CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul concorso tra il delitto di resistenza e quello di oltraggio a pubblico ufficiale, poiché la condotta ingiuriosa esula dalla condotta minatoria o violenta che connota il reato di resistenza nonché sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. - allegata ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen.- non essendo state comprovate circostanze che potessero aver avvalorato il convincimento dell'imputato di essere destinatario di un comportamento persecutorio degli agenti. Insuscettibilt di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva e la statuizione di revoca del precedente beneficio di sospensione condizionale della pena. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il