenza di giustificazioni, alla reazione del Vurchio al momento del controllo. Si tratta di motivazione sussistente e non apparente, come tale sottratta al giudizio di legittimità, confinato, nel caso di misure reali all'ipotesi della violazione di legge. Va infatti ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 49739 del 10/10/2023 Cc. [OSCURATO:PERSONA]. 285608 - 01). Si tratta di vizi estremi (ad. es, oltre all'assenza, si enumerano la redazione di motivazione 'a stampone' o per relationem 'integrale') all'evidenza esclusi nel caso di specie. 4. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.