CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/3/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA] MOTIVAZIONE Rilevato che la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; • Che avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto vede su un motivo - concernente il riconoscimento della contestata aggravante - che è stato • espressamente rinunciato, nel momento in cui è stata chiesta la definizione ai sensi dell'ad. 599-bis cod. proc. pen., formulando una proposta di pena concordata che teneva conto della suddetta aggravante; che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato - come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]