CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38634/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale barese, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione, in relazione al delitto di cagionamento del fallimento a mezzo operazioni dolose e per bancarotta fraudolenta societaria documentale specifica; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte di appello in modo puntuale ricostruisce, senza manifeste illogicità, la prova dell'amministrazione di fatto, facendo capo alle dichiarazioni dello stesso imputato e di ulteriori testimoni, in sintonia con il principio consolidato per cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica I od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Il motivo è quindi anche manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 223, comma 2, n. 2 I. fall. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Nel caso in esame la Corte territoriale ha chiarito in modo puntuale come l'omesso versamento delle imposte dovute fosse una strategia di finanziamento e come le stesse operazioni avesse aggravato il dissesto. Inoltre, ha chiarito che il dolo sussisteva per le operazioni in sé, non essendo necessario il dolo del fallimento. Tali principi risultano declinati dalla Corte territoriale in modo rispondente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 -01; nello stesso senso Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). Quanto al dolo richiesto, il 'fuoco' della stesso non deve riguardare, nel caso in esame relativo alle operazioni dolose, il dissesto bensì le operazioni in sé, così come è stato ritenuto dalla Corte di appello (fol. 8 della sentenza), in sintonia con il consolidato orientamento espresso da Cass., sez. V, 3 aprile 2014, n. 38728, Rampino, Ced 262207, che ha affermato che il fallimento determinato da operazioni dolose è ipotesi delittuosa 'a sfondo preterintenzionale', in relazione alla quale l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della sopra citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa. Il motivo è anche manifestamente infondato' [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è anche manifestamente infondato: a ben vedere la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); nel caso in esame gli elementi ostativi sono individuati dalla Corte territoriale nella assenza di condotte espressive di resipiscenza e nella collaborazione parziale offerta, elementi che esprimono un giudizio che fa emergere in misura non manifestamente illogica - circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo - ciò che si è ritenuto prevalente e atto a escludere il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così