CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31449/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA], n. 1417/2020, depositata in data 3 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, presentata in data 31 dicembre 2007, per il 90% delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 1990-91-92 dall’essere stata, la detta contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Ragusa, con sentenza n. 535/02/2012, accoglieva il ricorso della contribuente condannando l’ufficio al rimborso della somma di € 4.196,36 oltre interessi dalla data dell’istanza. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia, che, con sentenza n. 2708/17/16, respingeva il gravame confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, che si concludeva con un’ordinanza di rigetto. 5. Alla medesima C.t.r. della Sicilia –in ottemperanza - ricorreva la contribuente con ricorso del 27 giugno 2019 per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2708/17/16, nella misura residua pari a € 2.084,68 (oltre interessi maturati e maturandi dal 06/12/2007, salvo sommadi € 419,54 già versata), avendo l’Ufficio provveduto al pagamento del 50% del rimborso stanziato. Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso con sentenza n. 1417/05/20, depositata in data 03/03/2020, nominando un commissario ad acta al quale conf eriva mandato per l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari all'ottemperanza della pronuncia n. 2708/17/16. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La causa ̀ stata trat tata nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione dell’art. 70, comma primo e secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, considerato che dell'esame del dispositivo della sentenza della quale veniva chiesta l'ottemperanza poteva cogliersi agevolmente l’impossibilità di chiedere l’ottemperanza stessa, atteso che in essa la C.t.r. rigettava l'appello proposto dalla difesa erariale, confermando la pronuncia di prime cure che si era limitata ad accogliere il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 e, successivamente, dall’art. 29, comma primo, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, e dell’art. 111 Cost., in combinato disposto tra loro, in relazione agli artt. 69, comma quinto, e 70, comma settimo e decimo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mal qualificato ed esercitato il potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum giudiziale di cui la contribuente lamentava la mancata esecuzione, attribuendo, in ultima analisi, alla sentenza della cui ottemperanza si trattava un contenuto oggettivo del tutto erroneo, omettendo di applicare nella sede di ottemperanza la falcidia del 50% sui rimborsi dovuti, prevista dall'articolo 16-octies della legge n. 123/2017, espressamente invocata dall'Ufficio. 2. Il primo motivo è infondato. Con un recente arresto (Cass. 19/05/2022, n. 16289), preceduto da altri di eguale tenore, questa Corte ha chiarito che il giudice dell'ottemperanza, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisumche, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza può̀ compiere un'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile. 3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. 3.1. Con esso l’Agenzia lamenta che la pronuncia impugnata abbia violato o falsamente applicato l'art. 1, co. 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella legge n. 123 del 2017 non avendo tenuto conto che la sopravvenuta disciplina limitava i fondi destinati ai rimborsi, con dimezzamento di quanto dovuto, e in ogni caso sino ad esaurimento degli stessi. 3.2. Anzitutto, va in richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; tale disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass.28/09/2018, n. 23487). 3.3. Quanto alla portata delle ricadute applicative dell'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017 sulla sentenza d'ottemperanza valgono le considerazioni che seguono. La normaha modificato il comma 665 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che attualmente prevede che «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, 3 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché' i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché' titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma.». Senonché la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare, la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso sarebbe decurtato al 50%. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dall’Amministrazione finanziaria quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicchè non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta. 3.4. Pertanto, ̀ necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione, per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2, del d.l. 31/12/1996, n. 669 convertito nella legge 28/12/1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1/10/2002 e 24/06/2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'amministrazione può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di “anticipare” le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16289; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 07/06/2022, n. 18358; Cass. 10/06/2022, n. 18716). 3.5. Tanto premesso, nel caso di specie la C.t.r. siciliana, in sede di ottemperanza, ha correttamente operato allorquando ha, anzitutto, dato atto che, nella sentenza n. 2708/17/16, depositata il 12 luglio 2016, della medesima C.t.r., notificata all’Agenzia delle Entrate in data 8 settembre 2016 e passata in cosa giudicata è stato riconosciuto il diritto al rimborso di tutta la somma (€ 4.169,36), laddove l’amministrazione finanziaria aveva versato solo il 50%; di poi, ha accertato che l’Agenzia delle Entrate non ha adempiuto all’onere probatorio più volte affermato da questa Corte e sopra riportato (cfr. per tutte Cass. 15/03/2019, n. 7368) senza omettere di motivare relativamente al suddetto limite (30 milioni di euro per tre anni, 2015-2017), non avendo neppure dedotto né dimostrato la circostanza dello sforamento delle istanze amministrative rispetto alla