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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30920/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e, previa riqualificazione nel reato di furto, la declaratoria di non luogo a procedere per difetto di querela, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte; che infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285313); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente escluso, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, la particolare tenuità alla luce della tipologia di bene ricettato, trattandosi di un'auto in ottime condizioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e, previa riqualificazione nel reato di furto, la declaratoria di non luogo a procedere per difetto di querela, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte; che infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285313); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente escluso, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, la particolare tenuità alla luce della tipologia di bene ricettato, trattandosi di un'auto in ottime condizioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 30920/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris