CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 10387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 05 luglio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], e ha revocato la misura della semilibertà a lui già concessa. Il magistrato di sorveglianza in data 12/04/2023 aveva concesso al Mollica, già ammesso alla semilbertà, l'affidamento in prova anche per motivi di salute derivanti dall'avere egli subito un incidente stradale, ma in data 06/06/2023 ha revocato tale misura, avendo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania emesso, il 04/05/2023, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per avere egli tenuto una grave condotta di reato, del:enendo un fucile semiautomatico e fuggendo davanti ad un controllo della polizia, cagionando durante tale fuga l'incidente stradale in cui era rimasto ferito, circostanza che aveva indotto il magistrato di sorveglianza a concedergli l'ulteriore beneficio. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta dimostri la non meritevolezza delle misure alternative alla detenzione già concesse, sia in via definitiva, sia in via provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 179 cod.proc. pen. Il decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza non è stato notificato al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ma ad altro difensore. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], però, era stato nominato difensore di fiducia già presso il magistrato di sorveglianza, il quale aveva infatti notificato a lui il provvedimento di ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale: egli, quindi, era il difensore da individuare quale interessato anche al procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza. Infatti l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da quest'ultimo ufficio è stata notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha choesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.Dalla documentazione presente in atti risulta che il decreto di fissazione dell'udienza camerale in data 05 luglio 2023 è stato inviato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma l'istanza per la concessione della misura alternativa alla detenzione era stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era già nominato quale difensore del ricorrente, tanto che il provvedimento del magistrato di sorveglianza, che ammetteva il Mollica all'affidamento in prova al servizio sociale, fu a lui notificato. Il procedimento davanti al Tribunale dli sorveglianza si svolge nelle forme previste dall'art. 666 cod.proc.pen., richiamato all'art. 1578 cod.proc.pen.. Pertanto, l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 43095 de111/11/2011, Rv. 250997), non potendo la notifica ad un diverso legale, non incaricato di assistere l'esecutato, costituire alcuna forma di sanatoria Tale nullità è stata tempestivamente eccepita, e deve pertanto essere dichiarata, adottando i provvedimenti conseciuenti. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania, per procedere oltre. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]