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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 38610/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 (dep. il 19 ottobre 2021) la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Luciano SPALLETTI - in parziale riforma della pronuncia in data 7 marzo 2018 del Tribunale di Roma, ritenuto assorbito il reato di appropriazione indebita contestato al capo C. della rubrica in quello di bancarotta distrattiva di cui al capo A., ha rideterminato in anni tre e mesi due la durata della reclusione irrogata all'imputato e delle pene accessorie fallimentari, ha applicato allo stesso l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta e concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello non conteneva la specificazione che, in mancanza di richiesta scritta, in ossequio alla normativa emergenziale si sarebbe proceduto senza la partecipazione dei difensori; e ciò, nonostante l'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. preveda che nel decreto si faccia espressa menzione del tipo di udienza (camerale o dibattimentale) e «nel nostro codice tutti gli avvisi di fissazione» dell'udienza contengono in maniera dettagliata gli avvertimenti riguardanti le richieste che le parti «devono avanzare a pena di decadenza per non [incorrere] in preclusioni; in tal modo si sarebbe verificata una «compromissione notevole del diritti di difesa».

Peraltro, «il decreto legge» de quo sarebbe «un atto che incide normativamente su una serie di ambiti sociali e ricomprende anche la giustizia: pertanto la predetta norma inserita in un atto normativo non dedicato» avrebbe dovuto «essere posta a conoscenza dell'imputato e del suo difensore».

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto, in particolare, l'acquisizione di «documentazione sequestrata».

La difesa ha assunto che la Corte territoriale - nel rigettare la richiesta difensiva - avrebbe ignorato la deposizione del teste di polizia giudiziaria Giovanni GIANMARCO, secondo cui sarebbe stata rinvenuta documentazione contabile considerata di scarso interesse dagli operanti; tuttavia, nel presente procedimento (avente ad oggetto una bancarotta patrimoniale, nel quale l'imputato ha prodotto «una serie di bonifici con causale "accordo transattivo» e «vari accordi con debitori») l'Ufficio giudicante avrebbe «il dovere di valutare tutta la documentazione sequestrata e non rimettersi alla mera valutazione dell'operante» (di cui non è nota la competenza tecnica in ordine alla «ricostruzione della situazione creditoria/debitoria della società» fallita), dunque tale documentazione, pur non trattandosi di libri contabili (bensì di «estratti conto bancari, accordi con creditori, fatture», avrebbe dovuto essere esaminata integralmente in quanto riguardante la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

«e poi valutata sotto il profilo probatorio», in quanto l'esame di essa «avrebbe consentito una ricostruzione più aderente» dell'utilizzo dei fondi societari; tanto più che la sentenza impugnata avrebbe «stigmatizza[to] il pagamento dei debiti societari come importi distratti».

Dunque, si tratterebbe di una prova «decisiva rispetto all'imputazione elevata».

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Ad avviso della difesa, la motivazione sarebbe contraddittoria perché avrebbe negato il bilanciamento, affermando che i «tentativi di pagamento dei creditori» da parte dell'imputato sarebbero «per lo più rimasti allo stato di mera allegazioni difensiva»; e ciò, quantunque la stessa sentenza abbia ritenuto i medesimi pagamenti (come detto, considerati una mera allegazione difensiva) la «prima prova» degli atti distrattivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, n.m.), non ricorre con evidenza l'eccepita nullità a causa della mancata menzione, nel provvedimento di vocatio in ius, della normativa emergenziale vigente all'atto dell'emanazione dello stesso decreto di citazione.

Per quel che qui rileva, l'art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il caso di richiesta di queste ultime di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire (cfr. comma 1), da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) secondo le modalità telematiche previste dalla stessa normativa (segnatamente ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto: cfr. art. 23 -bis cit., spec. commi 1 e 4).

Dunque, nel caso in esame la trattazione in camera di consiglio ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa che non prevede in alcun modo che l'imputato o il suo difensore siano resi edotti della diversa modalità di trattazione del procedimento, bensì la sola facoltà da esercitarsi nei termini e con le modalità predette di chiedere - per vero, in pieno ossequio ai principi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281138 - 03) - la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01).

Più in particolare, la normativa emergenziale non ha previsto che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga alcun avvertimento della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, poiché essa non ha modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen.; pertanto, «le modalità della vocatio in iudicium» sono sempre rimaste disciplinate «dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.»; e «il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione» e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che «l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto» (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01, che richiama Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018 - dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del jut 14/5/2014, Rv, 260354).

D'altra parte, la previsione dell'art. 601 cit. correttamente ha continuato a dettare - anche nella vigenza della disciplina emergenziale - la disciplina per le ipotesi in cui le parti (non necessariamente l'imputato) avanzino richiesta di discussione orale ovvero l'imputato chieda di comparire (e tuttavia non compaia).

2. Il secondo motivo è inammissibile poiché privo di specificità ed anzi tutto ipotetico.

Basti osservare che l'impugnazione allega genericamente che gli elementi da trarsi dalla documentazione in discorso sarebbero decisivi «rispetto all'imputazione», senza che possa trarsi dalle allegazioni del ricorrente che le prove de quibus, il cui tenore non è stato neppure allegato, confrontate con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbero «sicuramente determinato una diversa pronuncia» ovvero ne avrebbero intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01).

3. Il terzo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che difetta di specificità.

La Corte di appello ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non soltanto negando che i pagamenti ai creditori addotti dallo SPALLETTI fossero stati provati ma argomentando in senso più ampio in ordine al trattamento sanzionatorio ed affermando che deponessero in senso contrario alla chiesta prevalenza l'ingente danno cagionato ai creditori e le modalità della condotta dell'imputato, così dando conto degli elementi che ha ritenuto prevalenti per disattendere in parte qua il gravame (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Il ricorso non si è confrontato effettivamente con l'iter della decisione impugnata e pertanto - come anticipato - manca di specificità (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 (dep. il 19 ottobre 2021) la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Luciano SPALLETTI - in parziale riforma della pronuncia in data 7 marzo 2018 del Tribunale di Roma, ritenuto assorbito il reato di appropriazione indebita contestato al capo C. della rubrica in quello di bancarotta distrattiva di cui al capo A., ha rideterminato in anni tre e mesi due la durata della reclusione irrogata all'imputato e delle pene accessorie fallimentari, ha applicato allo stesso l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta e concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello non conteneva la specificazione che, in mancanza di richiesta scritta, in ossequio alla normativa emergenziale si sarebbe proceduto senza la partecipazione dei difensori; e ciò, nonostante l'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. preveda che nel decreto si faccia espressa menzione del tipo di udienza (camerale o dibattimentale) e «nel nostro codice tutti gli avvisi di fissazione» dell'udienza contengono in maniera dettagliata gli avvertimenti riguardanti le richieste che le parti «devono avanzare a pena di decadenza per non [incorrere] in preclusioni; in tal modo si sarebbe verificata una «compromissione notevole del diritti di difesa». Peraltro, «il decreto legge» de quo sarebbe «un atto che incide normativamente su una serie di ambiti sociali e ricomprende anche la giustizia: pertanto la predetta norma inserita in un atto normativo non dedicato» avrebbe dovuto «essere posta a conoscenza dell'imputato e del suo difensore». 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria avente ad oggetto, in particolare, l'acquisizione di «documentazione sequestrata». La difesa ha assunto che la Corte territoriale - nel rigettare la richiesta difensiva - avrebbe ignorato la deposizione del teste di polizia giudiziaria Giovanni GIANMARCO, secondo cui sarebbe stata rinvenuta documentazione contabile considerata di scarso interesse dagli operanti; tuttavia, nel presente procedimento (avente ad oggetto una bancarotta patrimoniale, nel quale l'imputato ha prodotto «una serie di bonifici con causale "accordo transattivo» e «vari accordi con debitori») l'Ufficio giudicante avrebbe «il dovere di valutare tutta la documentazione sequestrata e non rimettersi alla mera valutazione dell'operante» (di cui non è nota la competenza tecnica in ordine alla «ricostruzione della situazione creditoria/debitoria della società» fallita), dunque tale documentazione, pur non trattandosi di libri contabili (bensì di «estratti conto bancari, accordi con creditori, fatture», avrebbe dovuto essere esaminata integralmente in quanto riguardante la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «e poi valutata sotto il profilo probatorio», in quanto l'esame di essa «avrebbe consentito una ricostruzione più aderente» dell'utilizzo dei fondi societari; tanto più che la sentenza impugnata avrebbe «stigmatizza[to] il pagamento dei debiti societari come importi distratti». Dunque, si tratterebbe di una prova «decisiva rispetto all'imputazione elevata». 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso della difesa, la motivazione sarebbe contraddittoria perché avrebbe negato il bilanciamento, affermando che i «tentativi di pagamento dei creditori» da parte dell'imputato sarebbero «per lo più rimasti allo stato di mera allegazioni difensiva»; e ciò, quantunque la stessa sentenza abbia ritenuto i medesimi pagamenti (come detto, considerati una mera allegazione difensiva) la «prima prova» degli atti distrattivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, n.m.), non ricorre con evidenza l'eccepita nullità a causa della mancata menzione, nel provvedimento di vocatio in ius, della normativa emergenziale vigente all'atto dell'emanazione dello stesso decreto di citazione. Per quel che qui rileva, l'art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il caso di richiesta di queste ultime di discussione orale ovvero di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire (cfr. comma 1), da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) secondo le modalità telematiche previste dalla stessa normativa (segnatamente ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto: cfr. art. 23 -bis cit., spec. commi 1 e 4). Dunque, nel caso in esame la trattazione in camera di consiglio ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa che non prevede in alcun modo che l'imputato o il suo difensore siano resi edotti della diversa modalità di trattazione del procedimento, bensì la sola facoltà da esercitarsi nei termini e con le modalità predette di chiedere - per vero, in pieno ossequio ai principi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr. Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281138 - 03) - la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). Più in particolare, la normativa emergenziale non ha previsto che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga alcun avvertimento della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, poiché essa non ha modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen.; pertanto, «le modalità della vocatio in iudicium» sono sempre rimaste disciplinate «dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.»; e «il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione» e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere che «l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto» (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01, che richiama Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018 - dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del jut 14/5/2014, Rv, 260354). D'altra parte, la previsione dell'art. 601 cit. correttamente ha continuato a dettare - anche nella vigenza della disciplina emergenziale - la disciplina per le ipotesi in cui le parti (non necessariamente l'imputato) avanzino richiesta di discussione orale ovvero l'imputato chieda di comparire (e tuttavia non compaia). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché privo di specificità ed anzi tutto ipotetico. Basti osservare che l'impugnazione allega genericamente che gli elementi da trarsi dalla documentazione in discorso sarebbero decisivi «rispetto all'imputazione», senza che possa trarsi dalle allegazioni del ricorrente che le prove de quibus, il cui tenore non è stato neppure allegato, confrontate con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbero «sicuramente determinato una diversa pronuncia» ovvero ne avrebbero intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che difetta di specificità. La Corte di appello ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non soltanto negando che i pagamenti ai creditori addotti dallo SPALLETTI fossero stati provati ma argomentando in senso più ampio in ordine al trattamento sanzionatorio ed affermando che deponessero in senso contrario alla chiesta prevalenza l'ingente danno cagionato ai creditori e le modalità della condotta dell'imputato, così dando conto degli elementi che ha ritenuto prevalenti per disattendere in parte qua il gravame (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Il ricorso non si è confrontato effettivamente con l'iter della decisione impugnata e pertanto - come anticipato - manca di specificità (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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