CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 22840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2267-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI; - intimato - avverso la sentenza n. 180/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 02267 sez. SU - ud. 07-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la prima anche quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" - convennero avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nei giorni 8-9-10 aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 30 co. c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte dei ricorrenti e di altri tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta allorquando erano state inviate al Ministero le lettere di messa in mora del 13.4.2015 e del 16.7.2015. Il TSAP, investito del gravame della Bartolomei e dei Massicci, ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, da quella della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il predetto Mattiolo, era già abbondantemente trascorso al momento in cui i ricorrenti avevano inviato le lettere di messa in mora; ha aggiunto che erano stati gli stessi appellanti, nel ricorso introduttivo, a individuare la data di decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio del Mattiolo, in tal modo «attestando indiscutibilmente la consapevolezza soggettiva degli appellanti [...] in ordine alla possibilità, all'epoca indicata, della possibile responsabilità dell'ente pubblico rispetto alle cause» che avevano determinato l'esondazione; e ciò senza che tale elemento potesse ritenersi irrilevante per il fatto che l'affermazione era stata compiuta nel quadro di un pregresso orientamento giurisprudenziale che considerava quindicennale il termine di prescrizione. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Gianluca e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva; i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la «falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 co. 1 e co. 2 c.c.»; assumono i ricorrenti che la decisione impugnata si basa «sull'erronea sussunzione della fattispecie alle norme che disciplinano la prescrizione [...] e l'onere di prova riferibile, rispettivamente, alle parti del processo [...] a fronte dell'eccezione di prescrizione»; rilevano che «l'indagine sulle cause dell'esondazione del Tronto e sulle connesse responsabilità si concluse nel 2008 allorquando la C.A. di Perugia, nel giudizio penale di rinvio, accertò l'eziologia dell'evento» e che «nello stesso periodo, nei paralleli giudizi civili, il TRAP procedeva alla ricostruzione degli eventi grazie alla CTU dell'ing. Boccale»„ di talché «prima di allora non erano state compiutamente accertate le cause di esondazione [...] e dunque non poteva essersi diffusa la notizia di un valido accertamento, tale da determinare la concreta possibilità per i danneggiati di esercitare il diritto risarcitorio (e tale, dunque, da far decorrere la prescrizione)»; aggiungono che il Ministero non ha assolto l'onere di allegare e dimostrare l'anticipazione del termine di decorrenza della prescrizione rispetto all'accertamento effettuato dall'A.G. ed evidenziano che «l'originario richiamo fatto dalla parte istante nel ricorso al TRAP alla data di rinvio a giudizio del Mattiolo, quale presunto dies a quo della prescrizione, non costituiva dunque un assunto ricognitivo ma era semplicemente un argomento difensivo indotto da una giurisprudenza apparentemente in grado di risolvere in radice la questione della prescrizione (fino allora ritenuta quindicennale)»; conclude che «il TSAP ha insomma applicato falsamente la norma sulla prescrizione, anticipandone il decorso rispetto al definitivo accertamento delle cause di esondazione, effettuato solo tra il 2008 e il 2009». 2. Il secondo motivo denuncia «violazione di legge ex art. 360 n.3 cpc in riferimento agli artt. 2729 co. 1 c.c. e 2730 co. 1 c.c.; nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in riferimento all'art. 229 cpc»; i ricorrenti assumono che il TSAP ha violato le norme sulle presunzioni semplici e sulla confessione «desumendo la precoce consapevolezza del diritto, da parte del ricorrente, dagli argomenti giuridici della difesa, dei quali peraltro la stessa sentenza ha riferito la premessa condizionante (la pregressa giurisprudenza del TRAP sulla durata della prescrizione) e gli intenti non ricognitivi»; precisano che, solo per ottenere il rigetto dell'eccezione di prescrizione e confidando sul computo quindicennale della prescrizione, la Bartolomei e i Massicci avevano sostenuto la tesi che il dies a quo decorresse quanto meno dal 21.12.2000, ossia dalla data del rinvio a giudizio e censurano l'assunto del TSAP che ciò attestasse una consapevolezza soggettiva dei ricorrenti, contestando che sussistessero elementi gravi, precisi e concordanti da cui desumere tale consapevolezza soggettiva ed escludendo che le deduzioni difensive del loro avvocato potessero integrare una confessione; concludono che «la prescrizione non iniziò a decorrere con il rinvio a giudizio del Mattiolo e nemmeno con la sua condanna penale nel 2003, pronunciata prima del definitivo accertamento delle cause di esondazione ed infatti poi annullata» e che il «dies a quo della prescrizione non può essere collocato prima del 2008-2009, epoca in cui si conclusero gli accertamenti peritali quindi il giudizio penale ed in cui intervenne la prima condanna civile grazie alla coeva CTU dell'ing. Boccale»; 3. Va premesso che, in relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale, affermando che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale- dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass. S.U. n. 2146/2021), ribadendo (con Cass., S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del Mattiolo, avvenuto a distanza di oltre otto anni dall'esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (con sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo o, al più tardi nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2003. 4. Tanto premesso e rilevato che, in questa sede, deve verificarsi la tenuta di tale più recente orientamento alla luce delle censure svolte dagli odierni ricorrenti, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. 4.1. Rilevato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento il cui il danneggiato abbia avuto -o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza- sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020). Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966). Ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2.022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (nei termini di cui a Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado, un elemento sintomatico della conoscibilità da parte dei ricorrenti - secondo canoni di ordinaria diligenza- della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì ida consentire al danneggiato di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni. 4.2. Né è sindacabile la valenza ulteriormente sintomatica (e non confessoria o presuntiva come dedotto dai ricorrenti) che il TSAP ha inteso riconoscere alla circostanza che, nel ricorso introduttivo del giudizio, la Bartolomei e i Massicci avessero essi stessi individuato la decorrenza della prescrizione nella data del rinvio a giudizio del Mattioli; trattasi, invero, di circostanza che il TSAP poteva valutare come indizio della possibilità di riferire, già a quel momento, le cause dell'esondazione alla responsabilità dell'ente pubblico, con apprezzamento di merito che sfugge, come tale, al sindacato di legittimità. 4.3. A conferma delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, a ben vedere, i ricorrenti non hanno evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica dei due motivi o nella sussunzione dei fatti all'interno di tali norme, ma hanno sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale; e ciò in ragione di un'assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che già nel 2000 e nel 2003 sussistessero -sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna- elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell'esondazione alla condotta colposa dell'ing. Mattiolo e a individuare, pertanto, la responsabilità del Ministero. 5. In difetto di attività difensiva da parte del Ministero, non deve provvedersi sulle spese di lite. 6. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato