CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 23327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza – intervento del P.G. presso Corte d’Appello - implicazioni Ud.26/06/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4004/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7720/2019depositata il 12/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7720/2019 del 12.12.2019, ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 451/2018 del 31.05.2018 con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice d’appello ha argomentato la revoca dell’ordinanza, con cui all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva concesso alla reclamante nuovo termine per la notifica del reclamo, evidenziando che la società fallita non aveva fornito, nell’istanza formulata alla predetta udienza, concrete e pertinenti ragioni in merito alla mancata notifica dell’atto di reclamo e del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere concesso nuovo termine per la notifica del reclamo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,affidandola a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 18 e 162 comma 3° legge fall. e dell’art. 331 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che il convenuto principale - la Procu ra della Repubblica, ovvero il soggetto che aveva richiesto il fallimento –si è costituito regolarmente concludendo per il rigetto del reclamo, con ciò sanando ex tunc il vizio derivante dall’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del reclamo. Ne consegue che, essendo il contraddittorio stato così regolarmente instaurato nei confronti di uno dei litisconsorti, trova applicazione la fattispecie di cui all’art. 331 cod. proc. civ. , rendendosi necessaria la sola integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge fall.. Espone il ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto che la notifica del reclamo si è perfezionata successivamente al termine assegnato, ma comunque prima dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue che, ad avviso della stessa ricorrente, l’avvenuta instaurazione del contraddittorio, per effetto della spontanea costituzione di una parte, rende inapplicabile, nel caso di specie, il precedente (Cass. n. 11541/2017) richiamato espressamente dalla Corte d’Appello, che aveva esaminato una situazione in cui non si era provveduto affatto alla notifica del ricorso e del decreto. In ogni caso, la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiarare la improcedibilità del reclamo in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso. 3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati. Va osservato che la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo, richiamando espressamente l’ordinanza di questa Corte n. 11541/2017 che ha già enunciato il seguente principio di diritto (cui questo Collegio intende dare continuità): “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), chieda, successivamente allo spirare di quest'ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso ed il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto processo, ad un giudizio e ad una pronuncia”. Nel proprio articolato percorso motivazionale-argomentativo, questa Corte, nella predetta pronuncia ha, in particolare, evidenziato che l’interesse alla celerità dello specifico processo, nel quale si concretizza la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso - sottolineato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 20604-08 con riferimento al processo del lavoro – è meritevole d i tutela anche nella materia del reclamo fallimentare, sia per la rilevanza dell'aspettativa legittima della controparte, sia per il connotato di urgenza insito nell'essere la vicenda processuale attinente allo stato e alla capacità delle persone (così Cass. n. 15146-15); che, peraltro, non è dirimente quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5700/2014, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, atteso che il procedimento per equa riparazione da irragionevole durata del processo, nel sistema originario disegnato dalla I. n. 89 del 2001 , non presenta i caratteri propri né del processo di appello nel rito del lavoro, né dei processi di reclamo fallimentare, che possiedono natura impugnatoria a struttura bifasica e che sono caratterizzati da una fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, produttiva di effetti suscettibili di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius. Infine, l’ordinanza n. 11541/2017 ha concluso il proprio iter argomentativo, rilevando che è possibile conciliare il diritto alla ragionevole durata del processo con quello del giusto processo (espresso dall’art. 6 CEDU) - che persegue valori di significato altamente pregnante, come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio e alla pronuncia – con l’affermazione del principio dell’autoresponsabilità, che impone alla parte, che sia incorsa nell'omissione giuridicamente rilevante, di esplicitare per lo meno le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge; che, diversamente, “il rispetto o meno del termine - ordinatorio certo, ma comunque dettato da finalità giuridicamente rilevanti – sarebbe intollerabilmente rimesso all'arbitrio della parte, nonostante le riferite caratteristiche del processo”. Esaminando il caso di specie, ad avviso della parte ricorrente, non troverebbe applicazione l’orientamento di questa Corte già affermatosi con le sopra citate sentenze nn. 15146/2015 e 11541/2017, per dueordini di ragioni: 1) nel caso in esame, saremmo in presenza di una fattispecie di notifica tardiva (avvenuta prima dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non di omessa notifica, come nella fattispecie esaminata nell’ordinanza n. 11541/2017. 2) il rapporto processuale si sarebbe, comunque, regolarmente instaurato con la Procura della Repubblica, soggetto che si era costituito spontaneamente chiedendo la conferma della sentenza dichiarativa di fallimento, rendendo necessaria la sola integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale impostazione. Con riferimento al primo profilo, deve preliminarmente evidenziarsi che dall’esame degli atti emerge che il Presidente della Corte d’Appello, con decreto del 19 settembre 2018, ha disposto la comparizione delle parti per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ordinando che copia del ricorso (reclamo) e del provvedimento di fissazione fosse notificato alle controparti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, con assegnazione ai resistenti del termine sino a dieci giorni prima della predetta udienza per il deposito di memorie e di eventuali documenti. Orbene, la società ricorrente, senza neppure allegare un eventuale ritardo da parte della cancelleria della Corte d’Appello nella comunicazione del presente decreto, ha provveduto alla notifica in via telematica del reclamo e del decreto di fissazione d’udienza addirittura lo stesso giorno dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non fornendo nemmeno una seppur minima giustificazione delle ragioni che avevano determinato questo (eclatante) anomalo ritardo, che aveva determinato una palese violazione dei termini a comparire previsti dall’art. 18 comma 7° legge fall.. Non vi è dubbio che per lo stesso principio di autoresponsabilità affermato dall’ordinanza n. 11541/2017, al fine di non dover comunque intollerabilmente rimettere il rispetto o meno del termine ordinatorio per la notifica del reclamo all'arbitrio della parte (nonostante le caratteristiche di speditezza ed urgenza del processo fallimentare), si debba imporre alla parte notificante di esplicitare le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge non solo in caso di omissione tout court della notifica, ma anche in un’ipotesi, quale specie, di notifica palesemente tardiva, eseguita a distanza di mesi dal provvedimento di fissazione d’udienza, che ha, peraltro, dato luogo ad una palese violazione del termine a comparire ex art. 18 comma 7° legge fall. (nel caso in esame, del tutto conculcato alle parti resistenti, essendo la notifica avvenuta lo stesso giorno dell’udienza). In ordine alla dedotta (dalla ricorrente) regolare instaurazione del rapporto processuale con la Procura della Repubblica, per effetto dell’intervenuto in causa nel giudizio di reclamo del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 12419/2004; vedi più recentemente Cass. n. 19797/2015) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, nei casi in cui è previsto l’intervento in causa del Pubblico Ministero (art. 70 cod. proc. civ.), è il PM presso il Tribunale a rappresentare la parte necessaria la cui mancata citazione impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e ciòperché è il Pubblico Ministero presso il Tribunale che può proporre impugnazione ed è abilitato ad interporre eventuale appello incidentale. È stato, peraltro, affermato da questa Corte che questa regola non ha nemmeno un valore assoluto in quanto, trattandosi di un adempimento preordinato all'eventuale proposizione di un gravame incidentale, non occorre procedere alla citazione del PM presso il giudice a quo nel caso in cui il medesimo non possa in concreto appellare per effetto dell'integrale accoglimento delle sue richieste (vedi Cass.6854/1997; 2986/2000; 18513/2003). Nel caso di specie, in ogni caso, il Pubblico Ministero presso il Tribunale non è stato neppure citato regolarmente, essendo la notifica avvenuta, come sopra anticipato, palesemente fuori termine e, segnatamente, lo stesso giorno in cui la Corte d’Appello aveva fissato l’udienza (senza l’osservanza del termine di cui all’art. 18 comma 7° lege fall. tra la notifica e l’udienza). Né, d’altra parte, per le ragioni sopra illustrate, anche ritenendo, comunque, necessaria in tutti i casi la notifica dell’atto di impugnazione al Pubblico Ministero, la partecipazione del Procuratore Generale al giudizio di secondo grado, in ossequio all'art. 70 del r.d. n. 12 del 1941, può valere a sanare il vizio derivante dalla nullità della notifica dell'atto di reclamo al Pubblico Ministero presso il Tribunale (vedi sempre Cass. n. 12419/2004; vedi anche Cass. n. 12853/2011, secondo cui “Nei giudizi in cui il P.M. è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere di impugnazione, il relativo atto di appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art.331 cod. proc. civ.. Tale integrazione è necessaria anche quando l'atto di appello sia stato notificato al P.G. presso la corte di appello o questi sia ritualmente intervenuto nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale a cui non è legittimato il P.M. presso il giudice "ad quem", e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 citato”). In conclusione, le censure della società ricorrente non colgono nel segno: questa, in una situazione, quale quella di specie, caratterizzata dall’omessa notifica del reclamo alla curatela e dalla nullità della notifica al PM presso il Tribunale, e quindi dalla irregolare instaurazione del rapporto processuale con entrambe queste parti, pretenderebbe di evitare l’improcedibilità del reclamo, e di applicare l’art. 331 cod. proc. civ., per effetto della semplice partecipazione al giudizio del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, intervento cui, tuttavia, non possono conseguire, per le considerazioni sopra illustrate, gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio,ai sensi dell'art. 331 citato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della