CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IVAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; rilevato che il motivo è manifestamente infondato, posto che al ricorrente è stata irrogata la pena edittale minima (1 anni, vedi sentenza 1° grado, p.2), • _ mentr Vést -cru-sione della prevalenza delle generiche non viene in alcun modo indicata la ragione per cui il giudizio di equivalenza risulterebbe illogico o contraddittorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del l,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente