CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il 20 Marzo 1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 10 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di danneggiamento aggravato di una finestra e dei vetri della cella in cui si trovava ristretto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, deducendo carenza di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile poiché è stato presentato da soggetto non legittimato a proporlo. Dopo la novella del 2017 l'imputato non può impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione un provvedimento con atto personale, ma deve necessariamente farsi assistere da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 5 luglio 2023 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ela Borsellino ne9na Petruzz [OSCURATO:PERSONA] PENALE6 SETI 2023 [OSCURATO:PERSONA]