CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 19773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso n. 20634/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Ro m a presso di lui, nel suo studio in via Germanico n. 101 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso l’ordinanza n. 28485/2019 depositata il 6-11-2019 della Corte suprema di cassazione seconda sezione civile, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 - 6 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], OGGETTO: revocazione ex art. 391-bis c.p.c. RG.20634/2020 P.U.6-6-2024 udito il SostitutoProcuratore Generale , nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, con revoca dell’ordinanza impugnata, udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391- bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza n. 28485/2019 depositata il 6- 11-2019 della Cassazione – seconda sezione civile, nella parte in cui ha rigettato il suo primo motivo di ricorso. Con il suo primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 647/2014 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità della sentenza,in quanto la prima udienza del giudizio di appello fissata per il 22-10-2007 era stata anticipata al 5-10-2007 senza che dell’anticipazione fosse stato da lui ricevuto avviso, per cui la Corte territoriale aveva dichiarato erroneamente la sua contumacia. L’ordinanza n. 28485/2019 di questa Corte sul punto ha testualmente deciso: «Il motivo non è fondato. Dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione della natura della censura, con cui viene dedotto un error in procedendo, risulta che lo Scozzari era stato citato in appello all’udienza del 23 luglio 2007 e non, invece, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come affermato in ricorso; la prima udienza era stata rinviata al 5.10.2007 e di tale rinvio lo Scozzari aveva ricevuto regolare avviso, non essendo costituito in cancelleria. Non vi è stata, pertanto, alcuna anticipazione dell’udienza di comparizione, ma, al contrario, un rinvio della prima udienza regolarmente comunicato, sicchéil contraddittorio è stato ritualmente instaurato e, correttamente, è stata dichiarata la contumacia dello Scozzari».[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività e comunque chiedendone il rigetto nel merito. Con ordinanza interlocutoria n. 14527/2022 depositata il 27-1- 2022 la sesta sezione sottosezione seconda ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio delprocesso d’appello, in quanto necessario alla decisione. Per l’udienza in camera di consiglio, fissata per la datadell’ 11 - 7 - 2023 e poi rinviata al 9-1-2024, entrambe le parti hanno depositato memoria; c on ordinanza interlocutoria n. 1521/2024 depositata il 15 - 1-2024 è stato disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 391-bis co. 4 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alle modifiche disposte dal d.lgs. 149/2022, da applicare ratione temporis. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del 6-6-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevatadai controricorrenti. L’ordinanza oggetto del ricorso perrevocazione è stata depositata il 6-11-2019, non risulta notificata, il ricorso è stato notificato dall’ufficiale giudiziario a [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e perciò l’ultimo giorno utile del termine di sei mesi valevole ex art. 391- bis co.1 cod. proc. civ., conteggiata la sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio 2020 ex artt. 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020. 2.Con l’unico motivo di ricorso per revocazione ex artt. 391-bis cod. proc. civ. e 395 n.4 cod. proc. civ.il ricorrente evidenzia che con il primo motivo di ricorso per cassazione aveva dedottola nullità della sentenza della Corte d’appello di Palermoimpugnata n. 647/2014; ciò in quanto egli era stato citato a comparire avanti la Corte d’appello per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma l’udienza era stata tenuta nella data precedente del 5-10-2007 e in quell’udienza, della quale egli non aveva avuto comunicazione, illegittimamente era stato dichiarato contumace. Quindi lamenta che l’ordinanza impugnata a bbia erroneamente dichiarato che lo Scozzari era stato citato per la data del 23-7-2007, senza prendere in esame la copia a lui notificata dell’atto di citazione, nel quale era indicata la data di citazione per il 22 - 10 - 2007 , e senza prendere in esamela nota di iscrizione a ruolo, nella quale pure era indicata la data di comparizione al 22-10-2007; lamenta altresì che l'ordinanza abbia attribuito al decreto presidenziale del 13-6-2007 di designazione del relatore e di fissazione della prima udienza del 5-10- 2007 il significato di verbale di udienza con il quale era stato disposto il rinvio al 5-10-2007; infine, lamenta che l’ordinanza abbia ritenuto che di tale rinvio fosse stata data comunicazione all’appellato perché, al contrario, la comunicazione era stata eseguita solo al procuratore degli appellanti. 3.Il motivo èammissibile e fondato nei termini di seguito esposti. E’ acquisito che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass.Sez. 3 14-2-2006 n.3190Rv. 590611-01, per tutte). E’ stato anche chiarito che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai fini dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ., l’errore revocatorio è configurabile sia laddove i vizi incidano sull’apprezzamento dei fatti, sia laddove riguardino gli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, e non quando invece l’errore cada sulla valutazione e interpretazione delle risultanze processuali (Cass. 16439/2021 e precedenti ivi richiamati). Nella fattispecie gli errori lamentati dal ricorrente hanno l e caratteristichedi errori revocatori, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti,perché hanno avuto a oggetto la collocazione al la data del23- 7- 2007 della prima udienza di comparizione nel giudizio di appello, il rinvio d’ufficio di tale udienza e la comunicazione del rinvio all’appellato. S i tratta di tre dati di fatt o che non erano oggetto di controversia,perché non erano stati oggetto di allegazione della parte, mache - secondo la tesi del ricorrente - sono stati oggetto di errore di percezione commesso nella lettura degli atti processualida parte della Cortee che sono stati decisivi, in quanto su questi errori è stat o fondato il rigetto del primo motivo di ricorso per cassazione. In effetti, dalla verifica direttamente eseguita del fascicolo d’ufficio della Corte d’appello- che la Cassazione deve eseguire a fronte della specificità delle deduzioni e del contenuto del vizio lamentato- risulta che soltanto la copia non attestata conforme all’origine dell’atto di citazione notificato contenuta nel fascicolo d’ufficio indica come data della citazione quella del 23-7-2007; invecela copia notificata dell’atto dicitazione in appello - unico atto rilevante al fine di individuare la data della citazione posta a conoscenza dell’appellato , prodotta dal ricorrentenella causa definita con l’ordinanza revocanda a sostegno del suo motivo di ricorso-indica l’udienza di comparizione del 22 - 10 - 2007 .Inoltre, risulta dal fascicolo d’ufficio che il Presidente della Corte d’appello con decreto del 13-6-2007 ha designatoil consigliere relatore e ha fissato d’ufficio la prima udienza del 5 - 10 - 2007; dal biglietto di cancelleria, pure contenuto nel fascicolo d’ufficio , risulta che la comunicazione della fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata eseguita al procuratore degli appellanti e nonall’appellato Scozzari. Quindi l’ordinanza impugnata ha commesso gli errori revocatori che le sono imputati dal ricorrente, in quanto ha ritenuto che la citazione fosse stata eseguita per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la citazione era stata eseguita per la data del 22-10-2007, e che fosse stata data comunicazione anche all’appellato Scozzari della fissazione dell’udienza del 5 - 10 - 2007 disposta dal Presidente, mentre n é comunicazione né notificazioneera stata eseguita. Ravvisati talierrori di fatt o , si individua la parte dell’ordinanza n. 28485/2019 da rescindere in quella relativa alla decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, in quantola pronuncia ha presupposto una rappresentazione dei fatti non corrispondente all’accaduto nei termini esposti. 4.Svoltoil giudizio rescindente e passando al giudizio rescissorio, deve essere nuovamente esaminato il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata n. 647/2014 della Corte d’appello di Palermo per violazione degli artt. 101, 163, 164, 342 e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ. eall’art. 111 Cost.; ciò per il fatto che la prima udienza del giudizio di appello fissata per il 22-10-2007 era stata anticipata al 5-10-2007 senza che gliele fosse dato avviso, per cui la Corte territoriale alla prima udienza del 5 - 10 - 2007 aveva illegittimamentedichiarato la sua contumacia. Il motivo è fondato, dandosi continuità alprincipio secondo i l qual e la disposizione d e ll’art. 168 - bis ult. co. cod. proc. civ. nella formulazione precedente al d.lgs. 149/2022 da applicare ratione temporis - replicabile anche per il giudizio di appello ai sensi dell’art.359 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 22-1-2015 n. 1127 Rv. 633990, Cass. Sez. 1 23-6-2008 n. 17032 Rv. 604025 - 01 ) - che prevede la duplice ipotesi del differimento d’ufficio e del differimento per iniziativa del giudice designato, non consente, di regola, che l’udienza di prima comparizione possa essere anticipata rispetto a quella stabilita nell’atto di citazione; quindi, anche nel giudizio di appello è data facoltà al convenuto, che non intendaproporre appello incidentale, di costituirsi fino alla data dell’udienza indicata nella citazione o a quella posteriormente determinata secondo quanto previsto dall’art. 168-bis cod. proc. civ.citato; la conseguenza della violazione della regola, che si ricava a contrario dalla disposizione, è che l’anticipazione d’ufficio dell’udienza, alla quale non abbia fatto seguito né la comunicazione ai difensori delle parti né la notificazionealle parti personalmente nel caso in cui queste non sia no costituit e , lede irrimediabilmente il diritto del convenuto di costituirsi fino a taledat a , così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo e di riflesso anche la sentenza (Cass.Sez. 1 6-2-2024 n. 3445 Rv. 670261-01, Cass. Sez. 1 7 - 12 - 2011 n. 26361 Rv. 670261 - 01 , Cass. Sez. 1 22-2-1996 n. 1402 Rv. 495973-01). Come si legge in Cass. 3445/ 2024, essendo l’udienza di comparizione il luogo processuale in cui il contraddittorio si attua e prende forma, ogni modifica della data dell’udienza che ne comporti una celebrazione anticipata rispetto a quella indicata deve essere previamente portata a conoscenza delle parti mediante comunicazione o notificazione, a seconda che siano o meno già costituite in giudizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 168-bis ult. co. cod. proc. civ. previgente , le cui regole, se devono trovare attuazione nel caso di posticipazione dell’udienza, tanto più devono essere osservate nel caso della sua anticipazione. Ne consegue che non ha pregio neppure il rilievo dei controricorrenti, in ordine al fatto che essi avevano autonomamente eseguito una nuova notifica degli atti nel corso del giudizio di appelloe prima che la causa fosse assegnata in decisione, perché non era il dato in sé della conoscenza della pendenza del processo -che comunque l’appellato aveva già avuto a seguito della notificazione dell’atto di citazione-a evitare la nullità determinata dal fatto che l’appellato non era stato posto in condizione di partecipare alla prima udienza di comparizione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazioneimpone la cassazione della sentenza impugnata n. 647/2014 della Corte d’appello di Palermo in quanto affetta da nullità insanabile, per cuigli altri motividel ricorso rimangono assorbiti. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 28485/2019 revocata e sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la propria ordinanza n. 28485/2019 , accoglie il primo motivo di ricorso per cassazione, dichiara assorbiti il secondo,il terzo e il quartomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delle due fasi del giudizi o di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composi