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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 34287/2022

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, proposti cumulativamente dagli imputati, sono generici e manifestamente infondati in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente di cui gli imputati si erano disfatti al momento del controllo di Polizia ma dopo averne contrattato con il predetto la cessione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presidente es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi, proposti cumulativamente dagli imputati, sono generici e manifestamente infondati in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente di cui gli imputati si erano disfatti al momento del controllo di Polizia ma dopo averne contrattato con il predetto la cessione; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Presidente es
Sentenza Cassazione n. 34287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris