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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 07273/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11051/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1533/2017 depositata il07/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato tra il 10 ottobre ed il 15 novembre 2002 –dopo che il Tribunale di Roma aveva dichiarato il precedente giudizio estinto con sentenza dell’11 maggio 2002 – il commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. convenne ancora in giudizio gli ex amministratori ed ex sindaci della società, per farne valere la responsabilità, ai sensi dell’art. 206 l.f., in relazione ai fatti di mala gestio e all’omesso controllo sulla condotta gestoria.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 22 gennaio 2009, dichiarata l’estinzione del processo con riguardo ad alcuni convenuti e respinta la domanda nei confronti di altri, condannò in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nella misura di € 12.808.131, avendoli ritenuti responsabili di due specifiche condotte, entrambe perpetrate utilizzando illecitamente le riserve tecniche della società, ossia: 1) acquisto di obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi convertito in acconto prezzo di L. 21,8 miliardi per l’acquisto da [OSCURATO:SOCIETA]. dell’intero capitale sociale di tre società immobiliari, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito consensualmente risolto, ma senza restituzione da parte della venditrice del détto importo; 2) conclusione di un pronti contro termine con la [OSCURATO:PERSONA]., società del gruppo, che aveva cagionato un’ingente perdita.

La Corte d’appello di Roma con la sentenza del 7 marzo 2017 ha confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello principale del commissario liquidatore e quelli incidentali degli originari convenuti.

Avverso questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., che deposita anche la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le allegazioni esposte in appello dal dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto di avere ricoperto solo la carica di consigliere non esecutivo e di non essere stato informato dall’a.d. del suo operato, mentre l’operazione, con cui risultano utilizzate impropriamente le riserve tecniche della società per l’acquisto di obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., era meramente fittizia, onde non esiste alcun danno.

Invero, secondo la sentenza impugnata non vi è prova dell’essere tali operazioni simulate, né il Tribunale lo ha mai affermato, essendo semplicemente accaduto che la [OSCURATO:PERSONA] non riuscì, per carenza di prova documentale, ad insinuarsi nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale aveva chiesto la restituzione dell’importo di L. 21,8 miliardi; al contrario, sussiste la prova dell’effettività di tale operazione, come dimostrato dal riconoscimento di debito operato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., dall’assenza di qualsiasi elemento cui ancorare la dedotta fittizietà e dal particolare ruolo rivestito dal Cavallini, che aveva ricoperto la carica di amministratore di altre società del gruppo della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tanto che, in tale qualità, aveva incassato ingenti somme.

2. – Il ricorrente articola avverso la sentenza impugnata tre motivi di ricorso, che possono essere come di séguito riassunti.

2.1. – Col primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 206 l.f., perché l’azione di responsabilità è stata proposta senza la necessaria autorizzazione dell’Isvap prescritta dalla predetta disposizione, sussistendo soltanto la nota del 19 luglio 2000, in cui manca la motivazione, con l’indicazione dei responsabili, delle condotte e delle ragioni giuridiche dell’invocata responsabilità.

La nota, infatti, opera un mero riferimento alla propria precedente nota del 22 giugno 2000, n. 156, alla circostanza dell’essere stato il primo giudizio dichiarato estinto dal tribunale e al parere favorevole del comitato di sorveglianza del 7 giugno 2000.

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., per violazione del giudicato esterno riflesso – e omessa pronuncia sulla relativa eccezione sollevata in appello dal Cavallini – circa l’insussistenza del credito in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., come accertato nel procedimento di opposizione al passivo del fallimento di questa: dove la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 759 del 2001, ha respinto la domanda di insinuazione al passivo, per la riconosciuta inesistenza del pagamento di L. 21.800.000 alla società fallita, che questa fosse obbligata a restituire.

Il predetto giudicato esterno ha efficacia riflessa verso i terzi, rientrando il rapporto giuridico in quello oggetto del presente giudizio, volto a far valere la responsabilità degli amministratori per la perdita di tale importo.

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2392, 2394 c.c., 651 c.p.p., 112 e 132 c.p.c., per avere la sentenza impugnata reso una motivazione meramente apparente sul proprio appello incidentale, essendo del tutto inconferente che egli fosse amministratore anche di altre società del gruppo, con violazione del principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato per non avere la Corte fornito risposta ai motivi.

In particolare, egli aveva lamentato l’errato accertamento del giudice di primo grado, laddove questi aveva ritenuto il danno per l’indebito impiego di somme da porsi anche a carico dell’istante, menzionando detto giudice, a tal fine, sia le risultanze della sentenza penale di condanna di alcuni imputati, emessa dal Tribunale di Roma il 5 ottobre 2006, in cui anch’egli era stato indicato tra coloro che avevano organizzato ed attuato in prima persona le singole operazioni di depauperamento della società occultandole agli organi di vigilanza, sia la sua scelta di procedere al patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p. concluso con la sentenza del 6 giugno 2000: al contrario, nel proprio atto di appello egli aveva osservato di avere ricoperto solo il ruolo di consigliere di amministrazione e di non essere mai stato posto al corrente dall’a.d. delle operazioni da lui compiute, al pari di altri consiglieri, invece assolti.

Deduce quindi anzitutto che, come già il primo giudice, la Corte d’appello ha errato nel fondare il suo convincimento sulla sentenza penale di condanna a carico di altri soggetti, dal momento che l’art.651 c.p.p. attribuisce autorità di cosa giudicata solo alla sentenza penale irrevocabile del dibattimento nei giudizi civili di danno promossi contro il condannato.

Né la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a., nel giudizio di primo grado, aveva chiesto di avvalersi delle risultanze del processo penale o indicato la loro rilevanza nel processo, e il Tribunale, con la sentenza di primo grado del presente processo, si è limitato a recepire le valutazioni del giudice penale.

In secondo luogo, ai sensi degli artt. 445, comma 1-bis, e 651 c.p.p., nessun rilievo ha la sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, i fatti furono compiuti solo dall’amministratore delegato e nessuna responsabilità può essere addebitata al ricorrente, non sussistendo neppure il nesso causale con gli asseriti danni, come del resto accertato dai giudici del merito con riguardo ad altri consiglieri di amministrazione.

In ogni caso, compete al solo giudice civile l’accertamento della colpevolezza, anche nell’ipotesi di ammissibile utilizzo delle predette sentenze penali, mentre nella specie la corte territoriale ha omesso ogni indagine con riguardo all’elemento soggettivo del contestato illecito.

3. –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

La questione, respinta in primo grado, non risulta dal dr.

Cavallini riproposta innanzi alla corte d’appello, con la conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

Ai fini dell’affermazione di principio di diritto ai sensi dell’art.363 c.p.c., deve poi rilevarsi come l’autorizzazione del 19 luglio 2000 in atti, della quale il ricorrente riporta per esteso il contenuto in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., è idonea a soddisfare il presupposto della previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a., perché motivata per relationem, dal momento che contiene espresso rinvio alla propria precedente nota del 22 giugno 2000, n. 156, alla circostanza dell’essere stato il primo giudizio dichiarato estinto dal tribunale, al parere favorevole dei comitato di sorveglianza del 7 giugno 2000.

Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione per relationemè legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, in quanto essa corrisponde a una tecnica motivazionale ammessa, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazion e valutativa, la quale non ne risulta minimamente sminuita (fra le altre, v.

Cons.

Stato, sez.

II, 7 febbraio 2020, n. 967; Cons.

Stato, sez.

III, 19 settembre 2019, n. 6248; Cons.

Stato, sez.

V, 12 marzo 2018, n. 1649; Cons.

Stato, sez.

VI, 7 febbraio 2017, n. 542; Cons.

Stato, sez.

VI, 5 maggio 2016, n. 1779; Cons.

Stato, sez.

IV, 20 dicembre 2013, n. 6169; Cons.

Stato, sez.

VI, 4 ottobre 2013, n. 4896; Cons.

Stato, sez.

II, 14 dicembre 2011, n. 1443): e ciò tanto più quando, come nella specie, l’atto richiamato era stato emesso dalla stessa Autorità e in precedenza ampiamente disponibile e noto alle parti.

Occorre, in definitiva, al riguardo enunciare, ai sensi dell’art.363 c.p.c., il principio di diritto secondo cui l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore di compagnia di assicurazioni in l.c.a. può essere motivata per relationem, con espresso rinvio ad una propria precedente autorizzazione, in quanto, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, tale motivazione è legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non ne risulta sminuita.

4. –Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente individua un giudicato esterno riflesso con riguardo alla sentenza di rigetto dell’opposizione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a., al fine di ottenere ivi la restituzione dell’acconto versato per l’acquisto di partecipazioni sociali, rimasto ineseguito e consensualmente risolto dalle parti.

Ma il motivo non tiene conto, in tal modo, che il primo giudice ha già vagliato il profilo dell’efficacia, nella presente causa, della sentenza exart. 98 l.f., ritenendola ininfluente.

Né dall’atto di appello incidentale, come riportato nello stesso ricorso, emerge che il dr.

Cavallini avesse invocato la sentenza resa nel giudizio di opposizione per farne valere la forza di giudicato, ma soltanto per suffragare la propria tesi circa l’assenza di qualsiasi danno, ai fini del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudicante, dovendosi quindi escludere la proposizione della relativa eccezione.

Anche la sentenza impugnata, inoltre, ha compiuto un accertamento di fatto, ritenendo provato che il versamento de quo fu reale e non fittizio, trattandosi semplicemente di un difetto di assolvimento dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione al passivo; mentre non ha esaminato – i n quanto non risulta proposta, dall’esame dell’atto di appello incidentale, qui consentita –la presunta eccezione, in senso lato, di giudicato esterno circa la natura meramente simulata dell’operazione.

Infine, pur trattandosi di eccezione in senso lato (Cass., sez. un., n. 226 del 2001), da una parte è necessario che risulti dagli atti non soltanto la sentenza invocata, ma il suo passaggio in giudicato; dall’altra parte, e soprattutto, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare la c.d. efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato, a condizione dunque che: a) i terzi n on siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’ef ficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. 23 aprile 2020, n. 8101; Cass. 4 luglio 2019, n. 17931; Cass. 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., sez. un., 12 marzo2008, n. 6523).

Tuttavia, tale situazione non sussiste nel caso di specie, non essendovi contrasto o pregiudizialità tra le due decisioni, ma mero nesso di fatto.

5. –Il terzo motivo è inammissibile.

Esso intende ripetere un giudizio sul fatto, svolto nel loro prudente apprezzamento dai giudici di merito.

Né è irrilevante l’osservazione della Corte territoriale circa il particolare ruolo rivestito dal Cavallini, che aveva ricoperto la carica di amministratore di altre società del gruppo della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto che invero proprio con il riferimento a tale ruolo la sentenza impugnata avvalora l’effettività di un’operazione, per la quale il medesimo aveva, secondo la Corte, finito per spendere i medesimi poteri di cui godeva all’interno del gruppo.

La tesi del divieto di utilizzo delle risultanze delle sentenze penali, vuoi di condanna verso altri soggetti e vuoi di patteggiamento da parte del ricorrente, è d’altro canto priva di pregio, ben potendo il giudice del merito, come nella specie accaduto, trarre dalle medesime pronunce elementi di convincimento, si tratti della sentenza di patteggiamento (Cass. 30 luglio 2018, n. 20170; Cass. 24 maggio 2017, n. 13034; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3980; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168), o della sentenza di condanna relativa ai medesimi fatti concreti e ad altri soggetti (cfr., in tema di prova atipica, es.

Cass. 15 gennaio 2020, n. 517, fra le altre).

6. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 45.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11051/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1533/2017 depositata il07/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato tra il 10 ottobre ed il 15 novembre 2002 –dopo che il Tribunale di Roma aveva dichiarato il precedente giudizio estinto con sentenza dell’11 maggio 2002 – il commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. convenne ancora in giudizio gli ex amministratori ed ex sindaci della società, per farne valere la responsabilità, ai sensi dell’art. 206 l.f., in relazione ai fatti di mala gestio e all’omesso controllo sulla condotta gestoria. Il Tribunale di Roma con sentenza del 22 gennaio 2009, dichiarata l’estinzione del processo con riguardo ad alcuni convenuti e respinta la domanda nei confronti di altri, condannò in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nella misura di € 12.808.131, avendoli ritenuti responsabili di due specifiche condotte, entrambe perpetrate utilizzando illecitamente le riserve tecniche della società, ossia: 1) acquisto di obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi convertito in acconto prezzo di L. 21,8 miliardi per l’acquisto da [OSCURATO:SOCIETA]. dell’intero capitale sociale di tre società immobiliari, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito consensualmente risolto, ma senza restituzione da parte della venditrice del détto importo; 2) conclusione di un pronti contro termine con la [OSCURATO:PERSONA]., società del gruppo, che aveva cagionato un’ingente perdita. La Corte d’appello di Roma con la sentenza del 7 marzo 2017 ha confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello principale del commissario liquidatore e quelli incidentali degli originari convenuti. Avverso questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., che deposita anche la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le allegazioni esposte in appello dal dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto di avere ricoperto solo la carica di consigliere non esecutivo e di non essere stato informato dall’a.d. del suo operato, mentre l’operazione, con cui risultano utilizzate impropriamente le riserve tecniche della società per l’acquisto di obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]., era meramente fittizia, onde non esiste alcun danno. Invero, secondo la sentenza impugnata non vi è prova dell’essere tali operazioni simulate, né il Tribunale lo ha mai affermato, essendo semplicemente accaduto che la [OSCURATO:PERSONA] non riuscì, per carenza di prova documentale, ad insinuarsi nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale aveva chiesto la restituzione dell’importo di L. 21,8 miliardi; al contrario, sussiste la prova dell’effettività di tale operazione, come dimostrato dal riconoscimento di debito operato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., dall’assenza di qualsiasi elemento cui ancorare la dedotta fittizietà e dal particolare ruolo rivestito dal Cavallini, che aveva ricoperto la carica di amministratore di altre società del gruppo della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tanto che, in tale qualità, aveva incassato ingenti somme. 2. – Il ricorrente articola avverso la sentenza impugnata tre motivi di ricorso, che possono essere come di séguito riassunti. 2.1. – Col primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 206 l.f., perché l’azione di responsabilità è stata proposta senza la necessaria autorizzazione dell’Isvap prescritta dalla predetta disposizione, sussistendo soltanto la nota del 19 luglio 2000, in cui manca la motivazione, con l’indicazione dei responsabili, delle condotte e delle ragioni giuridiche dell’invocata responsabilità. La nota, infatti, opera un mero riferimento alla propria precedente nota del 22 giugno 2000, n. 156, alla circostanza dell’essere stato il primo giudizio dichiarato estinto dal tribunale e al parere favorevole del comitato di sorveglianza del 7 giugno 2000. 2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., per violazione del giudicato esterno riflesso – e omessa pronuncia sulla relativa eccezione sollevata in appello dal Cavallini – circa l’insussistenza del credito in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., come accertato nel procedimento di opposizione al passivo del fallimento di questa: dove la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 759 del 2001, ha respinto la domanda di insinuazione al passivo, per la riconosciuta inesistenza del pagamento di L. 21.800.000 alla società fallita, che questa fosse obbligata a restituire. Il predetto giudicato esterno ha efficacia riflessa verso i terzi, rientrando il rapporto giuridico in quello oggetto del presente giudizio, volto a far valere la responsabilità degli amministratori per la perdita di tale importo. 2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2392, 2394 c.c., 651 c.p.p., 112 e 132 c.p.c., per avere la sentenza impugnata reso una motivazione meramente apparente sul proprio appello incidentale, essendo del tutto inconferente che egli fosse amministratore anche di altre società del gruppo, con violazione del principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato per non avere la Corte fornito risposta ai motivi. In particolare, egli aveva lamentato l’errato accertamento del giudice di primo grado, laddove questi aveva ritenuto il danno per l’indebito impiego di somme da porsi anche a carico dell’istante, menzionando detto giudice, a tal fine, sia le risultanze della sentenza penale di condanna di alcuni imputati, emessa dal Tribunale di Roma il 5 ottobre 2006, in cui anch’egli era stato indicato tra coloro che avevano organizzato ed attuato in prima persona le singole operazioni di depauperamento della società occultandole agli organi di vigilanza, sia la sua scelta di procedere al patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p. concluso con la sentenza del 6 giugno 2000: al contrario, nel proprio atto di appello egli aveva osservato di avere ricoperto solo il ruolo di consigliere di amministrazione e di non essere mai stato posto al corrente dall’a.d. delle operazioni da lui compiute, al pari di altri consiglieri, invece assolti. Deduce quindi anzitutto che, come già il primo giudice, la Corte d’appello ha errato nel fondare il suo convincimento sulla sentenza penale di condanna a carico di altri soggetti, dal momento che l’art.651 c.p.p. attribuisce autorità di cosa giudicata solo alla sentenza penale irrevocabile del dibattimento nei giudizi civili di danno promossi contro il condannato. Né la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a., nel giudizio di primo grado, aveva chiesto di avvalersi delle risultanze del processo penale o indicato la loro rilevanza nel processo, e il Tribunale, con la sentenza di primo grado del presente processo, si è limitato a recepire le valutazioni del giudice penale. In secondo luogo, ai sensi degli artt. 445, comma 1-bis, e 651 c.p.p., nessun rilievo ha la sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, i fatti furono compiuti solo dall’amministratore delegato e nessuna responsabilità può essere addebitata al ricorrente, non sussistendo neppure il nesso causale con gli asseriti danni, come del resto accertato dai giudici del merito con riguardo ad altri consiglieri di amministrazione. In ogni caso, compete al solo giudice civile l’accertamento della colpevolezza, anche nell’ipotesi di ammissibile utilizzo delle predette sentenze penali, mentre nella specie la corte territoriale ha omesso ogni indagine con riguardo all’elemento soggettivo del contestato illecito. 3. –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile. La questione, respinta in primo grado, non risulta dal dr. Cavallini riproposta innanzi alla corte d’appello, con la conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Ai fini dell’affermazione di principio di diritto ai sensi dell’art.363 c.p.c., deve poi rilevarsi come l’autorizzazione del 19 luglio 2000 in atti, della quale il ricorrente riporta per esteso il contenuto in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., è idonea a soddisfare il presupposto della previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a., perché motivata per relationem, dal momento che contiene espresso rinvio alla propria precedente nota del 22 giugno 2000, n. 156, alla circostanza dell’essere stato il primo giudizio dichiarato estinto dal tribunale, al parere favorevole dei comitato di sorveglianza del 7 giugno 2000. Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione per relationemè legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, in quanto essa corrisponde a una tecnica motivazionale ammessa, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazion e valutativa, la quale non ne risulta minimamente sminuita (fra le altre, v. Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2020, n. 967; Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2019, n. 6248; Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1649; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 542; Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2016, n. 1779; Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6169; Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4896; Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1443): e ciò tanto più quando, come nella specie, l’atto richiamato era stato emesso dalla stessa Autorità e in precedenza ampiamente disponibile e noto alle parti. Occorre, in definitiva, al riguardo enunciare, ai sensi dell’art.363 c.p.c., il principio di diritto secondo cui l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore di compagnia di assicurazioni in l.c.a. può essere motivata per relationem, con espresso rinvio ad una propria precedente autorizzazione, in quanto, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, tale motivazione è legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non ne risulta sminuita. 4. –Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente individua un giudicato esterno riflesso con riguardo alla sentenza di rigetto dell’opposizione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a., al fine di ottenere ivi la restituzione dell’acconto versato per l’acquisto di partecipazioni sociali, rimasto ineseguito e consensualmente risolto dalle parti. Ma il motivo non tiene conto, in tal modo, che il primo giudice ha già vagliato il profilo dell’efficacia, nella presente causa, della sentenza exart. 98 l.f., ritenendola ininfluente. Né dall’atto di appello incidentale, come riportato nello stesso ricorso, emerge che il dr. Cavallini avesse invocato la sentenza resa nel giudizio di opposizione per farne valere la forza di giudicato, ma soltanto per suffragare la propria tesi circa l’assenza di qualsiasi danno, ai fini del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudicante, dovendosi quindi escludere la proposizione della relativa eccezione. Anche la sentenza impugnata, inoltre, ha compiuto un accertamento di fatto, ritenendo provato che il versamento de quo fu reale e non fittizio, trattandosi semplicemente di un difetto di assolvimento dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione al passivo; mentre non ha esaminato – i n quanto non risulta proposta, dall’esame dell’atto di appello incidentale, qui consentita –la presunta eccezione, in senso lato, di giudicato esterno circa la natura meramente simulata dell’operazione. Infine, pur trattandosi di eccezione in senso lato (Cass., sez. un., n. 226 del 2001), da una parte è necessario che risulti dagli atti non soltanto la sentenza invocata, ma il suo passaggio in giudicato; dall’altra parte, e soprattutto, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare la c.d. efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato, a condizione dunque che: a) i terzi n on siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’ef ficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. 23 aprile 2020, n. 8101; Cass. 4 luglio 2019, n. 17931; Cass. 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., sez. un., 12 marzo2008, n. 6523). Tuttavia, tale situazione non sussiste nel caso di specie, non essendovi contrasto o pregiudizialità tra le due decisioni, ma mero nesso di fatto. 5. –Il terzo motivo è inammissibile. Esso intende ripetere un giudizio sul fatto, svolto nel loro prudente apprezzamento dai giudici di merito. Né è irrilevante l’osservazione della Corte territoriale circa il particolare ruolo rivestito dal Cavallini, che aveva ricoperto la carica di amministratore di altre società del gruppo della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto che invero proprio con il riferimento a tale ruolo la sentenza impugnata avvalora l’effettività di un’operazione, per la quale il medesimo aveva, secondo la Corte, finito per spendere i medesimi poteri di cui godeva all’interno del gruppo. La tesi del divieto di utilizzo delle risultanze delle sentenze penali, vuoi di condanna verso altri soggetti e vuoi di patteggiamento da parte del ricorrente, è d’altro canto priva di pregio, ben potendo il giudice del merito, come nella specie accaduto, trarre dalle medesime pronunce elementi di convincimento, si tratti della sentenza di patteggiamento (Cass. 30 luglio 2018, n. 20170; Cass. 24 maggio 2017, n. 13034; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3980; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168), o della sentenza di condanna relativa ai medesimi fatti concreti e ad altri soggetti (cfr., in tema di prova atipica, es. Cass. 15 gennaio 2020, n. 517, fra le altre). 6. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 45.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.1
Sentenza Cassazione n. 07273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris