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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17696/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], anto a Ortona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Corna dichiara non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato.

In particolare, agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (capo 2), perché, quali soci amministratori di una società in nome collettivo, fino al 22 dicembre 2022 (data dell'ultima denuncia) nella gestione del loro chiosco disturbavano il riposo o le occupazioni delle persone e segnatamente dei signori Garbi (diffondevano musica ad alto volume anche oltre le ore 24, proiettavano partite di calcio o organizzavano feste con alte emissioni sonore; non controllavano gli schiamazzi dei loro frequentatori nello ore notturne; effettuavano o facevano effettuare operazioni di carico e scarico di lattone, in orario notturno, comportanti rumori disturbanti); al [OSCURATO:PERSONA] era stato invece contestato il reato di cui all'art. 328, secondo comma cod. pen. (capo 3), perché in qualità di responsabile del settore tecnico Edilizia ed Urbanistica del comune di Rovellasca, fino al 22 dicembre 2022 (data dell'ultima denuncia), non forniva gli atti amministrativi, richiesti dai Garbi con pec, né attivava le procedure previste dal Piano di classificazione acustica del Comune, una volta ricevuto l'esposto dei Garbi che lamentavano l'inquinamento acustico derivante dalla gestione del suddetto chiosco.

Secondo il Giudice dell'udienza preliminare, il reato sub 2) non era sussistente, avendo il disturbo lamentato dai denuncianti riguardato i soli Garbi e non risultando elementi per ritenere il coinvolgimento di altre persone; mentre, con riferimento all'imputazione di cui al capo 3), era emerso che il Comune si era attivato, sia invitando i Garbi a presentare l'esposto all'ARPA, sia verificando la regolarità delle autorizzazioni relative al chiosco in questione sia invitando i titolari del medesimo chiosco a mettersi in regola anche dal punto di vista acustico. 2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Mancanza di motivazione.

Quanto al capo 2), la motivazione della sentenza impugnata appare gravemente carente là dove non considera le emergenze processuali (in particolare la consulenza tecnica) quanto all'ubicazione del chiosco vicino a molte abitazioni.

In ordine al capo 3), la sentenza impugnata non risponde ad una delle imputazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla richiesta di accesso agli atti.

3. In vista dell'udienza hanno presentato memorie sia le parti civili sia l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno sostenuto la fondatezza d ricorso, evidenziando la giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di cui all'art.659 cod. pen. e l'accertamento nella specie del livello di inquinamento acustico; nonché le carenze motivazionali sul capo 3) non solo sul rifiuto all'accesso agli atti ma anche sulla mancata attivazione dell'ARPA. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che il ricorso è inammissibile, perché non dimostra la decisività e specificità, nonché la novità dei motivi; e perché manifestamente infondato, in quanto la motivazione ha toccato tutta l'imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha emesso sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., il cui regime di impugnazione è disciplinato dall'art. 428 seguente.

Il mezzo di impugnazione per il Procuratore della Repubblica è l'appello, salvo che si versi - come nel caso in esame - di sentenze inappellabili, ai sensi del comma 3 -quater dell'art. 428 cod. proc. pen., che sono quelle relative "a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

4. Ciò premesso, va rammentato che l'art. 425 cod. proc. pen. impone al Giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se "gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Nel caso in esame tale giudizio prognostico risulta affetto dai vizi denunciati.

4.1. Quanto al reato di cui al capo 2), va rammentato che l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948).

Nella specie, il Giudice dell'udienza preliminare ha immotivatamente escluso la idoneità della condotta degli imputati ad arrecare disturbo a più persone, considerati sia la tipologia di esercizio - un chiosco posizionato in adiacenza di abitazioni (in tal senso deponeva la CTU) - sia i livelli di rumorosità accertati sia l'ora in cui venivano a verificarsi le condotte contestate.

4.2. Parimente gravemente carente è il giudizio prognostico espresso dal giudice rispetto all'imputazione di cui al capo 3), posto che non è fatto al,cu-n -- riferimento alla contestata omissione relativa alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dai Garbi con pec del 20 giugno 2022.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo giudizio che terrà conto delle carenze rilevate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], anto a Ortona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Corna dichiara non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato. In particolare, agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (capo 2), perché, quali soci amministratori di una società in nome collettivo, fino al 22 dicembre 2022 (data dell'ultima denuncia) nella gestione del loro chiosco disturbavano il riposo o le occupazioni delle persone e segnatamente dei signori Garbi (diffondevano musica ad alto volume anche oltre le ore 24, proiettavano partite di calcio o organizzavano feste con alte emissioni sonore; non controllavano gli schiamazzi dei loro frequentatori nello ore notturne; effettuavano o facevano effettuare operazioni di carico e scarico di lattone, in orario notturno, comportanti rumori disturbanti); al [OSCURATO:PERSONA] era stato invece contestato il reato di cui all'art. 328, secondo comma cod. pen. (capo 3), perché in qualità di responsabile del settore tecnico Edilizia ed Urbanistica del comune di Rovellasca, fino al 22 dicembre 2022 (data dell'ultima denuncia), non forniva gli atti amministrativi, richiesti dai Garbi con pec, né attivava le procedure previste dal Piano di classificazione acustica del Comune, una volta ricevuto l'esposto dei Garbi che lamentavano l'inquinamento acustico derivante dalla gestione del suddetto chiosco. Secondo il Giudice dell'udienza preliminare, il reato sub 2) non era sussistente, avendo il disturbo lamentato dai denuncianti riguardato i soli Garbi e non risultando elementi per ritenere il coinvolgimento di altre persone; mentre, con riferimento all'imputazione di cui al capo 3), era emerso che il Comune si era attivato, sia invitando i Garbi a presentare l'esposto all'ARPA, sia verificando la regolarità delle autorizzazioni relative al chiosco in questione sia invitando i titolari del medesimo chiosco a mettersi in regola anche dal punto di vista acustico. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza di motivazione. Quanto al capo 2), la motivazione della sentenza impugnata appare gravemente carente là dove non considera le emergenze processuali (in particolare la consulenza tecnica) quanto all'ubicazione del chiosco vicino a molte abitazioni. In ordine al capo 3), la sentenza impugnata non risponde ad una delle imputazioni mosse al [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla richiesta di accesso agli atti. 3. In vista dell'udienza hanno presentato memorie sia le parti civili sia l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno sostenuto la fondatezza d ricorso, evidenziando la giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di cui all'art.659 cod. pen. e l'accertamento nella specie del livello di inquinamento acustico; nonché le carenze motivazionali sul capo 3) non solo sul rifiuto all'accesso agli atti ma anche sulla mancata attivazione dell'ARPA. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che il ricorso è inammissibile, perché non dimostra la decisività e specificità, nonché la novità dei motivi; e perché manifestamente infondato, in quanto la motivazione ha toccato tutta l'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha emesso sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., il cui regime di impugnazione è disciplinato dall'art. 428 seguente. Il mezzo di impugnazione per il Procuratore della Repubblica è l'appello, salvo che si versi - come nel caso in esame - di sentenze inappellabili, ai sensi del comma 3 -quater dell'art. 428 cod. proc. pen., che sono quelle relative "a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa". 4. Ciò premesso, va rammentato che l'art. 425 cod. proc. pen. impone al Giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se "gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna". Nel caso in esame tale giudizio prognostico risulta affetto dai vizi denunciati. 4.1. Quanto al reato di cui al capo 2), va rammentato che l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948). Nella specie, il Giudice dell'udienza preliminare ha immotivatamente escluso la idoneità della condotta degli imputati ad arrecare disturbo a più persone, considerati sia la tipologia di esercizio - un chiosco posizionato in adiacenza di abitazioni (in tal senso deponeva la CTU) - sia i livelli di rumorosità accertati sia l'ora in cui venivano a verificarsi le condotte contestate. 4.2. Parimente gravemente carente è il giudizio prognostico espresso dal giudice rispetto all'imputazione di cui al capo 3), posto che non è fatto al,cu-n -- riferimento alla contestata omissione relativa alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dai Garbi con pec del 20 giugno 2022. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo giudizio che terrà conto delle carenze rilevate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice
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