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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40891/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza dei Tribunale di Vasto del 9 novembre 2016, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 489 e 496 cod.pen., commessi in Vasto il 3 settembre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., in riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata con riferimento al delitto di cui all'art. 496 cod.pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

Le proposte censure riproducono quelle già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti plausibili e giuridicamente corretti dai giudici di merito, con i quali la ricorrente non si è affatto confrontata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Le stesse sono, comunque, destituite di giuridico fondamento, posto che la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'offesa, le peculiari caratteristiche di decettività e di pervicacia della condotta tenuta dall'imputata, la quale:« pur dopo essere stata portata presso gli uffici degli operanti e nonostante fosse stata sottoposta al prelievo delle impronte papillari, non recedette dal proposito criminoso tanto che la di lei vera identità poté essere accertata soltanto quando il coniuge esibì la carta d'identità della prevenuta» (pag. 3 sentenza impugnata).

Così facendo il Collegio di merito ha mostrato di essersi conformato al dettato di cui all'art. 131-bis, comma 1, cod.pen., che impone di valutare le modalità della condotta e la portata del danno o del pericolo, alla luce dell'art. 133, comma 1, cod.pen. (Sez.

U, n. 1:3681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza dei Tribunale di Vasto del 9 novembre 2016, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 489 e 496 cod.pen., commessi in Vasto il 3 settembre 2013. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., in riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto invocata con riferimento al delitto di cui all'art. 496 cod.pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. Le proposte censure riproducono quelle già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti plausibili e giuridicamente corretti dai giudici di merito, con i quali la ricorrente non si è affatto confrontata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse sono, comunque, destituite di giuridico fondamento, posto che la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'offesa, le peculiari caratteristiche di decettività e di pervicacia della condotta tenuta dall'imputata, la quale:« pur dopo essere stata portata presso gli uffici degli operanti e nonostante fosse stata sottoposta al prelievo delle impronte papillari, non recedette dal proposito criminoso tanto che la di lei vera identità poté essere accertata soltanto quando il coniuge esibì la carta d'identità della prevenuta» (pag. 3 sentenza impugnata). Così facendo il Collegio di merito ha mostrato di essersi conformato al dettato di cui all'art. 131-bis, comma 1, cod.pen., che impone di valutare le modalità della condotta e la portata del danno o del pericolo, alla luce dell'art. 133, comma 1, cod.pen. (Sez. U, n. 1:3681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 40891/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris