CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 7 ottobre 2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista i d requisitoria scritta dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appeiio di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la sPritPn7P riP! Tribunale di RPrrPlinnA P077n di Gotto riPl 9 nnvprt-thrp 9018 con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'articolo 483 cod. pen. in relazione all'articolo 76 d.P.R. n. 115/2002 perché, nell'ambito del procedimento n.23/2015 R.G., presentava un'autocertificazione della situazione reddituale, diretta all'esenzione dei contributo unificato di iscrizione a ruolo, nella quale dichiarava falsamente per l'anno 2012 un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a quello effettivo, inducendo così in errore il pubblico ufficiale al quale tale dichiarazione era diretta. I giudici di merito negavano il beneficio di cui all'articolo 131-bis cod. pen. 2. Ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 192, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. essendo stata del tutto trascurata la circostanza che il reddito riportato dai ricorrente neii'autocertificazione era stato visionato dai difensore di quest'ultimo che non ~va ravvisato nella documentazione reddituale dell'imputato alcuna incompatibilità con la richiesta di esenzione di cui all'articolo 76 d. P.R. n. 115/2002, circostanza idonea, secondo la prospettazione difensiva, a far ritenere il ricorrente caduto in errore sul fatto. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello non ha dunque approfondito le circostanze concrete del caso in esame sotto il profilo dell'elemento soggettivo pervenendo ad una condanna violativa del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto il beneficio della causa di esclusione della punibilità di 'cui all'art. 131 -ffis cod. „ 3. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso e infondato nel resto. 3.1. Con riferimento al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della regola di giudizio compendiata nella formula deii: "ai di là di ogni ragionevole per non avere i giudici di merito valutata la possibilità rl&llA sussistenza di un errore sul fatto, deve preliminarmente ribadirsi che il dubbio «idoneo ad introdurre un' ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole”, ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi dei tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Seccia, Rv. 281647-04). Può infatti addivenirsi a deciaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell' "oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo enn4-1-rn valutativo nc,l ramnntn nwnnfienlità rnmnin nefrai-amnnin fnrmi iabili n , ,1 prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. .I. n. 17921 dei 3-3-2010, Rv. 247449 ; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; sp7, 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv, 240263), i condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, là dove venga prefigurata un' ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Cass., f- n.30862 del 17- 6-2011, Rv. 250903 ; Sez 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879 ). Orbene, nella specie, l'imputato non ha fornito profili idonei ad introdurre un ragionevole dubbio. Ed invero, il modulo in questione faceva riferimento, in modo espresso, chiaro e inequivocabile, al reddito dell'intero nucleo familiare e non a quello del singolo richiedente, per cui non può essere invocata l'ignoranza o la falsa rappresentazione della situazione di fatto né parimenti può avere rilevanza la circostanza, pure allegata, che il difensore dell'imputato aveva visionato la dichiarazione senza nulla eccepire posto che il professionista non aveva alcun obbligo di verifica in ordine aiia veridicità della dichiarazione dei proprio assistito, la cui responsabilità è rimessa esclusivamente al dichiarante. 3.2. Il secondo motivo è fondato posto che, come correttamente censurato dal ricorrente, la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso la motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità. Ed irlvero, come precisato da questa Corte nella sua irlassima composizion'e (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushai„ Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio in questione occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata !a sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di coipevoiezza da esse desumibile e dell'entità dei danno o dei pericoio nnrip poter valutare l'entità del contrasto rispetto Alla legge P conseguentemente il bisogno di pena. Evidenziano le Sezioni Unite che è «la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore; qualunque reato, anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco» La rode d'appello si è limitata al mero ec"- "‘ rilievo che «i! fatto non può considerarsi di speciale tenuità perché altrimenti si introdurrebbe una causa di non punibilità generale per tutti questi tipi di dichiarazioni che hanno riferimento all'esenzione del contributo unificato, notoriamente di modesto importo». Né ia struttura argomentativa della sentenza consente di ricavare elementi che, anche se rispetto a profili diversi, permettano di ritenere che la Corte d'appello, per escludere la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, abbia considerato ulteriori elementi utili per giustificare il bisogno di pena. La Corte d'appello, dunque, non si è dunque attenuta ai principi che devono guidare il giudice nella decisione in ordine all'applicabilità di siffatto beneficio e, dunque, non ha tenuto conto della gravità del fatto, del grado di colpevolezza, dei precedenti penali dell'imputato che, si ricorda, assumono valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole». (Cosi, ex multis, Sez. 6, n. 605 del 03;12;2019, dep. 2090, Alberto, Rv. 278095). La motivazione della Corte d'appello, alla luce dei principi sopra ribaditi e condivisi, non può certo ritenersi sufficiente per giustificare il diniego del beneficio richiesto e deve, dunque, essere annullata con rinvio in parte qua per nuovo esame. Il giudice dei rinvio, in piena libertà di giudizio, ma attenendosi ai principi di cui sopra, verificherà gP vi siano n meno i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. A A LA . • II. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.