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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07709/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1960/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] A. e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6373/34/2015 depositatail 25/06/2015. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente depositata in cancelleria il 20 giugno 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 1960/16 Cron.

Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1960/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] A. e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6373/34/2015 depositatail 25/06/2015. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente depositata in cancelleria il 20 giugno 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 1960/16 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il