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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08890/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11643/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Calabria n. 691/01/2016,depositata il 31 marzo 2016; [OSCURATO:PERSONA] – IRPER 1999-2000.

R.G.

N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 28 agosto 2007 veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 034-2007-0028647489- 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 101.944,82, per IRPEF 1999 (€ 71.443,42) e 2000 (€ 25.966,29), sulla base di pregressi avvisi di accertamento, asseritamente notificati il 21 dicembre 2006.

2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, con sentenza n. 4611/01/2014, depositata il 18 luglio 2014, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla pretesa impositiva per l’anno 2000, a seguito di sgravio operato dall’Ufficio, ed accoglieva il ricorso, relativamente alla pretesa per l’anno 1999, sulla base della mancata prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 691/01/2016, pronunciata il 23 marzo 2016 e depositata in segreteria il 31 marzo 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio, e confermava la legittimità della cartella di pagamento impugnata, relativamente all’anno 1999.

R.G.

N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi (ricorso notificato il 2 maggio 2017).

L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso.

5. Con decreto del 16 luglio 2014 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 29novembre 2024.

A detta udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.

E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.

Rileva, in particolare, che, nel caso di specie, non sussisteva un litisconsorzio necessario tra l’Ente creditore (nel caso di specie, Agenzia delle Entrate) e concessionario per la riscossione, né vi era un onere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Il motivo è inammissibile.

E’pur vero che la C.T.R. ha affermato che il concessionario per la riscossione (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]., ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sarebbe stato parte necessario del giudizio, e pur tuttavia tale affermazione rappresenta un mero obiter dictum, non rappresentando il contenuto della ratio R.G.

N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decidendi, che si fonda sulla ritenuta notificazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento).

2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4) e 5), c.p.c.

Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell’atto presupposto, alla luce dell’esibizione in appello delle sentenze della C.T.P. di Cosenza del 4 aprile 2011, e della C.T.R. della Calabria del 24 aprile 2013, rese in altro e diverso giudizio, prodotte per la prima volta in appello e che tuttavia avevano dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento per mancata allegazione della cartella ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnativa, senza entrare in alcun modo nel merito della vicenda notificatoria e senza nulla dire e statuire circa la prova della notificazione e la sua validità.

Il motivo èda considerare in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Inammissibile, per la parte che riguarda il richiamo al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., in quanto non viene indicato alcun fatto storico-naturalistico il cui esame sarebbe stato omesso, ma si lamenta, semmai, della mancata valutazione della questione riguardante la prova della notificazione dell’atto presupposto (che invece è stata presa in considerazione dalla C.T.R.) Per il resto, le sentenze dell’altro giudizio sono state prodotte in appello, e ciò era possibile dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 R.G.

N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (nel testo vigente ratione temporis ) ; quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, la C.T.R. ha ritenuto – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - che tale prova fosse desumibile dalle sentenze dell’altro giudizio, nel quale era stata affermata l’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11643/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Calabria n. 691/01/2016,depositata il 31 marzo 2016; [OSCURATO:PERSONA] – IRPER 1999-2000. R.G. N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 28 agosto 2007 veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 034-2007-0028647489- 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 101.944,82, per IRPEF 1999 (€ 71.443,42) e 2000 (€ 25.966,29), sulla base di pregressi avvisi di accertamento, asseritamente notificati il 21 dicembre 2006. 2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, con sentenza n. 4611/01/2014, depositata il 18 luglio 2014, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla pretesa impositiva per l’anno 2000, a seguito di sgravio operato dall’Ufficio, ed accoglieva il ricorso, relativamente alla pretesa per l’anno 1999, sulla base della mancata prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 691/01/2016, pronunciata il 23 marzo 2016 e depositata in segreteria il 31 marzo 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio, e confermava la legittimità della cartella di pagamento impugnata, relativamente all’anno 1999. R.G. N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi (ricorso notificato il 2 maggio 2017). L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5. Con decreto del 16 luglio 2014 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 29novembre 2024. A detta udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice. Rileva, in particolare, che, nel caso di specie, non sussisteva un litisconsorzio necessario tra l’Ente creditore (nel caso di specie, Agenzia delle Entrate) e concessionario per la riscossione, né vi era un onere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Il motivo è inammissibile. E’pur vero che la C.T.R. ha affermato che il concessionario per la riscossione (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]., ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sarebbe stato parte necessario del giudizio, e pur tuttavia tale affermazione rappresenta un mero obiter dictum, non rappresentando il contenuto della ratio R.G. N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decidendi, che si fonda sulla ritenuta notificazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento). 2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4) e 5), c.p.c. Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell’atto presupposto, alla luce dell’esibizione in appello delle sentenze della C.T.P. di Cosenza del 4 aprile 2011, e della C.T.R. della Calabria del 24 aprile 2013, rese in altro e diverso giudizio, prodotte per la prima volta in appello e che tuttavia avevano dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento per mancata allegazione della cartella ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnativa, senza entrare in alcun modo nel merito della vicenda notificatoria e senza nulla dire e statuire circa la prova della notificazione e la sua validità. Il motivo èda considerare in parte inammissibile, ed in parte infondato. Inammissibile, per la parte che riguarda il richiamo al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., in quanto non viene indicato alcun fatto storico-naturalistico il cui esame sarebbe stato omesso, ma si lamenta, semmai, della mancata valutazione della questione riguardante la prova della notificazione dell’atto presupposto (che invece è stata presa in considerazione dalla C.T.R.) Per il resto, le sentenze dell’altro giudizio sono state prodotte in appello, e ciò era possibile dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 R.G. N.11643/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (nel testo vigente ratione temporis ) ; quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, la C.T.R. ha ritenuto – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - che tale prova fosse desumibile dalle sentenze dell’altro giudizio, nel quale era stata affermata l’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sen
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