CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1987
Cassazione n. 27669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1987 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (i] Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha condannato, in conferma - per quanto di interesse - della pronunzia di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato nonché della motivazione relativa alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.; rilevato che i motivi non sono ammissibili in questa sede perché affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato rnotivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennai