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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:C:2016:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012CO0534(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑534/12 P‑DEP, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, presentata il 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato, convenuto, LA CORTE (Nona Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza

1. La presente causa ha ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nella causa C‑534/12 P.

2. Con impugnazione proposta il 21 novembre 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑241/03 REV, EU:T:2012:414), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di revocazione dell’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑241/03, EU:T:2006:129), invocando la sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑236/02, EU:T:2011:465), che ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 18 marzo 2002, relativa alla sua riassegnazione dalla delegazione della [OSCURATO:PERSONA] di Luanda (Angola) a una direzione della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles (Belgio).

3. Con ordinanza del 5 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑534/12 P, EU:C:2013:843), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto manifestamente infondata e ha condannato quest’ultimo alle spese.

4. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono giunti ad alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili inerenti al procedimento di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di fissare l’importo di tali spese in EUR 4 000, oltre a interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] venga condannato alle spese del presente procedimento di liquidazione. Argomenti delle parti

6. A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che le iniziative intraprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per una fissazione amichevole dell’importo delle spese sono rimaste infruttuose per la mancanza di cooperazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adire la Corte al fine di evitare ogni successiva contestazione su siffatto importo, il quale è non soltanto giustificato ma anche ragionevole.

7. Essa aggiunge che ogni ritardo nel pagamento comporta un pregiudizio per il quale il creditore deve essere risarcito.

A tale titolo, essa chiede che il capitale di EUR 4 000 sia gravato da interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza relativa alla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento.

8. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato osservazioni. Giudizio della Corte

9. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare (...) il compenso dell’(...) avvocato».

10. Poiché il diritto dell’Unione non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑553/10 P‑DEP e C‑554/10 P‑DEP, EU:C:2014:56, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata).

11. Tenuto conto di quanto precede, l’importo totale delle spese ripetibili dev’essere fissato in EUR 4 000, somma che risulta adeguata alla luce dei criteri citati al punto precedente della presente ordinanza.

12. Per quanto attiene agli interessi di mora di cui si chiede che venga gravato l’importo delle spese ripetibili quale fissato dalla Corte, occorre tenere conto della disposizione dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1).

Di conseguenza, il tasso degli interessi di mora applicato a tale importo sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

13. Nei limiti in cui, in forza dell’articolo 91 del regolamento di procedura della Corte, l’ordinanza emessa dalla Corte produce effetti vincolanti dal giorno della sua notifica, gli interessi di mora decorreranno dalla data di notifica della presente ordinanza.

14. Non va accolta la domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha né formulato una richiesta in cifre né indicato la natura delle spese ripetibili a tale titolo. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) L’importo totale delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’ambito della causa C‑534/12 P, è fissato in EUR 4

000. 2) Tale importo produrrà interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, costituita dalla data di notifica della presente ordinanza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere da tale data e fino al pagamento integrale delle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CO0534(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑534/12 P‑DEP, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, presentata il 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato, convenuto, LA CORTE (Nona Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza 1. La presente causa ha ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nella causa C‑534/12 P. 2. Con impugnazione proposta il 21 novembre 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑241/03 REV, EU:T:2012:414), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di revocazione dell’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑241/03, EU:T:2006:129), invocando la sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑236/02, EU:T:2011:465), che ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 18 marzo 2002, relativa alla sua riassegnazione dalla delegazione della [OSCURATO:PERSONA] di Luanda (Angola) a una direzione della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles (Belgio). 3. Con ordinanza del 5 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑534/12 P, EU:C:2013:843), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto manifestamente infondata e ha condannato quest’ultimo alle spese. 4. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono giunti ad alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili inerenti al procedimento di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di fissare l’importo di tali spese in EUR 4 000, oltre a interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] venga condannato alle spese del presente procedimento di liquidazione. Argomenti delle parti 6. A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che le iniziative intraprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per una fissazione amichevole dell’importo delle spese sono rimaste infruttuose per la mancanza di cooperazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adire la Corte al fine di evitare ogni successiva contestazione su siffatto importo, il quale è non soltanto giustificato ma anche ragionevole. 7. Essa aggiunge che ogni ritardo nel pagamento comporta un pregiudizio per il quale il creditore deve essere risarcito. A tale titolo, essa chiede che il capitale di EUR 4 000 sia gravato da interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza relativa alla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento. 8. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato osservazioni. Giudizio della Corte 9. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare (...) il compenso dell’(...) avvocato». 10. Poiché il diritto dell’Unione non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑553/10 P‑DEP e C‑554/10 P‑DEP, EU:C:2014:56, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata). 11. Tenuto conto di quanto precede, l’importo totale delle spese ripetibili dev’essere fissato in EUR 4 000, somma che risulta adeguata alla luce dei criteri citati al punto precedente della presente ordinanza. 12. Per quanto attiene agli interessi di mora di cui si chiede che venga gravato l’importo delle spese ripetibili quale fissato dalla Corte, occorre tenere conto della disposizione dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Di conseguenza, il tasso degli interessi di mora applicato a tale importo sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. 13. Nei limiti in cui, in forza dell’articolo 91 del regolamento di procedura della Corte, l’ordinanza emessa dalla Corte produce effetti vincolanti dal giorno della sua notifica, gli interessi di mora decorreranno dalla data di notifica della presente ordinanza. 14. Non va accolta la domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha né formulato una richiesta in cifre né indicato la natura delle spese ripetibili a tale titolo. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) L’importo totale delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’ambito della causa C‑534/12 P, è fissato in EUR 4 000. 2) Tale importo produrrà interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, costituita dalla data di notifica della presente ordinanza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere da tale data e fino al pagamento integrale delle spese.
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