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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06250/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i'etto ricorso Proposto neirinteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; niriati gli atti e I provvedimento impugnato; ntenuto cne il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, legati al riconoscimento della recidiva, vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di glaCtAT.A7.. di Lin'aii-gomentaz.one che pei- quanto sintet- ca deve ritenersi al g nerico tenore MieVO 'addotto in appello, genericità ribadita anche in questa sede (anche l'odierno ricorso non sagflaia elementi valutativi, legati alle connotazioni dei precedenti, che, pretermessi dai giudici del merito, avrebbero giustificato una diversa conclusione rispetto alla ritenuta maggiore nit del ricorrente espressa del reahzzazione della condotta a giudizio letta alla luce nelle uregresse condanne); cne 3!''n:an- n..i.issbilit.à dei ricorso conseguono le pronunce di cui aii'art. 616 cod. n inarnmissibi(e ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 30 gennaio 2023. estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Giordano AnC, /.1 iDEPC i [OSCURATO:PERSONA]:. i 4 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i'etto ricorso Proposto neirinteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; niriati gli atti e I provvedimento impugnato; ntenuto cne il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, legati al riconoscimento della recidiva, vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di glaCtAT.A7.. di Lin'aii-gomentaz.one che pei- quanto sintet- ca deve ritenersi al g nerico tenore MieVO 'addotto in appello, genericità ribadita anche in questa sede (anche l'odierno ricorso non sagflaia elementi valutativi, legati alle connotazioni dei precedenti, che, pretermessi dai giudici del merito, avrebbero giustificato una diversa conclusione rispetto alla ritenuta maggiore nit del ricorrente espressa del reahzzazione della condotta a giudizio letta alla luce nelle uregresse condanne); cne 3!''n:an- n..i.issbilit.à dei ricorso conseguono le pronunce di cui aii'art. 616 cod. n inarnmissibi(e ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 30 gennaio 2023. estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Giordano AnC, /.1 iDEPC i [OSCURATO:PERSONA]:. i 4 F
Sentenza Cassazione n. 06250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris