Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 novembre 2019

Corte di giustizia UE n. 207/2019

ECLI:EU:C:2019:961
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0528_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (causa C‑528/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 47)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 48)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Necessità di provare la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 61, 62)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 63) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] afferenti al procedimento di impugnazione. 3) L’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese afferenti al procedimento d’impugnazione. ( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0528_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (causa C‑528/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 47) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 48) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Necessità di provare la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 61, 62) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punto 63) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] afferenti al procedimento di impugnazione. 3) L’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese afferenti al procedimento d’impugnazione. ( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris