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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 agosto 2022

Cassazione n. 49501/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale del 23/8/2022.

2. Propone ricorso per cassazione il Madarena, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe confermato l'ordinanza genetica con argomento viziato, che non terrebbe conto dei caratteri del caso concreto (come la consegna spontanea dello stupefacente e l'ammissione di responsabilità), tali da rendere adeguata una misura cautelare meno severa, come gli arresti domiciliari.

In tal senso, peraltro, deporrebbero significativi indici non valutati nel provvedimento, come il mancato sequestro di denaro e di precedenti specifici, nonché il contesto territoriale ristretto e l'attività lavorativa svolta dal Madarena, bracciante agricolo.

Tali elementi, insieme all'atteggiamento collaborativo e all'assenza di astuzia o di furbizia, giustificherebbero, dunque, l'attenuazione della misura.

Si precisa, infine, che, con riguardo alla stessa condotta contestata (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), sarebbe stata avanzata una richiesta di applicazione della pena nella misura di un anno, quattro mesi di reclusione e 4mila euro di multa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato; il Tribunale del riesame ha infatti confermato l'adeguatezza della misura cautelare (unico profilo di censura) con motivazione del tutto congrua, coerente con gli esiti di indagine e non manifestamente illogica.

Come tale, dunque, non censurabile.

4. L'ordinanza - che pur ha dato atto della piena collaborazione dell'indagato e dell'ammissione di responsabilità - ha evidenziato le modalità di occultamento dello stupefacente, la differente tipologia di sostanza (hashish e marijuana), il quantitativo non certo esiguo (1.200 grammi di hashish e 309 grammi di marijuana), la disponibilità di strumenti atti alla pesatura, allo stoccaggio ed al confezionamento - ossia un vero e proprio laboratorio-, in una evidente ottica di cessione a terzi.

L'attività illecita, dunque, è risultata tutt'altro che occasionale e, anzi, adeguatamente organizzata ed evidentemente volta ad una intensa attività di spaccio.

Lo stesso indagato, peraltro, in sede di interrogatorio di garanzia aveva riferito di essere riconosciuto ed avvicinato per strada da soggetti interessati ad acquistare lo stupefacente.

4.1. Alla luce di questi oggettivi elementi, il Tribunale ha quindi affermato - con motivazione non manifestamente illogica - che il Madarena deve ritenersi soggetto inserito in circuiti criminali dediti al narcotraffico, così da concludere che, laddove non sottoposto a misura cautelare, lo stesso potrebbe continuare a dedicarsi alla propria proficua attività illecita.5.

Nell'esaminare, poi, la misura più adeguata a contenere il pericolo di recidiva, l'ordinanza ha evidenziato che gli arresti domiciliari non offrono sufficienti garanzie, non assicurando che l'indagato eviti di approfittare dei sostanziali margini di libertà connessi alla stessa restrizione domestica per replicare l'attività illecita.

Il Tribunale ha sottolineato anche che l'applicazione del cd. braccialetto elettronico consentirebbe sì di segnalare l'intervenuto allontanamento dal domicilio, ma non eviterebbe la possibilità che l'indagato riprenda l'attività criminosa, particolarmente intensa, dalla propria abitazione; ciò, in particolare, considerando che l'ingente quantitativo di stupefacente ed il materiale per il confezionamento, oltre ad una piccola serra in plastica e ad una pianta di marijuana, erano stati rinvenuti proprio in locali di pertinenza dell'abitazione dello stesso ricorrente, nei quali questi aveva predisposto - come già rilevato - un vero e proprio laboratorio finalizzato allo spaccio.

6. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha quindi congruamente rigettato la richiesta di riesame, con solido e ragionato argomento che sfugge agli elementi a sostegno dei ricorso (buon comportamento in sede di indagini, assenza di precedenti penali specifici, mancato sequestro di denaro, contesto territoriale ristretto, svolgimento di attività lavorativa), peraltro propri della sola fase di merito.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 29 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale del 23/8/2022. 2. Propone ricorso per cassazione il Madarena, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato l'ordinanza genetica con argomento viziato, che non terrebbe conto dei caratteri del caso concreto (come la consegna spontanea dello stupefacente e l'ammissione di responsabilità), tali da rendere adeguata una misura cautelare meno severa, come gli arresti domiciliari. In tal senso, peraltro, deporrebbero significativi indici non valutati nel provvedimento, come il mancato sequestro di denaro e di precedenti specifici, nonché il contesto territoriale ristretto e l'attività lavorativa svolta dal Madarena, bracciante agricolo. Tali elementi, insieme all'atteggiamento collaborativo e all'assenza di astuzia o di furbizia, giustificherebbero, dunque, l'attenuazione della misura. Si precisa, infine, che, con riguardo alla stessa condotta contestata (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), sarebbe stata avanzata una richiesta di applicazione della pena nella misura di un anno, quattro mesi di reclusione e 4mila euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato; il Tribunale del riesame ha infatti confermato l'adeguatezza della misura cautelare (unico profilo di censura) con motivazione del tutto congrua, coerente con gli esiti di indagine e non manifestamente illogica. Come tale, dunque, non censurabile. 4. L'ordinanza - che pur ha dato atto della piena collaborazione dell'indagato e dell'ammissione di responsabilità - ha evidenziato le modalità di occultamento dello stupefacente, la differente tipologia di sostanza (hashish e marijuana), il quantitativo non certo esiguo (1.200 grammi di hashish e 309 grammi di marijuana), la disponibilità di strumenti atti alla pesatura, allo stoccaggio ed al confezionamento - ossia un vero e proprio laboratorio-, in una evidente ottica di cessione a terzi. L'attività illecita, dunque, è risultata tutt'altro che occasionale e, anzi, adeguatamente organizzata ed evidentemente volta ad una intensa attività di spaccio. Lo stesso indagato, peraltro, in sede di interrogatorio di garanzia aveva riferito di essere riconosciuto ed avvicinato per strada da soggetti interessati ad acquistare lo stupefacente. 4.1. Alla luce di questi oggettivi elementi, il Tribunale ha quindi affermato - con motivazione non manifestamente illogica - che il Madarena deve ritenersi soggetto inserito in circuiti criminali dediti al narcotraffico, così da concludere che, laddove non sottoposto a misura cautelare, lo stesso potrebbe continuare a dedicarsi alla propria proficua attività illecita.5. Nell'esaminare, poi, la misura più adeguata a contenere il pericolo di recidiva, l'ordinanza ha evidenziato che gli arresti domiciliari non offrono sufficienti garanzie, non assicurando che l'indagato eviti di approfittare dei sostanziali margini di libertà connessi alla stessa restrizione domestica per replicare l'attività illecita. Il Tribunale ha sottolineato anche che l'applicazione del cd. braccialetto elettronico consentirebbe sì di segnalare l'intervenuto allontanamento dal domicilio, ma non eviterebbe la possibilità che l'indagato riprenda l'attività criminosa, particolarmente intensa, dalla propria abitazione; ciò, in particolare, considerando che l'ingente quantitativo di stupefacente ed il materiale per il confezionamento, oltre ad una piccola serra in plastica e ad una pianta di marijuana, erano stati rinvenuti proprio in locali di pertinenza dell'abitazione dello stesso ricorrente, nei quali questi aveva predisposto - come già rilevato - un vero e proprio laboratorio finalizzato allo spaccio. 6. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha quindi congruamente rigettato la richiesta di riesame, con solido e ragionato argomento che sfugge agli elementi a sostegno dei ricorso (buon comportamento in sede di indagini, assenza di precedenti penali specifici, mancato sequestro di denaro, contesto territoriale ristretto, svolgimento di attività lavorativa), peraltro propri della sola fase di merito. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 29 novembr
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