CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-to dei rifiuti solidi urbani – [OSCURATO:PERSONA] 1 – in liquidazio-ne ([OSCURATO:PARTITA_IVA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sedein Cava de' Tirreni (SA) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona delsuo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e di-feso in forza di [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalloavvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61D30 C361N; [OSCURATO:EMAIL]) presso il cui in-dirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia giustaprocura speciale alla lite ex art. 83, co. 3, c.p.c. rilasciata su sepa-rato foglio del quale è stata estratta copia informatica per immagi-ne dell'atto originariamente formato su supporto analogico, docu-mento da intendersi apposto in calce al ricorso anche ai sensidell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 s.m.i. L'avvocatoMassimo Pagliara dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni enotifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata avvmassimopa-Numero registro generale 10182/2024Numero sezionale 3709/[OSCURATO:EMAIL], recapito comunicato all'ordineNumero di raccolta generale 9549/2026di appartenenza, nel rispetto della normativa anche regolaDmatea nputbablriceaz,io ne 14/04/2026concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti trasmessi telematicamente.RicorrentecontroComune di Siano, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede alla P.zza Munici-pio, 1, di Siano, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempo-re dott. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rapp.to e di-feso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, rilasciatosu foglio separato, giusta delibera giuntale n. 117 del 22 maggio2024, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46H09 F912P), condomicilio PEC: [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 103 deposi-tata il 9 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] per la gestione integrata di raccolta e smaltimentodei rifiuti solidi urbani – [OSCURATO:PERSONA] 1 – in liquidazione ottenevadal Tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo per euro 813.705,76contro il Comune di Siano per il servizio la raccolta e lo smaltimen-to dei rifiuti solidi urbani dal luglio 2003 al dicembre 2005 e per laraccolta differenziata da marzo a dicembre 2009.Il decreto veniva opposto dal Comune e il Tribunale adito, all'esitodel giudizio istruito mediante documenti e c.t.u., revocava il moni-tum e condannava il Comune al pagamento del minore importo dieuro 528.089,81.2 di 7Numero registro generale 10182/2024Numero sezionale 3709/2025Numero di raccolta generale 9549/20262.- L'impugnazione del Comune veniva totalmente accolta dallaData pubblicazione 14/04/2026Corte d'appello di Salerno con la sentenza indicata in intestazione,con la quale dichiarava altresì inammissibile la domanda subordina-ta formulata dal Consorzio di ingiustificato arricchimento dell'Entelocale, riproposta in sede di gravame ai sensi dell'art. 346 cod.proc. civ.3.- Per quello che qui ancora rileva, osservava il secondo Giudiceche tra il Comune ed il Consorzio non era mai stato stipulato alcuncontratto avente ad oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923, donde l'inesi-stenza di un rapporto negoziale.Il credito azionato monitoriamente non era nemmeno sorto dallalegge o dal contratto di Consorzio.Infatti, l'art. 6, quarto comma, della legge reg. Campania 10 feb-braio 1993 n° 10 imponeva ai Comuni l'obbligo di costituire Con-sorzi per la sola costituzione e gestione associata degli impianti dismaltimento e non per la raccolta.D'altra parte, la legge reg. Campania 28 marzo 2007 n° 4 avevaabolito la legge reg. n° 10/1993, fatta eccezione per l'art. 6, “abro-gato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestio-ne integrato dei rifiuti da parte delle province ai sensi dell'articolo20, comma 1”.Infine, il d.l. 11 maggio 2007 n° 61 (art. 4) aveva sì introdottol'obbligo dei Comuni di avvalersi in via esclusiva dei Consorzi costi-tuiti ai sensi dell'art. 6 della legge reg. n° 10/1993, ma per la solaraccolta differenziata.L'impianto normativo era anche confermato dalla Convenzione cheistituì il Consorzio e dallo Statuto di quest'ultimo, i quali prevede-vano come scopo del Consorzio la gestione in forma associata degliimpianti di smaltimento.Peraltro, anche dopo l'11 maggio 2007 (data di entrata in vigoredel d.l. n° 61/2007) il credito del Consorzio ed il corrispondente3 di 7Numero registro generale 10182/2024Numero sezionale 3709/2025Numero di raccolta generale 9549/2026debito del Comune non potevano prescindere dalla stipula di unData pubblicazione 14/04/2026contratto scritto di servizio.Era, dunque, insussistente sia il credito per la raccolta e lo smalti-mento dei rifiuti solidi urbani dal luglio 2003 al dicembre 2005, siaquello per la raccolta differenziata da marzo a dicembre 2009.Passando ad esaminare la domanda subordinata, formulata dalConsorzio ex art. 2041 cod. civ. in primo grado e riproposta in ap-pello ex art. 346 cod. proc. civ., la Corte la riteneva inammissibileper difetto di sussidiarietà, spettando al Consorzio l'azione previstadall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n° 66 contro l'amministratore o ilfunzionario locale direttamente responsabile del conferimento delloincarico al Consorzio.4.- Ricorre per cassazione il Consorzio, affidando il gravame ad unsolo motivo illustrato da memoria.Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ri-corso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo ed unico motivo il Consorzio censura la sentenzaper violazione dell'art. 132 n° 4 cod. proc. civ.Per una motivazione sufficiente, non basterebbe richiamare i prin-cipi giurisprudenziali senza svolgere una specifica valutazione deifatti di causa.In tale evenienza il sillogismo contenuto nella motivazione sarebbecarente della premessa minore, che nel caso di specie avrebbe do-vuto avere a oggetto il conferimento al Consorzio del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad opera di un ammi-nistratore o di un funzionario del Comune di Siano: donde la meraapparenza della motivazione.4 di 7Numero registro generale 10182/2024Numero sezionale 3709/2025Numero di raccolta generale 9549/20266.- Il mezzo è inammissibile e, comunque, del tutto infondato.Data pubblicazione 14/04/2026Va premesso che la questione dell'insussistenza del debito del Co-mune verso il Consorzio, per l'inesistenza di un obbligo di legge odi contratto, è ormai coperta dal giudicato.Tanto premesso, la Corte ha ben chiarito che il Consorzio, onde ot-tenere il pagamento del corrispettivo azionato in via monitoria,aveva a disposizione l'azione prevista dall'art. 23 del d.l. n° 66/1989, ragione per cui difettava la sussidiarietà dell'azione di ingiu-stificato arricchimento.La norma citata, art. 23 d.l. n° 66/1989, non sarebbe applicabileratione temporis, dato che essa è sostanzialmente transitata dap-prima nell'art. 35 del d.lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e da ultimonell'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (quest'ultimo appli-cabile in ragione del tempo in cui si sono verificati i fatti di causa).Il riferimento normativo corretto è, dunque, a tale ultima disposi-zione.Ma, a parte questa imprecisione del tutto priva di rilievo sostanzia-le, il percorso logico della Corte è assolutamente chiaro, mentrel'unico elemento rimasto inespresso nella motivazione (ma che,nondimeno, è chiaramente desumibile da essa) è quello dell'avve-nuto conferimento al Consorzio dell'incarico di raccolta e smalti-mento dei rifiuti da parte di un funzionario o di un dirigente comu-nale.Peraltro, giova anche osservare che il motivo in esame introducesurrettiziamente un elemento fattuale di giudizio completamentenuovo (e neanche chiaramente enunciato): ossia il dubbio che l'as-segnazione al Consorzio del servizio di raccolta e smaltimento rifiutipossa provenire da un soggetto diverso dal funzionario o dal diri-gente comunale.Ne deriva che il ricorrente, per non incorrere nella sanzione diinammissibilità per difetto di autosufficienza, avrebbe dovuto anche5 di 7Numero registro generale 10182/2024Numero sezionale 3709/2025Numero di raccolta generale 9549/2026indicare il luogo processuale dove tale questione venne posta neiData pubblicazione 14/04/2026precedenti gradi di giudizio.È, infatti, noto che qualora con il ricorso per cassazione siano pro-spettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata(ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattatonella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principiodi specificità dei motivi e a pena di inammissibilità, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di meri-to, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti ter-mini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondogrado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fat-to (per tutte: Cass, Sez. Un., 28 ottobre 2020, n° 23745).7.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla ri-fusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione – fat-ta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147del 2022, ed al valore della lite (euro 528 mila) – si rimanda al di-spositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida ineuro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico del ricorrente, ove dovuto.6 di 7Numero registro generale 10182/2024Numero sezionale 3709/2025Numero di raccolta generale 9549/2026Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-Data pubblicazione 14/04/2026siglio della prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino7 di 7