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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28286/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 35139-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7269/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 14/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, anche all'esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile con conseguente recupero delle imposte Irpef, Irap ed IVA

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i valori reddituali.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Campania accoglieva l'appello sulla base del motivo, ritenuto assorbente, relativo alla inapplicabilità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale nr. 228/2014, della presunzione per i professionisti di imputazione a reddito di tutte le movimentazioni bancarie, sia prelevamenti che versamenti.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 35139 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -2- 1.Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'ad 32 1° comma nr. 2 del dpr 600/73 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc, si sostiene che la CTR ha errato nell'estendere la portata della sentenza nr. 228/2014 anche ai versamenti effettuati dai professionisti. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 36 2 ° comma nr. 4 d.lvo nr. 564/92 in relazione all'art 360 1° comma nr 4 cpc per essere la sentenza affetta da motivazione apparente. 2 n primo motivo è fondato. 2.1 Secondo il prevalente, e più recente, orientamento giurisprudenziale, che ha superato l'isolato precedente citato dall'impugnata pronuncia «la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, nella parte in cui, con riferimento ai lavoratori autonomi, prevede che i prelevamenti costituiscano presunzione di maggiori compensi, restando invece invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (cfr Cass n. 16697/2016; 7951/2018, 22931/2018 e 23709/2019). 3 II secondo motivo è infondato. 3.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del Ric. 2019 n. 35139 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -3- sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ( cfr. Cass n. 2876 / 2017 1461/2018). 3.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze recando il minimo costituzionale. 3.3 Pur se in alcune parti la motivazione appare oscura e riferita ad aspetti e questioni che non si attagliano alla Ric. 2019 n. 35139 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -4- fattispecie in esame, sono sufficientemente spiegate le ragioni in fatto e diritto della decisione, errate come sopra spiegato, individuate nell'estensione del regime di non applicabilità della presunzione ex art. 32 1° comma nr. 2 del dpr 600/73 regime della applicazione anche ai versamenti del professionista 4 In accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale deciderà la controversia attenendosi alla regola che la presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) è applicabile alle sole operazioni di versamento (e non di prelevamento) risultanti dai conti correnti bancari riferibili al professionista.

Alla medesima Commissione è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte, • Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa l'impugnata sentenza , in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021 il P eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35139-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7269/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 14/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, anche all'esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile con conseguente recupero delle imposte Irpef, Irap ed IVA 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i valori reddituali. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Campania accoglieva l'appello sulla base del motivo, ritenuto assorbente, relativo alla inapplicabilità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale nr. 228/2014, della presunzione per i professionisti di imputazione a reddito di tutte le movimentazioni bancarie, sia prelevamenti che versamenti. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 35139 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- 1.Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'ad 32 1° comma nr. 2 del dpr 600/73 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc, si sostiene che la CTR ha errato nell'estendere la portata della sentenza nr. 228/2014 anche ai versamenti effettuati dai professionisti. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 36 2 ° comma nr. 4 d.lvo nr. 564/92 in relazione all'art 360 1° comma nr 4 cpc per essere la sentenza affetta da motivazione apparente. 2 n primo motivo è fondato. 2.1 Secondo il prevalente, e più recente, orientamento giurisprudenziale, che ha superato l'isolato precedente citato dall'impugnata pronuncia «la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, nella parte in cui, con riferimento ai lavoratori autonomi, prevede che i prelevamenti costituiscano presunzione di maggiori compensi, restando invece invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (cfr Cass n. 16697/2016; 7951/2018, 22931/2018 e 23709/2019). 3 II secondo motivo è infondato. 3.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del Ric. 2019 n. 35139 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ( cfr. Cass n. 2876 / 2017 1461/2018). 3.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze recando il minimo costituzionale. 3.3 Pur se in alcune parti la motivazione appare oscura e riferita ad aspetti e questioni che non si attagliano alla Ric. 2019 n. 35139 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- fattispecie in esame, sono sufficientemente spiegate le ragioni in fatto e diritto della decisione, errate come sopra spiegato, individuate nell'estensione del regime di non applicabilità della presunzione ex art. 32 1° comma nr. 2 del dpr 600/73 regime della applicazione anche ai versamenti del professionista 4 In accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale deciderà la controversia attenendosi alla regola che la presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) è applicabile alle sole operazioni di versamento (e non di prelevamento) risultanti dai conti correnti bancari riferibili al professionista. Alla medesima Commissione è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte, • Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa l'impugnata sentenza , in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021 il P eside
Sentenza Cassazione n. 28286/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris