CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato GALLARATE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (U.S.A) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Letta la memoria, e le allegate sentenze depositate dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse della parte civile, Mario MANTOVANI, conclude per il rigetto dei ricorsi. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nei propri motivi e conclude per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a ciascuno rispettivamente attribuiti, per avere: - il primo, "offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], pubblicando il 3 settembre 2016 un articolo a sua firma sul quotidiano online www.ilfattoquotidiano.it e sulla edizione online "[OSCURATO:PERSONA]", del quale era direttore responsabile, dal titolo: " [OSCURATO:PERSONA], il politico imputato per tangenti scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo", articolo nel quale venivano riportate le seguenti espressioni: "...[OSCURATO:SOCIETA]. posseduta e amministrata dai familiari dell'ex [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione"; - il secondo, quale direttore responsabile della testata del giornale online www.ilfattoquotidiano.it, per avere omesso di esercitare sul predetto articolo il controllo necessario a impedire che venisse offesa la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. Ravvisata la circostanza aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in ragione della specificità dell'attribuzione, ("...scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo)", ed esclusa, invece, l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., i ricorrenti sono stati condannati alla sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla parte civile nella misura di euro 6000 complessivi. 1.1. L'articolo era composto, nella prima parte, da aspetti concernenti la vita di Mantovani, in particolare dai riferimenti a una multa inflitta dalla Polizia locale alla società [OSCURATO:SOCIETA]. gestita dai familiari della p.o., e alle varie attività di cui egli si era occupato negli ultimi anni; un'altra parte trattava dele attività imprenditoriali del Mantovani e delle inchieste giudiziarie che avevano coinvolto i membri della sua famiglia. 1.2. La Corte di appello, premesso il richiamo ai principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite 'Fazzo' (n. 31022 del 29/01/2015, Rv. 264090), circa l'assimilabilità funzionale della testata giornalistica telematica a quella tradizionale in formato cartaceo, tale da rientrare nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ha ritenuto, in sintesi: a. - quanto a Mattioni - che eccepiva la violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna, giacchè egli era stato condannato per il titolo e il sommario dell'articolo pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] quotidiano, mentre il primo era stato riportato nel capo di imputazione solo al fine di individuare l'articolo diffamatorio, e del sommario non poteva essere chiamato a rispondere in quanto attività di competenza redazionale - che egli fosse consapevole della "integrale stesura dell'articolo e della necessaria attenzione da prestare alla composizione comprensiva di titolo e sommario che "del resto l'imputato non risulta affatto aver rinnegato o voluto rettificare" , dovendosi intendere la pubblicazione come comprensiva di ogni sua parte, attraverso la quale l'informazione raggiunge il lettore e quindi, di contenuto, sommario e titolo. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto diffamatoria anche la pubblicazione, sul quotidiano online diretto dal Mattioni, del medesimo articolo, in quanto avvenuta mediante il richiamo in calce al trafiletto di un link che indirizzava sulla testata online www.ilfattoquotidiano.it, giacchè equiparabile alla pubblicazione dell'articolo, del quale l'imputato ha implicitamente rivendicato la paternità proprio trascrivendone il link. - ha ritenuto che, nel titolo, la lesione alla reputazione della p.o. sia rinvenibile nella frase: "ma debutta con una multa per abusivismo", espressione che, secondo la Corte di appello, concentra il campo di attenzione su illeciti di rilevanza penale, chiaramente evocata dal termine 'multa', "che è proprio di tale ambito", e attraverso "l'immediato accostamento a un fenomeno di abusivismo", parola quest'ultima che la Corte territoriale ha ritenuto "evocatrice di una violazione rilevante sul piano penale", in specie di illeciti di natura edilizia. Invece, osserva la sentenza, la sanzione amministrativa (inflitta alla società gestita dai parenti della p.o., rispetto alla quale il Mantovani era risultato estraneo) era stata comminata per avere la società consentito sine titulo il parcheggio in un campeggio, e la persona offesa "neppure era coinvolto in un procedimento per abusi edilizi, di rilevanza amministrativa e/o penale". - sotto il profilo soggettivo i Giudici distrettuali hanno ravvisato il dolo, sottolineando come "ancor più tendenzioso e malizioso è il tentativo che emerge dall'impostazione generale dell'articolo, di calare questi fatti nel contesto delle inchieste giudiziarie che avevano investito la persona offesa per reati contro la [OSCURATO:PERSONA], come a voler sottolineare il coinvolgimento ancóra una volta in attività illecite di quella specie"; - è stata esclusa la scriminante del diritto di cronaca e di critica, essendo emerso nell'istruttoria che l'articolo contenesse notizie non vere e fallaci, giacchè il Mantovani era estraneo ai fatti che riguardano la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e non era coinvolto in abusi edilizi. Inoltre, la struttura dell'articolo, connotato da strumentali sottolineature ed espressioni in grassetto, non necessarie, esclude, per la Corte di appello, la possibilità di applicare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. b. - Quanto a Gomez, la Corte territoriale non ha condiviso l'obiezione dell'appellante secondo cui sarebbe particolarmente difficile e praticamente impossibile per i direttori di una rivista online vigilare costantemente sugli elaborati redatti dai giornalisti, laddove proprio la maggiore diffusività delle pubblicazione sul web esigono un controllo più capillare e serrato. c. Infine, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità del fatto nell'alveo della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - invocata dalla Difesa sul rilievo che la reputazione del Mantovani fosse già compromessa per le inchieste giudiziarie a suo carico - considerando invece la portata offensiva dello scritto, l'infondatezza dell'informazione, e la particolare capacità diffusiva del mezzo della stampa. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico atto, si affida a sei motivi. 2.1. Con il primo, eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione, in quanto manifestamente illogica e contraddittoria, se non inesistente o solo apparente, relativamente al principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Secondo la Difesa, Mattioni era stato tratto a giudizio esclusivamente per un inciso inserito nel sommario contenente fatti risultati veri ( "[OSCURATO:SOCIETA]. posseduta e amministrata dai famigliari dell'ex [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione"), giacchè il titolo dell'articolo era stato riportato nell'imputazione al solo fine di consentirne l'individuazione, mentre i giudici di merito l'hanno condannato quale autore dell'articolo, e, dunque, per il suo contenuto, e, quindi, per la diffusione di fatti mai contestati, in quanto non desumibili dall'inciso riportato in imputazione. Del tutto inconferente, quindi, secondo la Difesa, il richiamo, in sentenza, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione dell'intero contenuto dello stesso, e quindi, titolo, occhiello, eventuali foto, e contenuto narrativo. Richiama, sul punto, il verbale di udienza in cui fu lo stesso Pubblico Ministero, su sollecitazione del giudice, a chiarire che la contestazione dovesse essere riferita "all'espressione contenuta in quell'articolo, perché viene riportato appunto il fatto che l'impresa [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe posseduta e amministrata e quindi il collegamento che c'è tra questo abuso edilizio e questa società"( dal verbale di 13/09/2019). Tale essendo il fatto determinato contestato, esso è risultato vero e documentato e corrispondente all'inciso, riportato nel sommario, ( "[OSCURATO:SOCIETA]. posseduta e amministrata dai famigliari dell'ex [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione"), mentre il ricorrente è stato condannato per parole presenti nel corpo dell'articolo, ovvero: "ma debutta con una multa per abusivismo", mai contestato. Richiama la Difesa il principio di diritto affermato proprio con specifico riferimento al delitto di diffamazione a mezzo della stampa, a tenore del quale la contestazione è legittima laddove contenga esplicito riferimento all'interezza dell'articolo, mentre, nel caso di specie, tale richiamo non è presente, neppure per relationem. In sintesi, Mattioli deve rispondere esclusivamente del fatto inserito nel capo di imputazione, ovvero per la frase contenuta nel sommario, anche se erroneamente riferita all'articolo, solo quella essendo stata espressamente riportata, senza alcun richiamo anche al resto dell'articolo, per difetto di necessaria contestazione. Così come non erano utilizzabili altri elementi, anch'essi afferenti al contenuto dell'articolo, come il corredo grafico, invece, valorizzato in violazione del diritto di difesa dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, in quanto, secondo i ricorrenti, l'accusa non avreobe provato che il titolo, il sommario e il corredo grafico non fossero di fattura redazionale, né che fossero opera dell'autore. Illogicamente, dal canto suo, la Corte di appello ha, invece, argomentato sostenendo che Mattioni non avesse dimostrato di non avere redatto il titolo e il sommario, pretendendosi, inammissibilmente, dall'imputato l'impegno di fornire una prova negativa, piuttosto che prendere atto del fatto notorio che riconduce alla redazione, e non all'articolista, la compilazione di tali elementi della pubblicazione, oppure attivarsi con i poteri istruttori di cui all'art. 507 cod. proc. pen. Né l'inserimento ipertestuale, nel sito del quotidiano diretto dal Mattioni, del link di collegamento con il sito www.ilfattoduotidiano.it equivale a volontà adesiva o a rivendicazione della paternità del corredo grafico, come chiaramente emerge dal commento che lo precede. Anche con riguardo a tale fatto, si sottolinea come Mattioni sia stato condannato per il contenuto del titolo dell'articolo originario, in realtà mai contestatogli; in ogni caso, non si è trattato di una nuova pubblicazione, sulla testata on/ine diretta dal Mattioni, dal momento che, come si legge anche in sentenza, il link semplicemente reindirizza il lettore sul sito di altro giornale. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 595 c.p.p., in ordine al carattere diffamatorio dell'inciso contestato, eccependosi la violazione del divieto di interpretazione in rnalam partem, laddove la Corte di appello ha ravvisato nelle parole 'multa' e 'abusivismo' rispettivamente, il riferimento a una sanzione penale e a un illecito edilizio. Solo forzando l'interpretazione delle parole del testo, la Corte di appello è potuta giungere a sostenerne la carica diffamatoria, e a ravvisare l'offesa alla reputazione della persona offesa, in violazione del principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che non consente al Giudice di integrare il pensiero dell'agente né di ricercare conclusioni negative forzando in malam partem i limiti formali e concettuali risultanti dal testo palese e dal tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 21 Cost., 51 e 59 cod.pen., e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, quanto alla esclusione della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche in forma putativa. Posto che la pubblicazione deve essere letta nel suo insieme, e quindi prendendo in considerazione titolo, sommario e contenuto dell'articolo, come farebbe il lettore medio ( Rv. 278790), si osserva che il titolo, pur generico, anticipa quanto si legge nel sommario, e, poi, si commenta criticamente nel corpo dell'articolo, di guisa che, ove si fosse in tal modo correttamente proceduto, e senza travisamenti della prova, sarebbe emerso che il titolo ("[OSCURATO:PERSONA], il politico imputato per tangenti scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo"), anticipa il sommario ( "Un parcheggio diventato area di sosta per i camper, con tavolini, tendalini e cavi volanti per la corrente. Per questo la polizia locale di Bellaria - [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto una sanzione - ancora da quantificare in base alle violazioni accertate"), il cui contenuto è confermato nell'articolo in cui si fa riferimento "alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., posseduta ed amministrata dai familiari dell'ex vice Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia", in cui aveva una partecipazione anche la persona offesa attraverso una società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era risultato titolare di fatto. Trattasi di fatti, oltre che veri, anche verificati dal giornalista, che ha dato atto dettagliatamente del rapporto tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della titolarità di quote societarie in capo ai parenti e agli stretti collaboratori della persona offesa; ha contattato l'allora direttore amministrativo del comune di Sellarla riportandone fedelmente le dichiarazioni, ha richiamato correttamente la imputazione a carico del querelante nel processo penale in corso a Milano. Tutti elementi che fondano, secondo l'evocato orientamento di legittimità, la scriminante putativa in questione, laddove, del tutto illogicamente, la Corte di appello l'ha esclusa sulla base di una asserita 'incontinenza formale' dello scritto, per "le strumentali sottolineature ed espressioni in grassetto", tuttavia, inserite dalla redazione e che, in ogni caso, riguardano non solo il querelante ma tutti i nomi dei protagonisti della vicenda.2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la Difesa ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt.1, 57 c.p. e 25 Cost., sostenendo che il fatto contestato, al momento della sua consumazione, non era previsto dalla legge come reato ritenendo che l'art. 57 cod.pen. contestato al direttore del quotidiano online www.ilfattoquotidiano.it , non sia applicabile al direttore di una testata online. Posto che l'orientamento giurisprudenziale evocato dalla sentenza impugnata - secondo cui ai giornali online sono applicabili le responsabilità e le garanzie previste dal legislatore sulla stampa, inclusa la responsabilità penale del direttore per omesso controllo (Rv. 274385) - è stato affermato solo nel 2019 - successivamente alla pubblicazione dell'articolo incriminato ( 2016) - mentre, in precedenza, la giurisprudenza era costante nell'escludere la applicabilità dell'art. 57 cod. pen. anche ai direttore della testata online, e richiamati i principi costituzionali ( art. 25 cost.) e convenzionali ( art. 7 CEDU), deve riconoscersi - sostiene la Difesa ricorrente - la violazione del principio di legalità a fronte di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole e imprevedibile, o meglio di una sua applicazione retroattiva contra reurn ( caso Contrada; Grande Camera nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna). Neppure può validamente richiamarsi il principio di diritto affermato, in quel caso, in bonam partem, dalle sezioni Unite Tazza' che hanno interpretato estensivamente la norma costituzionale che limita il sequestro dello stampato anche alle pagine web. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento delle prove, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Premesso che la Corte di appello ha fondato il diniego sulla gravità dell'offesa e sulla particolare diffusività del mezzo che l'ha veicolata, l'illogicità della motivazione risulta evidente laddove, seguendo l'impostazione del Giudice a quo, la predetta norma non sarebbe invocabile tutte le volte che la diffamazione sia stata commessa a mezzo web. Inoltre, non ha considerato, la Corte di appello, che la compromissione dell'onore della parte civile si era già manifestata a seguito del suo coinvolgimento nella indagine milanese in cui erano stati ipotizzati a suo carico gravi delitti contro la P.A. ( corruzione, concussione, turbativa d'asta, abuso di ufficio), reati per i quali venne arrestato ( con vasta eco nella stampa) e poi condannato in primo grado (ad eccezione di quello di cui all'art. 317 cod. pen.); per questo, l'accusa al querelante di essere stato multato per avere abusivamente consentito il parcheggio in un campeggio appariva, in quel momento storico, fatto risibile, privo della potenzialità offensiva ritenuta dalla Corte di appello. Neppure il Giudice a quo ha tenuto conto della attenuazione della portata offensiva del titolo, quale si desume dal sommario e dal tenore dell'articolo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto dei ricorsi. 4. Con memoria del 06 ottobre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nei motivi di ricorso e concluso per l'accoglimento delle impugnazioni. 5. Con memoria depositata il 27/07/2022 nell'interesse della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha allegato anche le sentenze del Tribunale di Milano e della Corte di appello meneghina, con le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tutti i reati per cui era stato sottoposto a procedimento penale, e ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il terzo motivo, con il quale si denuncia la insussistenza dei fatti, per mancanza del carattere diffamatorio delle frasi incriminate, e la sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata, senza rinvio. 2. Occorre preliminarmente dare atto della infondatezza dei primi due motivi con i quali, nell'interesse di Mattioli, la Difesa ricorrente denuncia la violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen.., e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, in quanto - si sostiene - l'Accusa non avrebbe provato che il titolo, il sommario e il corredo grafico fossero riconducibili al Mattioli, e non invece alla redazione del quotidiano, non essendo stato contestato al Mattioli anche il contenuto dell'articolo, secondo la Difesa, evocato nell'imputazione al solo fine di individuarlo. 2.1. A sconfessare la tesi difensiva, è sufficiente ricordare - ma lo ha già fatto la Corte di merito - il canone ermeneutico oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: "in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, ex art. 521 c.p.p., deve ritenersi assolto l'obbligo di contestazione, con riferimento al reato di diffamazione a mezzo della stampa, allorché sia richiamato l'intero articolo, quando la diffamazione risulti da tutto il contesto piuttosto che da singole specifiche espressioni, con la precisa indicazione degli estremi per richiamarlo. Al fine di garantire la più ampia possibilità di difesa non è peraltro necessario che nella contestazione sia riportato integralmente il contenuto dell'articolo di stampa ritenuto diffamatorio"(Sez. 5, n. 7500, 14.04.2000, Rv. 216535; conf. Sez. 5, n. 36347 del 04/06/2001, Rv. 219634 01; Sez. 5, n. 26531 del 09/04/2009, Rv. 244093; Sez. 5 n. 19960 del 30/01/2019, Rv. 276891). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 13664 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 147131 affermava che " 'cronaca' non vuole dire soltanto un articolo o un testo scritto, ma immagini fotografiche, titolo e impaginazione. I reati commessi per mezzo della stampa possono configurarsi sia nel complesso del testo e delle immagini, valutati unitariamente, sia in una singola frase dell'articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini, valutati a parte". In tale ottica, si è affermato che, ai fini della individuazione del soggetto passivo, non è sufficiente avere riguardo al titolo dell'articolo diffamatorio, ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi tipografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto, oltre al testo dell'articolo stesso, in quanto la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall'intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo la contiguità grafica delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e prolungata dell'interessato alla notizia stessa ( Sez. 5, n. 16266 del 09/03/2010 Rv. 247257). Il principio trova ripetute affermazioni anche nella giurisprudenza successiva, che ha precisato come il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto o dell'intervista ritenuti diffamatori, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione, comporta che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo (così Sez. 5 n. 34815 del 20/05/2019, Rv. 276776, in una fattispecie in tema di intervista radiofonica, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna che aveva valorizzato espressioni ulteriori, rispetto a quelle estrapolate dal capo di imputazione; conf. Sez. 5 , n. 55796 del 27/09/2018, Rv. 274619, che ha precisato come il richiamo contenuto - anche implicitamente - all'intero testo dello scritto attribuito all'imputato, comporta che l'addebito non debba essere circoscritto alle sole espressioni riportate nella contestazione, non essendo necessaria l'integrale trascrizione dell'articolo, dovendosi viceversa fare riferimento al complessivo contesto comunicativo elaborato dal giornalista). In linea con tale incontrastato orientamento, la Corte di appello ha ritenuto che, nel caso in scrutinio, la pubblicazione debba intendersi come comprensiva di ogni sua parte "attraverso la quale l'informazione raggiunge il lettore e, quindi, contenuto, titolo e sommario", elementi a cui deve ritenersi estesa la imputazione che, come sottolineato in sentenza, li "contempla e menziona chiaramente, facendo riferimento sia al titolo che all'articolo, pienamente integrati l'un l'altro"( pg. 6). 2.2. Del pari corretto è il richiamo, da parte della Corte di appello, al pacifico principio di diritto che esclude la violazione del principio stabilità dall'art. 521 cod. proc. pen. quando, durante l'istruttoria, l'imputato sia stato posto nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile (Sez. 2 - , n. 6560 del 08/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280654). Si ritiene, infatti, che non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003 Rv. 226654; Sez. 5, n. 7500 del 14/04/2000, Rv. 216535, in tema di diffamazione). Nel caso in esame, l'imputato ha mostrato di avere compreso i termini della contestazione già nel corso del giudizio di primo grado, quando, nel rendere spontanee dichiarazioni, aveva sostenuto la tesi della sua estraneità alla stesura del titolo e del sommario, versione poi disattesa, come si è visto, da entrambi i giudici di merito, che hanno ravvisato, invece, la piena consapevolezza del giornalista in ordine alla integrale stesura dell'articolo.2.3. Invero - e venendo al secondo motivo - nelle conformi sentenze di merito, ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si è posto in rilievo come il Mattioli si sia limitato ad affermare, in sede di spontanee dichiarazioni, di avere semplicemente inviato la bozza dell'articolo alla redazione del quotidiano online www.ilfatto quotidiano.it , senza avere avuto alcun ruolo nella stesura del titolo e del sommario. Egli, però, non ha fornito alcun riscontro documentale - quale una e-mail o altro documento significativo - attestante l'invio dell'articolo alla redazione del giornale. I giudici di merito hanno, poi, dedotto, sulla base di un ragionamento logico del tutto condivisibile, la riconducibilità al ricorrente anche di tali parti, dalla circostanza della pubblicazione, da parte dello stesso Mattioli, che ne era il direttore, sul giornale online '[OSCURATO:PERSONA]', del medesimo articolo, comprensivo di titolo e sommario, richiamato in un link che rinviava direttamente all'articolo pubblicato sulla testata diretta da Gomez. Con tale rinvio integrale, il Mattioli "ha fatto propri anche il titolo e il sommario, rivendicandone la paternità, non prendendo alcuna distanza dagli stessi"( pg. 16 della sentenza di primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale che ha, giustamente, osservato come non venga in rilievo un'inversione dell'onere della prova quanto "nell'innegabile presupposto di una riferibilità integrale all'autore dello scritto, la necessità di una dimostrazione in senso contrario, che dia conto di una effettiva e ricercata presa di distanza" - pg. 6). 3. Come premesso, risulta fondato il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. in ordine al carattere diffamatorio della pubblicazione, avendo il Collegio constatato che entrambi i giudici di merito sono incorsi in un vero e proprio travisamento del fatto, sulla base del quale sono pervenuti al conforme verdetto di condanna. 3.1. La premessa necessaria è che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato ( ex plurimis, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 (dep. 2006 ) Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014 Rv. 261284; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278145). 3.2. Va poi richiamato quanto affermato da un recente arresto di questa Corte, che ha escluso il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. "frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia. (Sez. 5 - n. 10967 del 14/11/2019 (deo. 2020 ) Rv. 278790, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio di un articolo che, riferendosi ad un medico condannato per falso, riportava la foto di altro medico che aveva posato per un servizio fotografico, ritenendo che si comprendesse agevolmente sia dall'articolo, sia dai sottotitoli, sia da una intervista riportata nella stessa pagina al presidente di un ordine dei medici che la foto effigiava un medico ma non quello condannato). 3.3. Poste tali coordinate ermeneutiche, e procedendo a una lettura complessiva della pubblicazione - ma, anche a volere prendere in considerazione unicamente le espressioni che sono state riportate nell'imputazione, - si osserva come ai ricorrenti sia stato contestato, nelle rispettive qualità, di avere fatto riferimento, nell'articolo, a notizie non vere o fallaci, rinvenendosi nel titolo la lesione alla reputazione della persona offesa nella frase " ma debutta con una multa per abusivismo", laddove il Mantovani non solo era estraneo ai fatti che riguardavano la [OSCURATO:SOCIETA] sr.!., ma neppure era coinvolto in un procedimento per abusi edilizi, di rilevanza amministrativa e/o penale. L'articolo concentra il campo di attenzione proprio su quest'ultima circostanza, chiaramente evocata attraverso la parola multa, senza alcuna specificazione, e l'immediato accostamento a un fenomeno di abusivismo" ( pg 7 della sentenza impugnata). Secondo i Giudici di merito, le due espressioni " multa" e "abusivismo" rimandano all'area della illiceità penale, in tal modo finendosi per attribuire condotte penalmente rilevanti al Mantovani, "esplicitamente chiamato in causa, malgrado la provata estraneità alla società destinataria della sanzione, le cui quote di gestione facevano capo ai familiari". Ebbene, nel titolo dell'articolo in questione si legge: "[OSCURATO:PERSONA], il politico imputato per tangenti scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo". Nel sommario si afferma: " Un parcheggio diventato area di sosta per i camper, con tavolini, tendalini e "cavi volanti" per la corrente. Per questo la Polizia locale di Bellaria - [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto la sanzione - ancora da quantificare in base alle violazioni accertate - alla [OSCURATO:SOCIETA], posseduta e amministrata dai familiari dell'ex vicepresidente Pd! della Regione Lombardia, imputato a Milano per corruzione, che attraverso le vecchie colonie sull'Adriatica tenta il salto dai tradizionali affari nella sanità all'ospitalità e all'intrattenimento". L'articolo, si dilunga, poi, nella illustrazione della vicenda che ha portato alla sanzione amministrativa, e ripercorre le vicende politiche ed economiche che hanno avuto come protagonista la persona offesa nell'arco della sua intera vita. 3.4. Si osserva, a questo punto, che, quanto al titolo, l'accostamento che si rinviene è tra l'intrapresa, da parte del Mantovani, di un'attività nel settore turistico, attraverso una società alla quale era stata comminata una multa per abusivismo: che la multa fosse stata inflitta per una violazione amministrativa è specificato nel sommario e nel successivo contenuto dell'articolo, in cui sono esplicitate molto chiaramente le ragioni della sanzione, anche attraverso il richiamo a un'intervista al Comandante della [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'avere destinato un'area di sosta a un parcheggio per camper, senza avere preventivamente conseguito il preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. La notizia veicolata attraverso la pubblicazione in questione afferiva, allora, con assoluta evidenza, a una sanzione inflitta alla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'abusiva destinazione dell'area di sosta a un'attività non assentita, perché non assistita dalla necessaria preventiva autorizzazione comunale; nulla autorizzava, nel titolo, nel sommario, e neppure nel corpo lo dell'articolo, la diversa conclusione che fosse stata inflitta una sanzione penale per illeciti edilizi, in assenza di un qualsivoglia, anche solo implicito, riferimento a una tale eventualità. Dissente il Collegio dalle valutazioni della Corte di appello, che attribuisce al lettore medio l'assimilazione della parola 'multa' a una sanzione penale, bastando osservare che, invece, nell'esperienza di qualsiasi cittadino, il predetto vocabolo evoca, piuttosto, una contravvenzione al codice stradale. Del pari ingiustificata l'assimilazione della parola 'abusivismo' agli illeciti di natura edilizia, giacchè - sempre riferendosi al lettore medio - l'abusivo, per comune cognizione, è proprio chi svolge senza autorizzazione un'attività (venditori ambulanti, gestori di spiagge, e così via) o accede senza titolo in un qualche luogo. I Giudici di merito, invece, hanno offerto una interpretazione che è frutto di una non consentita forzatura in malam partem, proponendo una lettura surrettizia del testo, del tutto estranea al contesto comunicativo, al significato letterale e al senso palese delle frasi incriminate (Sez.5, n. 11928 del 24/09/1998 Rv. 212365) che, invece, per il contenuto delimitato, non esorbitante ne' insinuante, suonano, oggettivamente - depurate da arbitrarie manomissioni - collegate all'espressa, legittima, esigenza di rappresentare la parabola imprenditoriale e politica della persona offesa, anche attraverso il riferimento a gravi delitti dei quali egli era stato già accusato dalla Procura di Milano, patendo anche la detenzione in carcere, salvo poi a venire assolto nei successivi gradi di giudizio. Cosicchè la lettura che i giudici di merito hanno dato delle parole incriminate e dello stesso contenuto dell'articolo risulta del tutto arbitraria, perchè l'articolo, che si presentava come un'inchiesta svolta dal Mattioli - fin dal suo titolo - aveva posto in luce l'argomento trattato, ovvero il salto di qualità compiuto, dall'imprenditore Mantovano - nonchè homo publicus, per avere amministrato, quale vicegovernatore, la Regione Lombardia - passando dal tradizionale settore della sanità, a quello turistico - alberghiero e del divertimento, che è esattamente l'ambito in relazione al quale la sanzione era stata inflitta dai vigili urbani, così come riportato nell'articolo, e cioè che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata sanzionata sì per un'attività abusiva, ma non di natura edilizia e neppure per un illecito avente rilievo penale. La sentenza impugnata si traduce, dunque, in un errato inquadramento della fattispecie concreta in quella legale, non ravvisandosi il contenuto offensivo che risulta attribuito dai giudici di merito, i quali, tuttavia, vi sono giunti , come si ripete, solo attraverso una mistificante lettura dello scritto. 3.5. A questo punto risulta del tutto irrilevante la questione dei rapporti del Mantovani con la società che gestiva l'area sanzionata, ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]. - per quanto debba darsi atto che, anche sotto tale profilo, l'articolo incriminato, che contiene riferimenti a tale circostanza nel sommario e poi nel corpo dell'articolo, afferma chiaramente che si tratta di una società " posseduta e amministrata dai familiari dell'ex vicepresidente Pd! della Regione Lombardia" - e, tale è anche l'espressione riportata dal capo di imputazione. Su tale punto, viene poi specificato, nell'articolo, che la quota decisamente maggioritaria ( 85%) era nelle mani del figlio e di un nipote della persona offesa, mentre una piccola quota, pari al 5%, era intestata a una società ( I I [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) controllata da un uomo di fiducia e prestanome del Mantovani, come emerso, senza contestazione, nell'ambito della inchiesta milanese nella quale era implicato anche la persona offesa. Cosicchè, anche per tale aspetto, l'articolo risulta coerente con la realtà dei fatti, giacchè, dopo avere premesso, fin dal titolo, che la società era riferibile alla famiglia della persona offesa, specificava, poi, che una piccola quota societaria era attribuibile anche al Mantovani. 4. L'esito del p