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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46900/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 216 legge fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al nesso causale fra la distrazione e lo stato di dissesto; - alla prova della distrazione contestata; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile ma la sentenza va annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Ai fini della loro quantificazione ci si riporta al principio di diritto formulato sul punto dalla recente pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». 2 - Si è detto della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso: - la sentenza Corvetta è rimasta isolata tanto da generare il dictum delle Sezioni unite con la sentenza Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016) secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza); - quanto alla prova della distrazione, la Corte di merito aveva reso una motivazione priva di manifesti vizi logici, avendo osservato che, a mente degli accertamenti del curatore, a fronte della voce dei prelevamenti del titolare, non risultava che nulla fosse pervenuto alla società o che gli stessi fossero stati impiegati nell'interesse della fallita trovassero adeguata spiegazione nelle esigenze personali del prevenuto, dovendosi tenere conto delle costanti perdite di esercizio. - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di meritevolezza e la gravità del fatto), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o P411a___

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 216 legge fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al nesso causale fra la distrazione e lo stato di dissesto; - alla prova della distrazione contestata; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile ma la sentenza va annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Ai fini della loro quantificazione ci si riporta al principio di diritto formulato sul punto dalla recente pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». 2 - Si è detto della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso: - la sentenza Corvetta è rimasta isolata tanto da generare il dictum delle Sezioni unite con la sentenza Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016) secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza); - quanto alla prova della distrazione, la Corte di merito aveva reso una motivazione priva di manifesti vizi logici, avendo osservato che, a mente degli accertamenti del curatore, a fronte della voce dei prelevamenti del titolare, non risultava che nulla fosse pervenuto alla società o che gli stessi fossero stati impiegati nell'interesse della fallita trovassero adeguata spiegazione nelle esigenze personali del prevenuto, dovendosi tenere conto delle costanti perdite di esercizio. - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di meritevolezza e la gravità del fatto), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o P411a___
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