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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32761/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Palermo, che ha condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli art. 612 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non aver dichiarato la estinzione per prescrizione e per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta della difesa che, in sede di conclusioni, ne rileva l'intervenuta maturazione - è manifestamente infondato.

Alla data della sentenza di appello (25.01.2024) il termine di prescrizione non era ancora maturato.

Infatti, il termine di prescrizione risultava maturato il 25 novembre 2023 (anni sette e mesi sei dal 25.5.2016) e, tenendo in conto le sospensioni del termine medesimo per gg. 209 (126 giorni per astensione dei difensori dal 5.12.19 al 9.4.20,64 gg. per il differimento covid dal 9.4.20 al 2.12.2021, gg. 119 per astensione dei difensori dal 24.6.21 al 21.10.21), il termine andava a maturare il 21.6.24, quindi dopo l'udienza conclusiva in appello.

Parimenti manifestamente infondato è il motivo in relazione alle memorie di parte, che sono state depositate in violazione di legge, senza aver rispettato iltermine di previsto dall'art. 598 bis cod. proc. pen., essendo il deposito intervenuto solo due - non cinque - giorni prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge processuale in relazione all'ad 129 cod. proc. pen. per non aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato per quanto osservato in ordine al primo motivo: per altro l'estinzione del reato non può neanche essere dichiarata in questa sede, poichè l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.MIN C it, N C ilT, k Sezione `,./P i 0 3 SET 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Do.ssa Ka tt 1 k ti te . i 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Palermo, che ha condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli art. 612 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non aver dichiarato la estinzione per prescrizione e per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta della difesa che, in sede di conclusioni, ne rileva l'intervenuta maturazione - è manifestamente infondato. Alla data della sentenza di appello (25.01.2024) il termine di prescrizione non era ancora maturato. Infatti, il termine di prescrizione risultava maturato il 25 novembre 2023 (anni sette e mesi sei dal 25.5.2016) e, tenendo in conto le sospensioni del termine medesimo per gg. 209 (126 giorni per astensione dei difensori dal 5.12.19 al 9.4.20,64 gg. per il differimento covid dal 9.4.20 al 2.12.2021, gg. 119 per astensione dei difensori dal 24.6.21 al 21.10.21), il termine andava a maturare il 21.6.24, quindi dopo l'udienza conclusiva in appello. Parimenti manifestamente infondato è il motivo in relazione alle memorie di parte, che sono state depositate in violazione di legge, senza aver rispettato iltermine di previsto dall'art. 598 bis cod. proc. pen., essendo il deposito intervenuto solo due - non cinque - giorni prima dell'udienza; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge processuale in relazione all'ad 129 cod. proc. pen. per non aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato per quanto osservato in ordine al primo motivo: per altro l'estinzione del reato non può neanche essere dichiarata in questa sede, poichè l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MIN C it, N C ilT, k Sezione `,./P i 0 3 SET 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Do.ssa Ka tt 1 k ti te . i 2
Sentenza Cassazione n. 32761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris