CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Colte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 11 marzo 2021 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 10 maggio 2019 del Tribunale di Urbino — impugnata dal Pubblico ministero e dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] —, ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. (contestata in relazione al delitto di furto in abitazione), ha rideterminato in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione e 1.400 euro di multa la pena irrogata all'imputato ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità, oltre che per il riferito reato di furto in abitazione, per quello di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, ed aveva ritenuto la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Lia ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'erronea qualificazione del fatto dell'imputato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., adducendo che: - il Tribunale ha ritenuto che l'azione delittuosa si è svolto in un ambiente destinato ad essere utilizzato dal personale paramedico per il soddisfacimento di esigenze private e personali; - come chiarito da Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, i luoghi di lavoro non rientrerebbero nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa non accessibile al pubblico; - la stessa persona offesa, nel corpo della querela, ha rappresentato che la porta della stanza in discorso è sempre lasciata aperta e gli armadietti sono privi di serratura. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. - è stata denunciata la carenza di motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo è stata assunta la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen., sub specie del difetto della previa «consapevolezza» da parte del ricorrente «della presenza della carta di debito e del pin all'interno del portafogli» che ha sottratto e, dunque, della commissione da parte sua del «furto per utilizzare indebitamente il bancomat». 3. In data 29 settembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato un motivo nuovo con il quale ha denunciato la carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe richiamato, «per le parti non esplicitamente esaminate sulla base dei motivi di appello», «le valutazioni operate nella sentenza di primo grado», così omettendo «ogni forma di concreta ed effettiva valutazione dei motivi di appello», difformemente da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Difatti: - «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01); - può «essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento)» (ivi; cfr. pure Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01; Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 01; Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 - 01); - nel caso in esame la sentenza impugnata - e non è stato addotto sul punto alcun travisamento della prova - ha ritenuto che l'imputato abbia sottratto il portafogli (e quanto in esso contenuto) dalla borsa custodita in un locale adibito a spogliatoio e deposito oggetti del personale dell'ospedale di Urbino; - la difesa ha censurato la qualificazione giuridica del fatto evidenziando come la porta del locale non fosse chiusa a chiave, dato che ex se non determina l'accessibilità nel detto luogo a quisque de populo senza il consenso del titolare dello ius excludendi; - e nel resto ha mosso censure alle argomentazioni spese dal Tribunale - richiamando il contenuto della querela (sempre per evidenziare che il locale in discorso non era chiuso a chiave e che gli armadietti erano privi di serratura) in maniera generica e non deducendo alcun travisamento della prova -, senza confrontarsi invece con la motivazione della sentenza di appello Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) che ha disatteso il gravame richiamando correttamente i menzionati princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità e argomentando in ossequio a essi, in particolare rimarcando che la qualificazione di un luogo, quale quello de quo, come privata dimora non richiede la fisica totale interdizione a persone estranee. 2. Il secondo motivo è generico (oltre che manifestamente infondato). Lo stesso ricorso ha evidenziato che il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi da apprezzare favorevolmente al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma non ha mosso alcuna censura sul punto, se non richiamando in maniera incongrua un principio posto da questa Corte in tema di recidiva (ossia quello espresso da Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 2017, Rv. 270419 - 01: «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice»). E nel resto - il che è dirimente - l'impugnazione non contiene alcuna allegazione in ordine alle argomentazioni spese dalla Corte di appello, che ha fondato il diniego non solo sulla mancata prospettazione da parte della difesa di elementi da apprezzare a tal fine ma anche - nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito - richiamando quali elementi ostativi i numerosissimi precedenti dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01). 3. Il terzo motivo è nel complesso infondato in quanto: la Corte territoriale ha affermato la sussistenza della circostanza di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen., contestata all'imputato in relazione all'impossessamento del portafogli (e del suo contenuto), richiamando il principio - già espresso da questa Corte proprio in una fattispecie di furto di un portafogli e indebito utilizzo della carta di pagamento in esso rinvenuta e qui ribadito - secondo cui «la circostanza aggravante comune del nesso teleologico ha natura soggettiva e trova fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato, sì che la stessa è pienamente compatibile col dolo indiretto nelle sue due forme del dolo alternativo e di quello eventuale» (Sez. 5, n. 57488 del 06/11/2017, Pesarini, Rv. 271873 - 01); e in questa sede di legittimità non può utilmente essere denunciato il difetto di prova della sussistenza dell'aggravante. 4. Il motivo nuovo è inammissibile in quanto non riferibile ai motivi principali («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta