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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 42543/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 101) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte territoriale ha motivatamente disatteso l'istanza di messa alla prova, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

Allo stesso modo, il giudizio di bilanciamento delle circostanze risulta compiutamente argomentato e non può essere rimesso in discussione dinanzi a questa Corte di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 101) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte territoriale ha motivatamente disatteso l'istanza di messa alla prova, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Allo stesso modo, il giudizio di bilanciamento delle circostanze risulta compiutamente argomentato e non può essere rimesso in discussione dinanzi a questa Corte di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore I
Sentenza Cassazione n. 42543/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris