CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Governo per il Coordinamento delleIniziative Antiracket e Antiusura-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 862/2021 depo-sitata il 15/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 31207/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22814/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] (successivamente divenuta Tutto per la Casas.r.l. in liquidazione), impugna per cassazione la sentenza della Corted'appello di Catanzaro n. 862/21, pubblicata il 15 giugno 2021, che, acco-gliendo l'appello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] delGoverno per il Coordinamento delle [OSCURATO:PERSONA] e Antiusura e re-spingendo l'appello incidentale proposto dal ricorrente avverso la sentenzan. 2178/19 del Tribunale di Catanzaro, ha rigettato la domanda di ricono-scimento di un maggior indennizzo, ai sensi della legge n. 44/1999, pro-posta dal ricorrente per il danno patrimoniale patito a seguito di due spe-cifici episodi delittuosi verificatisi rispettivamente nel 2002 (tentata estor-sione) e nel 2003 (danneggiamento dei locali aziendali mediante l'esplo-sione di circa 8 colpi di fucile calibro 12 sparati all'indirizzo della vetrina).2. Ritenendo insufficiente la somma di euro 65.956,00 liquidata dalCommissario [OSCURATO:PERSONA] con decreto n. 651/2008 del 5/08/2010, sullascorta delle valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di rideterminarel'indennizzo dovuto nella misura di euro 873.376,39 sulla base dei criterida lui ritenuti corretti.[OSCURATO:PERSONA] si era costituito chiedendo il rigetto delladomanda.All'esito di c.t.u., il Tribunale calabrese aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'ulteriore importo di euro 111.736,47(pari alla differenza fra il quantum dovuto, pari ad euro 177.692,47, e lasomma di euro 65.956,00, già corrisposta).3. Avverso detta statuizione proponeva gravame principale il [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale il [OSCURATO:PERSONA], che contestava la c.t.u.nella parte in cui non aveva considerato le perdite subite negli esercizi2005, 2008, 2009 e 2010, oltre alla perdita dell'avviamento commerciale.Numero registro generale 31207/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22814/2026Data pubblicazione 06/07/20264. La Corte d'appello ha accolto il gravame principale proposto dalCommissario [OSCURATO:PERSONA] ed articolato in due profili, riguardanti il primol'individuazione del biennio da prendere in considerazione per determinarel'elargizione spettante al beneficiario, e il secondo l'operata rivalutazionemonetaria dei risultati di esercizio fino alla liquidazione dell'elargizione,decretata nel mese di agosto 2010.5. La Corte territoriale ha, invece, dichiarato infondato l'appello inci-dentale del [OSCURATO:PERSONA], osservando che il c.t.u. aveva evidenziato che il pa-trimonio era diventato negativo solo a seguito delle perdite subite nel2008, che nessun elemento era stato allegato per dimostrare il collega-mento delle perdite registrate negli anni 2005 e 2008 e della perdita delloavviamento, iniziata a manifestarsi nel 2008 e diventata irreversibile nel2010, ai fatti criminosi, commessi nel 2002-2003, tanto più che le perditenon erano state costanti, risultando intervallate da risultati positivi neglianni 2006 e 2007.6. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 15/06/2021, èchiesta con ricorso notificato il 6/12/2021 ed affidato a tre motivi. E' rima-sto intimato il [OSCURATO:PERSONA] del Governo per il Coordinamen-to delle [OSCURATO:PERSONA] e Antiusura.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1,lett. f) del d.p.r. n. 455/1999, per l'errata determinazione del biennio pre-cedente agli eventi delittuosi e rilevante ai fini della determinazione dellaentità del contributo spettante, da calcolarsi sulla base della situazioneeconomica e patrimoniale dell'azienda successiva ai medesimi eventi. LaCorte d'appello ha ritenuto errato il riferimento, fatto dal c.t.u. e recepitodal primo Giudice, al biennio 2001-2002, invece di quello ritenuto correttodel 2000-2001, risalendo il primo dei due fatti delittuosi alla fine del 2002.Numero registro generale 31207/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22814/2026Data pubblicazione 06/07/20267.1. La censura è infondata.7.2. La norma di riferimento, l'art. 9, comma 1, lett. f) d.p.r. n.455/1999, nel disciplinare il contenuto della domanda di elargizione, pre-vede che la stessa deve contenere «nei casi in cui nella quantificazione deldanno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazionereddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'eventolesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambienta-le, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più re-cente, è riferita alla data d'inizio dell'attività».7.3. Ciò posto, l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale non ap-pare incongrua, perché tiene conto della circostanza oggettiva che la si-tuazione reddituale si consolida (solo) al termine del singolo anno di rife-rimento, con la conseguenza che, essendo il primo fatto di tentata estor-sione accaduto nel novembre 2002, le due annualità di riferimento ai finidel calcolo dei mancati guadagni non potevano che essere le due annualitàreddituali concluse, e quindi quella del 2001 e del 2000.8. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1-9della L. n.44/1999, in riferimento al mancato riconoscimento dell'elargi-zione nella misura della intera e reale entità del danno subito, senza con-siderare l'effettivo pregiudizio patito e la necessità di reintegrazione dellointero danno.8.1. Anche tale censura è infondata, attesa la natura indennitaria dellaelargizione riconosciuta nei limiti del Fondo di solidarietà, desumibile daltenore letterale della disciplina dettata dagli artt. 1-9 e 10 della legge44/1999. In particolare, l'art. 1 della legge cit. qualifica esplicitamente l'e-largizione non quale risarcimento del danno e reintegrazione totale nellasituazione quo ante, ma come somma di danaro erogata a titolo di contri-buto per il ristoro del danno patrimoniale patito, nei limiti del fondo di so-lidarietà previsto ed alle condizioni di legge. L'art. 9 disciplina in via speci-Numero registro generale 31207/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22814/2026Data pubblicazione 06/07/2026fica l'ammontare ed i criteri di liquidazione. Peraltro, non si rinvengono ingiurisprudenza ricostruzioni contrarie a detta qualificazione, essendo statoenunciato il principio che le vittime di attività estorsive sono titolari, inpresenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivoall'erogazione del contributo previsto dagli artt. 1, 3 e 10 della l. n. 44 del1999, essendo l'attività della P.A. al riguardo, limitata all'accertamento deipresupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, priva di ognidiscrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute allagiurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 18983/2017). Dettoprincipio evidenzia la natura della posizione soggettiva rilevante ma nonrileva ai fini della qualificazione dell'elargizione.9. Con il terzo motivo si censurano, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 9-10 della legge n. 44/1999 e,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame diun fatto decisivo, con riferimento alla mancata valutazione, ai fini della de-terminazione dell'indennizzo, delle perdite registrate dall'azienda negli an-ni 2005, 2008, 2009 e 2010 e della perdita dell'avviamento commerciale.9.1. La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza dellaprova di elementi e dati di carattere oggettivo che consentissero di ricolle-gare le perdite registrate negli anni 2005, 2008 (2009 e 2020) e la perditadell'avviamento iniziata a manifestarsi nel 2008, e diventata irreversibilenel 2010, ai fatti criminosi commessi nel 2002-2003 ai danni del [OSCURATO:PERSONA](eccettuati alcuni riferimenti all'attentato e ai danneggiamenti subiti nelloanno 2003), tanto più che le perdite non erano state costanti, risultandointervallate da risultati positivi negli anni 2006 e 2007.9.2. Ebbene, la censura non attinge detta argomentazione, limitandosia riproporre le ragioni del gravame incidentale.10. Il ricorso va quindi respinto.Numero registro generale 31207/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22814/2026Data pubblicazione 06/07/202611. Nulla è dovuto per le spese di lite, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimastointimato.12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino