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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16639/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di MILANO-eferter-frevtse-eMe-Pett+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 8.10.2021, il tribunale di Milano, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione ed euro 12.600 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, applicata la diminuente di rito nonché la pena accessoria dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con confisca del denaro in sequestro e distruzione di quant'altro sottoposto a vincolo cautelare, salva la restituzione degli apparati telefonici all'avente diritto; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di violazione di legge processuale e correlato vizio di motivazione, in relazione all'art. 129, c.p.p., per aver irragionevolmente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente A S ar ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di MILANO-eferter-frevtse-eMe-Pett+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 8.10.2021, il tribunale di Milano, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione ed euro 12.600 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, applicata la diminuente di rito nonché la pena accessoria dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con confisca del denaro in sequestro e distruzione di quant'altro sottoposto a vincolo cautelare, salva la restituzione degli apparati telefonici all'avente diritto; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di violazione di legge processuale e correlato vizio di motivazione, in relazione all'art. 129, c.p.p., per aver irragionevolmente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente A S ar ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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