CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/06/2022 del tribunale di Cassino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] nti ni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 giugno 2022, il tribunale di Cassino condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena della ammenda in relazione a reati di cui all'art. 137 del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 137 comma 10 del Dlgs. 152/06 come accertato il 16 marzo, atteso che rispetto alla previsione del predetto articolo non risulterebbe da parte del ricorrente l'inottemperanza ad alcun provvedimento dell'autorità, neppure indicato. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 318 ter del Dlgs. 152/06, atteso che il ricorrente, appena conosciute le prescrizioni di cui all'art. 318 ter citato, avrebbe subito chiesto l'AUA ovvero avrebbe realizzato l'unica condotta esigibile. Inoltre, a fronte del ritardo nel rilascio, avrebbe poi chiuso l'attività come accertato dalla Polizia giudiziaria. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 318 ter del Dlgs. 152/06 siccome il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dei fatti accertati il 24 agosto 2017, a fronte della pendenza, all'epoca, del termine di 120 giorni previsto per munirsi dell'AUA allo scarico, concessa poi con prescrizioni ex art. 318 ter citato e notificate al ricorrente il 5 giugno 2017. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 137 comma 9 del Dlgs. 152/06 ed ai commi 1 e 2 dell'art. 24 Norme di attuazione del piano di Tutela delle acque della regione Lazio, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 27 settembre 2017. Avrebbe dovuto essere assolto il ricorrente in ordine al reato ex art. 137 comma 9 citato, del 24 agosto 2017, atteso che a fronte del richiamo nel capo di imputazione della normativa regionale sopra riportata, sarebbe pacifico che i mitili e molluschi non venivano né depositati né lavorati sul piazzale della società [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva solo attraversato quando il prodotto arrivava per essere trasferito nei capannoni adibiti alle lavorazioni. Il giudice avrebbe erroneamente equiparato la movimentazione del prodotto con la lavorazione e le predette norme, in ultima analisi, non risulterebbero violate. 7. Con il quinto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla individuazione, come reato più grave, di quello di cui all'art. 137 comma 1 Dlgs. 152/06, essendo quest'ultimo comma richiamato solo per la determinazione della pena inerente la fattispecie di cui all'art. 137 comma 9 e non dalla fattispecie di cui al comma 10. 9- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo e l'ultimo devono essere congiuntamente considerati, siccome inerenti alla medesima problematica della individuazione del reato contestato come accertato il 16 marzo 2017. Emerge che, al di là delle indicazioni di cui alla rubrica del capo di imputazione, riferite all'art. 137 comma 10 del Dlgs. 152/06, si contesta lo scarico non autorizzato di reflui industriali, in linea con la previsione del primo comma del predetto articolo, ai sensi del quale "fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro". Mentre ai sensi del comma 10 si stabilisce la ben diversa fattispecie per cui "chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro". Il dato scriminante, in tal caso, per la individuazione del reato in concreto contestato e rinvenuto a carico del ricorrente, è dato dalla specifica contestazione di cui al capo di imputazione, atteso che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1 -, n. 30141 del 05/04/2019 Rv. 276602 - 01). Manifestamente infondata è dunque la tesi della non corrispondenza tra quanto contestato e quanto accertato e corretta appare l'individuazione, quale più grave reato, rispetto alla previsione di cui all'art. 137 comma 9 del Dlgs. 152/06, della fattispecie di cui all'art. 137 comma 1 del Dlgs. 152/06. 2.11 secondo motivo è inammissibile. A fronte del rilievo contenuto in sentenza, del mancato adempimento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 318 ter del dlgs. 152/06, il ricorrente oppone, da una parte, una sua personale tesi circa l'inesigibilità delle predette prescrizioni a fronte di un unico comportamento ritenuto esigibile e corrispondente alla richiesta di AUA, dall'altra, non si confronta in alcun modo con le specifiche prescrizioni per confutare il tema essenziale affrontato al riguardo dal giudice, quale il loro mancato adempimento, evitandone ogni specifica analisi eventualmente diretta a dimostrarne l'inesigibilità. In proposito, rileva il principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). 3.In ordine al terzo motivo, esso risulta del tutto generico nella misura in cui si prospetta una tesi del tutto personale oltre che priva di ogni allegazione al riguardo quanto destituita di fondamento (neppure illustrato dal ricorrente), per cui il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dei fatti accertati il 24 agosto 2017 a fronte della pendenza, all'epoca, del termine di 120 giorni previsto per munirsi dell'AUA allo scarico, concessa poi con prescrizioni ex art. 318 ter citato e notificate al ricorrente il 5 giugno 2017. Quanto poi alla tesi della violazione del ne bis in idem in ordine alla nuova verifica della assenza di autorizzazione in pendenza del termine di 120 dalla richiesta, da una parte si tratta di un motivo nuovo proposto in questa sede con memoria, che siccome correlato ad un ricorso inammissibile è anche esso tale ( cfr. Sez. 5 - , n. 48044 del 02/07/2019 Rv. 277850 - 01), dall'altra emerge in concreto, rispetto a quanto rinvenuto a carico del ricorrente per i fatti dell'agosto del 2017, comunque e piuttosto, una nuova, diversa e complessa fattispecie rispetto a quella già prima rilevata rispetto al marzo dello stesso anno, quale la effettuazione di altro scarico senza autorizzazione, tale da escludere ogni disquisizione, già solo in fatto, in termini di violazione del ne bis in idem. 4.Inammissibile è anche il quarto motivo, che si incentra su contestazioni in fatto frutto di rivalutazione delle circostanze emerse, peraltro in assenza di ogni allegazione in tal senso dimostrativa, e come tali inammissibili in questa sede. Come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al