CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 33719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 05/04/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]1 OSSERVA Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma condannava [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di illecito finanziamento ai partiti (artt. 7, comma 2, e 3 legge n. 1974 n. 195 e art. 4, comma 1, legge 1981 n. 659) (capi 4 e 16), nonché per alcuni episodi di corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 cod. pen.) (capi 5, 11 e 19), irrogando la pena di anni due di reclusione; rilevato che avverso la sentenza ha presentato ricorso c.d. per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo, con un motivo unico, vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) quanto all'assoluzione dell'imputato per il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) (capo 2); ritenuto che il ricorso non avrebbe potuto essere presentato per saltum ma che, essendo stato proposto, va convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860); ritenuto che, pertanto, il ricorso del Pubblico Ministero va convertito in appello e che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente P.Q.M. Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]