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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09898/2026

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lege all’indirizzo Pec in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.973/2023 depositata il 18/07/2023.Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025Data pubblicazione 16/04/2026dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La signora [OSCURATO:PERSONA] impugnava per revocazione,ai sensi dei nn. 1 e 2 dell’art. 395 cod. proc. civ., il decretoingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal signor [OSCURATO:PERSONA],dopo che era divenuto esecutivo, in quanto nel relativoprocedimento di opposizione il suo difensore si era costituitotardivamente, e dopo che il creditore opposto era stato rinviato agiudizio in relazione al reato di usura.

Allegava, a fondamentodell’impugnazione per revocazione che le prove (in particolare,alcuni assegni), dedotte a fondamento del ricorso monitorioerano prove false, ed altresì invocava ricorrere nel caso di specieuna ipotesi di dolo processuale.2.

Con sentenza n. 1736/2022 il Tribunale di Salernoaccoglieva l’impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo, inquanto ottenuto per effetto di dolo processuale ed in base aprove rivelatesi false.3.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello; si costituiva, resistendo al gravame, la [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con sentenza n. 973/2023 la Corte d’Appello di Salernoaccoglieva il gravame e rigettava la revocazione, per difetto deipresupposti.4.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Errata/falsaapplicazione dell’art. 656 c.p.c.”2 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026Censura l’impugnata sentenza là dove ha così espressamenteData pubblicazione 16/04/2026affermato (v. p. 7): “5.

E ciò senza considerare che larevocazione, a mente dell’articolo 395 del codice di proceduracivile, può essere esperita solamente avverso sentenze rese ingrado di appello o in unico grado, mentre, quanto ai decretiingiuntivi, è esperibile, ai sensi dell’articolo 656 del codice diprocedura civile, che richiama l’articolo 647 del codice diprocedura civile, solamente allorquando sia divenuto esecutivoper mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente,oltre che per estinzione del giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ.n.2212/20).

Nel caso di specie, invece, [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin revocazione avverso il provvedimento monitorio numero1570/09, emesso dal Tribunale di Salerno, e non avverso lasentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, nell’ambito del quale -per di più - erano stati evocati imedesimi presupposti fattuali enunciati nel presente giudizio,incentrati - come si è poc’anzi detto - proprio sull’asseritacondotta delittuosa perpetrata da [OSCURATO:PERSONA].”.Deduce che la corte d’appello ha reso una motivazione errata,mentre avrebbe dovuto ritenere correttamente propostal’impugnazione per revocazione avverso il decreto ingiuntivo, enon avverso la sentenza che aveva definito il giudizio diopposizione con una pronuncia meramente in rito, in punto ditardiva costituzione in giudizio dell’opponente.1.1.

Il motivo è inammissibile, nei termini e per le ragioni cheseguono.La ricorrente formula la censura in termini del tutto assertivie generici, senza precisare le ragioni per le quali l’impugnatasentenza sarebbe incorsa nelle denunziate violazioni.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nelricorso per cassazione, il viziodi violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma3 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n.Data pubblicazione 16/04/20264, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità,non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate,ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al propriocompito istituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione (v., tra le tante, Cass., 26/07/2024, n.20870; Cass., n. 16038/2013).Valga, al riguardo, ulteriormente ricordare che questaSuprema Corte ha già avuto modo di affermare che il requisito dispecificità prescritto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., al fine direndere agevole la comprensione della questione controversa edei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con ilcontenuto della sentenza impugnata, è riferibile anche allaimpugnazione per revocazione (v.

Cass., n. 30720/2022; Cass.,n. 14126/2018).Infine, stante la rilevata sua genericità, il motivo dedotto nonsi correla per nulla con la motivazione resa dall’impugnatasentenza, che ha, peraltro, motivato in espressa applicazionedell’art. 656 cod. proc. civ., come interpretato dal consolidatoorientamento di legittimità (v.

Cass., n. 411/977; Cass., n.1492/1980), pervenendo correttamente ad affermare che larevocazione, a mente dell’art. 395 cod. proc. civ., può essereesperita solamente avverso sentenze rese in grado di appello o inunico grado, mentre, quanto ai decreti ingiuntivi, è esperibile, aisensi del citato articolo 656 del codice di procedura civile, cherichiama l’articolo 647 del codice di procedura civile, solamente4 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026allorquando il decreto sia divenuto esecutivo per mancataData pubblicazione 16/04/2026opposizione o mancata costituzione dell’opponente, oltre che perestinzione del giudizio di opposizione, ipotesi tutte che nonricorrevano nel caso di specie, ove il giudizio di opposizionerisultava essere stato instaurato e poi definito con sentenza.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Errata/falsaapplicazione dell’art. 395 n.1 e n. 2 c.p.c.”.Lamenta che la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto nonsussistere i presupposti dell’impugnazione per revocazione,perché ha escluso la ricorrenza nel caso di specie sia dell’ipotesidella “falsità delle prove dedotte a sostegno del decretoingiuntivo”, sia dell’ipotesi dell’esistenza del “dolo processuale”.2.1.

Il motivo è inammissibile.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare,“L’art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell’istanza direvocazione, che si sia giudicato in base a prove dichiarate false,postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passatain giudicato (in sede civile o penale) anteriormente allaproposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ovefondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio direvocazione” (v.

Cass., n. 28653/2017; Cass., n. 1590/2020).Inoltre, in tema di dolo processuale, è stato precisato che“Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio aisensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazionedell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sonodi per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze,ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione")intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici oraggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei aparalizzare la difesa avversaria e a impedire al giudicel'accertamento della verità, pregiudicando l'esito delprocedimento” (Cass., n. 41792/2021; v. anche Cass., n.5 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/202531211/2022).Numero di raccolta generale 9898/2026Orbene, nell’l’impugnata sentenza -là dove ha escluDsatoa pusbbialic azione 16/04/2026l’esistenza di qualsivoglia provvedimento che, in riferimento alcaso di specie, avesse dichiarato la falsità delle prove poste afondamento del ricorso monitorio, sia, per altro verso,l’impossibilità per la allora appellata, oggi ricorrente, avutoriguardo alle difese da lei stessa approntate, di rendersi contodella condotta, asseritamente dolosa, tenuta dalla controparte edi far valere le sue ragioni in sede giudiziale- la corte di merito hainvero motivato in maniera congrua e scevra da vizi logico-giuridici, in scrupolosa applicazione dei suindicati principi didiritto, laddove la ricorrente si limita a svolgere censure prive dispecificità e non correlate all’argomentato percorso motivazionalesvolto dal giudice di appello.3.

Dall’inammissibilità dei motivi deriva l’inammissibilità delricorso.4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misuraindicata in dispositivo in favore del controricorrente, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00per onorari ), oltre spese generali e accessori di legge, in favoredel controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello6 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026stesso articolo 13, se dovuto.Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 giugno2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege all’indirizzo Pec in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.973/2023 depositata il 18/07/2023.Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025Data pubblicazione 16/04/2026dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La signora [OSCURATO:PERSONA] impugnava per revocazione,ai sensi dei nn. 1 e 2 dell’art. 395 cod. proc. civ., il decretoingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal signor [OSCURATO:PERSONA],dopo che era divenuto esecutivo, in quanto nel relativoprocedimento di opposizione il suo difensore si era costituitotardivamente, e dopo che il creditore opposto era stato rinviato agiudizio in relazione al reato di usura. Allegava, a fondamentodell’impugnazione per revocazione che le prove (in particolare,alcuni assegni), dedotte a fondamento del ricorso monitorioerano prove false, ed altresì invocava ricorrere nel caso di specieuna ipotesi di dolo processuale.2. Con sentenza n. 1736/2022 il Tribunale di Salernoaccoglieva l’impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo, inquanto ottenuto per effetto di dolo processuale ed in base aprove rivelatesi false.3. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello; si costituiva, resistendo al gravame, la [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con sentenza n. 973/2023 la Corte d’Appello di Salernoaccoglieva il gravame e rigettava la revocazione, per difetto deipresupposti.4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Errata/falsaapplicazione dell’art. 656 c.p.c.”2 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026Censura l’impugnata sentenza là dove ha così espressamenteData pubblicazione 16/04/2026affermato (v. p. 7): “5. E ciò senza considerare che larevocazione, a mente dell’articolo 395 del codice di proceduracivile, può essere esperita solamente avverso sentenze rese ingrado di appello o in unico grado, mentre, quanto ai decretiingiuntivi, è esperibile, ai sensi dell’articolo 656 del codice diprocedura civile, che richiama l’articolo 647 del codice diprocedura civile, solamente allorquando sia divenuto esecutivoper mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente,oltre che per estinzione del giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ.n.2212/20). Nel caso di specie, invece, [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin revocazione avverso il provvedimento monitorio numero1570/09, emesso dal Tribunale di Salerno, e non avverso lasentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, nell’ambito del quale -per di più - erano stati evocati imedesimi presupposti fattuali enunciati nel presente giudizio,incentrati - come si è poc’anzi detto - proprio sull’asseritacondotta delittuosa perpetrata da [OSCURATO:PERSONA].”.Deduce che la corte d’appello ha reso una motivazione errata,mentre avrebbe dovuto ritenere correttamente propostal’impugnazione per revocazione avverso il decreto ingiuntivo, enon avverso la sentenza che aveva definito il giudizio diopposizione con una pronuncia meramente in rito, in punto ditardiva costituzione in giudizio dell’opponente.1.1. Il motivo è inammissibile, nei termini e per le ragioni cheseguono.La ricorrente formula la censura in termini del tutto assertivie generici, senza precisare le ragioni per le quali l’impugnatasentenza sarebbe incorsa nelle denunziate violazioni.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nelricorso per cassazione, il viziodi violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, 1° comma3 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n.Data pubblicazione 16/04/20264, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità,non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate,ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al propriocompito istituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione (v., tra le tante, Cass., 26/07/2024, n.20870; Cass., n. 16038/2013).Valga, al riguardo, ulteriormente ricordare che questaSuprema Corte ha già avuto modo di affermare che il requisito dispecificità prescritto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., al fine direndere agevole la comprensione della questione controversa edei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con ilcontenuto della sentenza impugnata, è riferibile anche allaimpugnazione per revocazione (v. Cass., n. 30720/2022; Cass.,n. 14126/2018).Infine, stante la rilevata sua genericità, il motivo dedotto nonsi correla per nulla con la motivazione resa dall’impugnatasentenza, che ha, peraltro, motivato in espressa applicazionedell’art. 656 cod. proc. civ., come interpretato dal consolidatoorientamento di legittimità (v. Cass., n. 411/977; Cass., n.1492/1980), pervenendo correttamente ad affermare che larevocazione, a mente dell’art. 395 cod. proc. civ., può essereesperita solamente avverso sentenze rese in grado di appello o inunico grado, mentre, quanto ai decreti ingiuntivi, è esperibile, aisensi del citato articolo 656 del codice di procedura civile, cherichiama l’articolo 647 del codice di procedura civile, solamente4 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026allorquando il decreto sia divenuto esecutivo per mancataData pubblicazione 16/04/2026opposizione o mancata costituzione dell’opponente, oltre che perestinzione del giudizio di opposizione, ipotesi tutte che nonricorrevano nel caso di specie, ove il giudizio di opposizionerisultava essere stato instaurato e poi definito con sentenza.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Errata/falsaapplicazione dell’art. 395 n.1 e n. 2 c.p.c.”.Lamenta che la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto nonsussistere i presupposti dell’impugnazione per revocazione,perché ha escluso la ricorrenza nel caso di specie sia dell’ipotesidella “falsità delle prove dedotte a sostegno del decretoingiuntivo”, sia dell’ipotesi dell’esistenza del “dolo processuale”.2.1. Il motivo è inammissibile.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare,“L’art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell’istanza direvocazione, che si sia giudicato in base a prove dichiarate false,postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passatain giudicato (in sede civile o penale) anteriormente allaproposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ovefondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio direvocazione” (v. Cass., n. 28653/2017; Cass., n. 1590/2020).Inoltre, in tema di dolo processuale, è stato precisato che“Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio aisensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazionedell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sonodi per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze,ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione")intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici oraggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei aparalizzare la difesa avversaria e a impedire al giudicel'accertamento della verità, pregiudicando l'esito delprocedimento” (Cass., n. 41792/2021; v. anche Cass., n.5 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/202531211/2022).Numero di raccolta generale 9898/2026Orbene, nell’l’impugnata sentenza -là dove ha escluDsatoa pusbbialic azione 16/04/2026l’esistenza di qualsivoglia provvedimento che, in riferimento alcaso di specie, avesse dichiarato la falsità delle prove poste afondamento del ricorso monitorio, sia, per altro verso,l’impossibilità per la allora appellata, oggi ricorrente, avutoriguardo alle difese da lei stessa approntate, di rendersi contodella condotta, asseritamente dolosa, tenuta dalla controparte edi far valere le sue ragioni in sede giudiziale- la corte di merito hainvero motivato in maniera congrua e scevra da vizi logico-giuridici, in scrupolosa applicazione dei suindicati principi didiritto, laddove la ricorrente si limita a svolgere censure prive dispecificità e non correlate all’argomentato percorso motivazionalesvolto dal giudice di appello.3. Dall’inammissibilità dei motivi deriva l’inammissibilità delricorso.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misuraindicata in dispositivo in favore del controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00per onorari ), oltre spese generali e accessori di legge, in favoredel controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello6 di 7Numero registro generale 21502/2023Numero sezionale 3250/2025Numero di raccolta generale 9898/2026stesso articolo 13, se dovuto.Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 giugno2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7
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