CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 734/2020 della Corte di appello di Catania, pub-blicata il 23/04/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon delibera n. 3442 del 20/12/2000 la AUSL n. 8 di Siracusa –oggi Azienda sanitaria [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASP Siracusa) –aggiudicava all'impresa [OSCURATO:PERSONA] la gara di appalto per la co-struzione della base eliportuale presso il presidio ospedaliero “E. Mu-scatello” di Augusta, le cui offerte erano state depositate in data 20/06/1995, per l'importo di € 239.869,357, pari ad € 123.882,18 al nettodel ribasso dell'8,31 %.Il contratto veniva stipulato in data 30/04/2002, i lavori venivanoconsegnati con verbale del 27/06/2002, sette anni dopo la data fissataper la ricezione delle offerte, e ultimati il 27/12/2002, entro il terminedi sei mesi convenuto per l'esecuzione delle opere.Con atto di citazione notificato il 27.07.2003, [OSCURATO:PERSONA], tito-lare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio l'AUSL 8di Siracusa, chiedendo, non solo l'indennizzo da prezzo chiuso, ma al-che il pagamento dei corrispettivi per lavorazioni oggetto di riserve e ilsaldo dei lavori.L'attore deduceva, infatti, che durante l'esecuzione dei lavori si eraresa necessaria la messa in opera di categorie di lavoro non previstenel contratto, per le quali il ricorrente aveva richiesto di concordare iprezzi, di redigere una perizia di variante e di ricevere le istruzioni perl'esecuzione dei detti diversi lavori, ma solo a ridosso della conclusionedei lavori era stata redatta la perizia di variante, con atto di sottomis-sione del 17/12/2002. Aggiungeva che l'AUSL aveva effettuato i paga-menti con ritardo rispetto all'emissione dei S.A.L. e l'impresa si eratrovata costretta anche a prorogare la durata della polizza fideiussoriasottoscritta. Spiegava che aveva formulato specifiche riserve (11-16/11/2002, 21/02/2003 e 19/03/2003) sin dalla prima sottoscrizione delNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026registro di contabilità, proprio in ordine a quanto appena evidenziato(prezzo chiuso, compenso per lavori diversi effettuati, proroga polizzafideiussoria).Per tali ragioni l'attore chiedeva il pagamento della somma di €61.101,83 di cui € 43.296,87 per indennizzo da prezzo chiuso per setteannualità ai sensi della l.r. n. 21 del 1985, modificata dalla l.r. n. 19del 1993, € 7.968,75 (€ 4.843,75 + €3.125,00) per compensi aggiun-tivi per lavorazioni eseguite non previste né dal capitolato d'appalto nédalla perizia di variante, € 600,00 per maggiori oneri per premi assicu-rativi versati, € 2.432,42 per ritardo nel pagamento dei primi tre statidi avanzamento lavori, € 6.803,79 a titolo di saldo dei lavori.Con comparsa depositata il 31/10/2003 si costituiva in giudizio laAUSL n. 8 di Siracusa, contestando le richieste di parte attrice e for-mulando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di€ 12.083,67, che riteneva essere stata indebitamente pagata a seguitodell'errata applicazione alle fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA] di una aliquotaIVA maggiore (20%) di quella dovuta (10%).Sentiti testi, acquisiti documenti e disposta CTU, il Tribunale di Si-racusa con sentenza n. 406/2015 accoglieva la domanda attorea e re-spingeva la domanda riconvenzionale.Avverso detta sentenza l'ASP Siracusa proponeva appello chie-dendo l'integrale riforma della sentenza.Nel costituirsi l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione.La Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'impu-gnazione: 1) condannava l'ASP di Siracusa, in ragione della Riserva 1(indennizzo da prezzo chiuso), al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 6.185,27, oltre interessi moratori; 2) condan-nava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'ASP Siracusa dellasomma di € 12.083,67, oltre interessi al tasso legale dal 31/10/2003Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026al saldo, in ragione dell'errato pagamento dell'IVA al 20% invece cheal 10%; 3) rigettava per il resto l'appello.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di ricorso.L'ASP si è difesa con controricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato la propria memoria, chiedendo l'acco-glimento del primo motivo di ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono formulate le seguenti cen-sure: «Violazione/falsa applicazione degli artt. 44 e 45 della L.R. Sicilian. 21 del 29.04.1985, come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. Sicilian. 10 del 12.01.1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Viziodi motivazione/anomalia motivazionale/motivazione apparente/moti-vazione perplessa e obiettivamente incomprensibile/ manifesta illogi-cità della motivazione/contraddittorietà della motivazione con riguardoai predetti articoli in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; Viola-zione/falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1362, 1363 e 1371 c.c.,dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. in rela-zione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; per avere la Corte ritenuto chenon esista una norma che consenta di applicare la maggiorazione del5% per prezzo chiuso per ogni anno di ritardo tra la data di presenta-zione delle offerte e la data di consegna dei lavori, e non avere appli-cato le modalità di calcolo indicate chiaramente nella norma speciale dicui all'art. 45, co. 5, L.R. cit. Inoltre, ha omesso di valutare gli effettidella non contestazione del fatto - noto all'ASP e ribadito nell'atto dicitazione di I grado - che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sottoscritto ilcontratto d'appalto, dopo sette anni dall'offerta, se non gli fosse statoNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026garantito il prezzo chiuso, nei termini di cui alla norma, rendendosialtrimenti necessario l'aggiornamento dei prezzi, fermi al 1995.»Occorre, in proposito evidenziare che la Corte d'appello – dopo averritenuto solo apparente il contrasto tra il disposto dell'art. 44, comma2, l.r. n. 21 del 1985 e quello dell'art. 45, comma 4, l.r. cit., nel testoapplicabile ratione temporis, poiché quest'ultima previsione, applicabilealla fattispecie, è una norma speciale, rispetto a quella per prima indi-cata, che trova applicazione a prescindere dalla durata del contratto,per il solo ritardo nella consegna dei lavori – ha ritenuto che non po-tesse essere operato un aumento del 5% del prezzo di appalto per ognianno di ritardo nella consegna dei lavori successivo al primo, perchénessuna norma o principio del diritto vivente consente di compiere taleoperazione.Secondo la menzionata Corte, in ragione della funzione indennitariaforfettizzata, volta a contemperare l'interesse dell'appaltatore e quellopubblico al contenimento della spesa, rinvenuta nelle pronunce di le-gittimità richiamate, l'aumento doveva essere commisurato esclusiva-mente sulla durata contrattuale e, dunque, doveva essere effettuatotante volte quanti erano gli anni di durata dei lavori contrattualmenteprevisti, così determinando l'importo dovuto all'imprenditore in €6.185,27, dato che era prevista l'esecuzione del contratto in sei mesi.Ad opinione della parte, invece, così operando, la Corte di merito,oltre ad adottare una motivazione apparente, non ha dato applicazioneall'art. 45, commi 4 e 5, l.r. n. 21 del 1985, nel testo applicabile rationetemporis, i quali prevedono che, nell'ipotesi speciale in cui tra la sca-denza del termine per la presentazione delle offerte (o la presentazionedell'offerta in caso di trattativa privata) e la data di consegna ancheparziale dei lavori decorra più di un anno, trova applicazione il sistemadel prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito, con la precisa-zione che le percentuali di aumento sui corrispettivi devono essere de-Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026terminate tenendo conto del tempo trascorso tra il primo giorno delsecondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle of-ferte (o alla data di presentazione dell'offerta in caso di trattativa pri-vata) e la data di consegna dei lavori.Il ricorrente ha illustrato la ritenuta portata dei precedenti di legit-timità richiamati dalla Corte territoriale, evidenziando che in nessunodi essi era stata esaminata la speciale disciplina contenuta nella l.r. cit.,che invece era stata esaminata in alcune pronunce del Giudice ammi-nistrativo, il quale aveva ritenuto la spettanza, in presenza dei presup-posti, dell'incremento contrattuale previsto per legge per effetto dellaritardata consegna dei lavori e in ragione della durata di tale ritardo.La parte ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 115, comma 2,c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per non avere la Corted'appello considerato che l'ASP Siracusa non aveva contestato il fatto,dedotto dal Frusciano, che aveva ricordato di avere esternato, primadella stipula del contratto ed anche al momento della stipula, che l'o-peratività della disciplina del prezzo chiuso con il conseguente aggior-namento dei prezzi era stato il motivo per il quale aveva mantenuto ilconsenso ad eseguire il contratto dopo sette anni.1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato solo nella parte in cui èdedotta la violazione degli artt. 44 e 35 l.r. n. 21 del 1985 ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rivelandosi per il resto inammissi-bile.1.2. La giurisprudenza di questa Corte, nell'esaminare in generalela ratio della previsione negoziale del prezzo chiuso, ha più volte evi-denziato che, in tema di appalti di opere pubbliche, l'istituto della revi-sione dei prezzi e quello del prezzo chiuso, così come disciplinati dallenorme volta per volta applicabili ratione temporis, rispondono ad esi-genze e finalità diverse, in quanto il primo mira a ristabilire il rapportosinallagmatico tra prestazioni mediante l'adeguamento del corrispet-Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026tivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora queste superino lasoglia della normale alea contrattuale, mentre il secondo soddisfa l'e-sigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dall'Am-ministrazione, garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, for-fetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computoautomatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazionereale e caratterizzato dalla predeterminazione ex ante degli incrementidi costo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012; v. ancheCass., Sez. 1, Sentenza n. 15029 del 21/07/2016).Questa stessa Corte ha più volte esaminato la disciplina introdottadall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, il quale ha previsto, per i lavorirelativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsidalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordina-mento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, «la facoltà,esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consi-stente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso allarevisione prezzi».1.3. Con riguardo alle modalità con cui viene operato l'aumento,questa Corte ha più volte precisato che, in base al testo normativoappena riportato, il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determi-nato ex ante sulla base del duplice presupposto dell'importo netto deilavori e della durata contrattualmente prevista, cosicché lo stesso ri-sulta composto dal prezzo base d'asta aumentato tante volte del 5 percento per quanti sono gli anni contrattualmente previsti per l'esecu-zione dei lavori, dovendo la maggiorazione del 5 per cento applicarsiincludendo nel calcolo l'intera durata contrattualmente prevista per l'e-secuzione dei lavori, ivi compreso il primo anno, senza applicare il me-todo a scalare, consistente nel calcolare l'aumento del 5 per cento perNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026il primo anno, sul valore complessivo del contratto e, per gli anni suc-cessivi, sul valore residuo dei lavori da eseguire e senza computare lesomme già corrisposte all'appaltatore per i lavori effettuati (Cass., Sez.1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17199del 14/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4181 del 13/05/1997).La norma appena richiamata è stata, poi, abrogata e sostituita dalloart. 26, comma 4, l. n. 109 del 1994 (poi riprodotto nell'art. 133,comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006), il quale, per i lavori pubblici affidatidalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o rea-lizzatori, ha stabilito «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzodei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale daapplicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale eil tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superioreal 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni annointero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale èfissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentualedel 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, ildecreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigoredella legge stessa».In ordine a tale modalità di adeguamento del prezzo, la giurispru-denza di legittimità ha evidenziato che il prezzo chiuso come sopra di-sciplinato dall'art. 26, comma 4, l. n. 109 del 1994, si differenzia total-mente da quello stabilito dall'art. 33, comma 4, l. n. 41 del 1986, poi-ché il prezzo chiuso è il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta,aumentato di una percentuale da applicarsi - qualora la differenza trail tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedentesia superiore al 2 per cento - all'importo dei lavori ancora da eseguireper ogni anno intero previsto per la loro ultimazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 17464 del 17/07/2013).Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/20261.4. La materia del contendere ha ad oggetto la particolare disci-plina del prezzo chiuso per gli appalti di lavori pubblici stipulati nellaRegione Sicilia, regolata dalla normativa della Regione a statuto spe-ciale.In particolare, ai fini della decisione, occorre guardare alla l.r. n. 21del 1985, nel testo vigente ratione temporis, risultante dalle modificheapportate dalla l.r. n. 10 del 1993.Prima di tutto, assume rilievo il disposto dell'art. 44 l.r. n. 21 del1985, nel testo applicabile ratione temporis, il quale, al comma 1, san-cisce l'esclusione della possibilità di procedere alla revisione dei prezzi,consentendo però, ai successivi commi 2 e 3, quanto segue: «2. Per ilavori pubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'o-pera e la durata del contratto lo rendano opportuno, il ricorso al si-stema del prezzo chiuso. Non è comunque consentito ricorrere alprezzo chiuso quando la durata del contratto pattuita sia inferiore opari a ventiquattro mesi. 3. La facoltà di ricorrere al sistema del prezzochiuso, per gli enti di cui all'art. 1, va motivatamente esercitata in senoalla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e lesue parti essenziali. …».Il comma 1 dell'art. 45 l.r. siciliana n. 21 del 1985, applicabile ra-tione temporis, regolamenta il calcolo dei maggiori compensi collegatial prezzo chiuso, precisando che «… se il contratto è stato regolato conil sistema del prezzo chiuso, il corrispettivo dei lavori da realizzare,secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla conse-gna non è suscettibile di alcuna variazione. Il corrispettivo netto deilavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è aumen-tato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vanno sotto-posti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il pro-gramma, in ciascuno degli anni successivi». Altre previsioni sono con-tenute nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo, al fine di disci-Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026plinare il calcolo, in caso di anticipazioni e nel caso di adozione di va-rianti.È infatti stabilito quanto segue: «2. Gli aumenti di cui al comma 1non trovano applicazione se non per la parte di corrispettivo che eccedel'importo dell'anticipazione. 3. Se attraverso perizie suppletive o di va-riante, è stata affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, ilrelativo corrispettivo, ove si proceda con il sistema del prezzo chiuso,dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell'incre-mento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggior quantità fossestata inizialmente pattuita. Al medesimo criterio vanno assoggettati inuovi prezzi.»Il comma 4 dello stesso art. 45 l. r. cit. introduce un altro caso diapplicazione del sistema del prezzo chiuso, prevedendo che «…quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, oquella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senzagara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più diun anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se ini-zialmente non stabilito».Il successivo comma 5 precisa che «Nel caso di cui al comma 4, lepercentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinate tenendoconto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno succes-sivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte od a quella in cui èpervenuta l'offerta in caso di trattativa priva senza gara, e la data dellaconsegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei la-vori previsto nel relativo programma».In sintesi, nell'ipotesi indicata al comma 4, è richiamata la disciplinarelativa al prezzo chiuso, e dunque le disposizioni contenute ai prece-denti commi 1, 2 e 3, con i correttivi apportati dal comma 5.In tale ipotesi, occorre tenere conto del tempo trascorso tra il primogiorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimentoNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell'offerta (o la data dell'offerta in caso di trattativa privata) e la datadella consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppodei lavori previsto nel relativo programma.1.5. Con il comma 4 dell'articolo sopra menzionato, il legislatoreregionale ha inteso introdurre una ipotesi speciale di applicazione delprezzo chiuso.Essa prescinde dalla volontà dei contraenti ed opera ex lege in pre-senza di un ritardo di oltre un anno nella consegna dei lavori rispettoalla data di ricezione delle offerte (o alla data di presentazione dell'of-ferta in caso di trattativa privata).In tale evenienza, a differenza di quanto previsto per la diversafattispecie di cui al comma 1 (prezzo chiuso convenzionale), il sistemadel prezzo chiuso si applica, per espressa previsione di legge (prezzochiuso legale), considerando il periodo ricompreso tra il primo giornodel secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delleofferte e la data di consegna dei lavori e tenendo conto dello sviluppodei lavori previsto nel relativo programma.Ovviamente non assume rilievo se il contratto abbia o meno unadurata superiore ai 24 mesi, poiché tale requisito è previsto dall'art. 44l.r. n. 21 del 1985 per il prezzo chiuso convenzionale, ma non per ilprezzo chiuso legale, ora in esame, che opera in presenza di altri pre-supposti, rilevando solo il ritardo nella consegna dei lavori come sopraconnotato.In altri termini, anche per i contratti di durata inferiore ai 24 mesi,e persino per quelli di durata inferiore ai 12 mesi, come è quello inesame, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della disciplina previstadall'art. 45, commi 4 e 5, l.r. n. 21 del 1985 è soltanto il menzionatoritardo nella consegna dei lavori.1.6. Come sopra evidenziato, ai sensi del comma 5 del menzionatoarticolo, le percentuali di aumento sui corrispettivi vanno determinateNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo annosuccessivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o a quellain cui è pervenuta l'offerta in casa di trattativa priva senza gara) e ladata della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo svi-luppo dei lavori previsto nel relativo programma.Quest'ultimo inciso si riferisce a quando stabilito nella disciplina delprezzo chiuso, contenuta nel precedente comma 1, richiamata dalcomma 4 dello stesso articolo, ove si legge che «Il corrispettivo nettodei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno, è au-mentato del 5 per cento. Ad ulteriori aumenti del 5 per cento vannosottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo ilprogramma, in ciascuno degli anni successivi».Anche nelle ipotesi contemplate nel comma 4, ai fini della determi-nazione della maggiorazione spettante, occorre pertanto calcolare lapercentuale del 5 per cento annuo secondo il metodo scalare. Pertanto,con riferimento al primo anno di ritardo valutabile (che corrisponde alsecondo anno di ritardo) si deve calcolare il valore netto dei lavori daeseguire nel corso del primo anno, come stabilito nel cronoprogramma,e per gli anni successivi si deve calcolare il 5% sul valore residuo all'i-nizio di ciascun anno.Ovviamente, quando il programma dei lavori copre più anni, el'anno in considerazione è successivo alla consegna dei lavori, l'au-mento del prezzo non è più possibile, non rilevando, in base alla leggerichiamata, i lavori eseguiti dopo la consegna dei lavori.Tali conclusioni si impongono non solo in ossequio al criterio lette-rale d'interpretazione della legge, ove le disposizioni dei commi 4 e 5dell'articolo in esame rinviano alla disciplina della prezzo chiuso con-venzionale con alcuni espliciti aggiustamenti, ma anche tenendo contodella natura della disposizione contenuta nel comma 4, la quale, comequella prevista nel precedente comma 1, non può che essere di strettaNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026interpretazione, in quanto derogatoria della regola generale di immo-dificabilità del corrispettivo del contratto di appalto sancita all'art. 44,comma 1, l.r. n. 21 del 1985.Ove, invece, il programma dei lavori preveda il compimento deilavori in un periodo di tempo inferiore all'anno, come nel caso di specie,la maggiorazione del prezzo, calcolata in base al 5 per cento annuo,investe l'intero corrispettivo dovuto nel primo anno successivo al primoanno di ritardo, anche se la percentuale effettiva di aumento tieneconto della durata del ritardo che può superare l'anno, comportandoun complessivo aumento percentuale che finisce per superare nel com-plesso la percentuale del 5%.1.7. A tali conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza ammi-nistrativa, che più volte si è pronunciata in argomento (v. da ultimoC.G.A.R.S., Sentenza n. 566 del 14/07/2025; TAR Catania, Sez. I, Sen-tenza n. 354 del 7/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 2988 del 21/12/2015).Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, ogni qual volta siverifica il presupposto previsto dalla legge per l'applicazione del prezzochiuso in base a quanto previsto dall'art. 45, comi 4 e 5, l.r. n. 21 del1985, l'istituto trova applicazione automatica, poiché la ratio della pre-visione è quella di evitare che l'inerzia dell'Amministrazione si traducain un danno per l'appaltatore, stabilendo un meccanismo automatico diriequilibrio contrattuale, quando la consegna dei lavori sia effettuataoltre l'anno dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, maha anche una valenza di garanzia per le Amministrazioni, introducendoun meccanismo automatico deflattivo di controversie, volto anche arazionalizzare e rendere prevedibili gli oneri derivanti dai ritardi adde-bitabili alle Amministrazioni committenti nell'esecuzione di lavori pub-blici (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023; TAR Cata-nia, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sen-Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026tenza n. 2988 del 21/12/2015 ed altre). Nei casi in questione il dirittosorge ex lege senza essere condizionato da alcuna forma di reclamo ocontestazione o apposizione di riserva (TAR Catania, Sez. I, Sentenzan. 354 del 7/02/2023; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del3/07/2018; TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 2988 del 21/12/2015).Inoltre, il Giudice amministrativo ha anche affermato che la disci-plina del prezzo chiuso legale si applica anche ai contratti di duratainferiore ai 24 mesi, ed anche ai 12 mesi, a differenza del prezzo chiusoconvenzionale, perché l'unico requisito richiesto è il ritardo ultrannualenella consegna dei lavori some sopra specificato (v. in particolare TARCatania, Sez. I, Sentenza n. 1405 del 3/07/2018)In tale quadro, anche per il Giudice amministrativo le percentualidi aumento sono quelle del comma 1, applicandosi il 5 per cento annuoa scalare, calcolato cioè sul valore netto dei lavori da eseguire secondoprogramma nel corso del primo anno (nel regime ordinario del prezzochiuso, previsto al comma 1, il primo anno di lavori non è invece sog-getto ad aumenti) e per gli anni successivi sul valore residuo all'iniziodi ciascuno di essi (TAR Catania, Sez. I, Sentenza n. 354 del 7/02/2023confermata da C.G.A.R.S., Sentenza n. 566 del 14/07/2025).1.8. Ciò posto, l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello - se-condo la quale l'importo spettante all'imprenditore deve tenere contodella durata prevista del contratto, nel senso che, essendo previstal'ultimazione dei lavori in sei mesi, la maggiorazione non può che ri-guardare solo il primo anno di ritardo - non trova alcun fondamentonormativo, essendo, anzi, la stessa legge chiara nel prevedere che lamaggiorazione del prezzo dell'appalto deve conteggiarsi considerandoil periodo che va dal primo giorno di ritardo fino alla consegna ancheparziale dei lavori.Come sopra evidenziato, dovendosi applicare il sistema del prezzochiuso secondo il programma dei lavori, la maggiorazione non può ri-Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026guardare un periodo maggiore rispetto a quello della durata del con-tratto (nella specie, sei mesi), ma ciò non significa che la maggiora-zione stessa si applichi solo considerando il secondo anno di ritardo,come ritenuto dalla Corte d'appello.Il comma 5 dell'art. 45 l.r. n. 21 del 1985 è chiaro nello stabilireche le percentuali di aumento vanno determinate in base al tempo tra-scorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissataper il ricevimento delle offerte (o alla data di presentazione dell'offertain assenza di gara) e la data di consegna dei lavori (nella specie, ilperiodo è, dunque, compreso tra il 21/06/1996 e il 27/06/2002), te-nendo conto della percentuale di aumento annua del 5 per cento e delprogramma di esecuzione dei lavori (nella specie, sei mesi).1.9. È invece inammissibile la doglianza con la quale è dedotto ilvizio di motivazione della decisione, poiché la censura attiene non allamancata esternazione delle ragioni della decisione, ma alla non condi-visione della soluzione adottata dalla Corte di merito.1.10. Infine, la doglianza riferita alla mancata considerazione daparte della Corte d'appello del motivo che aveva determinato il ricor-rente alla firma del contratto di appalto, si rivela aspecifica, in viola-zione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. non avendo la parte dedottoin che termini tale accertamento avrebbe potuto influire sull'esito delladecisione impugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso sono formulate le seguenti cen-sure: «Nullità, violazione di legge o, in subordine, vizio di motiva-zione/anomalia motivazionale/motivazione apparente/motivazioneperplessa e obiettivamente incomprensibile/manifesta illogicità dellamotivazione/contraddittorietà della motivazione/omissione di pronun-cia con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3, c.p.c.; all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.; all'art. 13, D.P.R. 1063/1962,Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026all'art. 198, D.P.R. 554/1999, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c.; per avere la Corte errato nell'individuare (e porre a fondamentodel suo convincimento e del suo percorso logico-motivazionale) i docu-menti posti a suffragio delle domande relative alle riserve formulatedall'appaltatore, ritenendo sussistente una discrasia tra il chiesto e ildocumentato, avendo invece confuso le allegazioni e le richieste. Inol-tre, la sentenza è nulla anche perché la Corte ha utilizzato, a supportodel suo convincimento, il contenuto e le conseguenze delle dichiarazionicontenute in un atto di sottomissione, senza che tale documento abbiamai costituito oggetto di discussione tra le parti né mezzo di prova sulpunto e, in subordine, è comunque nulla in quanto le dichiarazioni con-tenute nel predetto atto di sottomissione non riguardano le riserve for-mulate per le quali veniva richiesto il pagamento dei maggiori com-pensi.»2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Con riferimento alla riserva n. 2, alle pagine 8 e 9 della sen-tenza impugnata, la Corte d'appello ha fondato la decisione su tre ar-gomenti (discrasia tra le contestazioni contenute in atto di citazione equelle riportate nella riserva, mancanza di prova della dedotta richiestada parte della committenza di tali variazioni e, in via gradata, man-canza di prova del notevole pregiudizio economico richiesto dall'art. 13d.P.R. n. 1063 del 1963).Il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello, nella parte in cui haritenuto esistente una discordanza tra le doglianze riportate in atto dicitazione e quanto riportato nella riserva n. 2, non ha trascritto le de-duzioni e le richieste contenute in atto di citazione e nelle indicate ri-serve, sicché la doglianza si rivela formulata in violazione del principiodi specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e 6,c.p.c.Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026Anche ove ha censurato la decisione per avere ritenuto che il Fru-ciano avesse dedotto che le variazioni ai lavori erano state richiestedalla committenza, mentre invece aveva solo affermato che tali modi-fiche erano state accettate da quest'ultima, il ricorrente non ha tra-scritto il contenuto dei propri atti riportanti quanto dedotto, incorrendonello stesso vizio di inammissibilità.Infine, la doglianza riferita alla valutazione della mancanza del no-tevole pregiudizio economico, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 1063 del1962, oltre ad essere del tutto generica e meritale, in ordine alle ragioniper cui, nella specie, doveva ritenersi che si trattasse di variazioni ne-cessitate, è relativa ad una statuizione formulata in via gradata e ipo-tetica, che non integra la ratio decidendi, vanamente censurata con lecritiche come sopra inammissibili e, dunque, anch'essa inammissibileper tale duplice motivo.3. Con il terzo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure:«Violazione/falsa applicazione dell'art. 1224, co. 1 e 2, c.c., dell'art.1282 c.c., dell'art. 1667 c.c., e degli artt. 44 e 45 della L.R. Sicilia n.21 del 29.04.1985, come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. Sicilian. 10 del 12.01.1993, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; viziodi motivazione / anomalia motivazionale / motivazione apparente / mo-tivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile / manifesta illo-gicità della motivazione / contraddittorietà della motivazione con ri-guardo ai predetti articoli in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.nonché con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 3, c.p.c.; all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte ritenuto nonapplicabile la rivalutazione monetaria (riconosciuta dal Tribunale) acausa della mancata prova e allegazione delle condizioni soggettive eoggettive per il riconoscimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c.,senza tener conto che le voci richieste in citazione erano differenti perNumero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026natura e funzione, con conseguente necessità di disamina (omessa)circa la natura di debito di valore o di valuta delle differenti voci edell'accertamento (omesso) in ordine al cumulo tra rivalutazione e in-teressi moratori; ha poi omesso la valutazione in ordine al fatto, incon-testato e documentato in atti, della proroga della polizza fideiussoria,cui l'impresa è stata costretta, con maggiori costi, quale dimostrazionedel maggior danno di cui la Corte lamentava la carenza di prova».3.1. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.Parte ricorrente non ha specificato per quale ragione la determina-zione dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione di prezzo, l'unicasomma liquidata in favore del ricorrente, dovesse essere accompa-gnata dalla liquidazione della rivalutazione monetaria, non specificandodi avere dedotto dinanzi alla Corte di merito il maggior danno asseri-tamente subito ai sensi dell'art. 1124 c.c.Anche la doglianza riferita alla mancata considerazione, qualeespressione del maggior danno, delle spese per il rinnovo della polizzafideiussoria, sostenute dal ricorrente in conseguenza del ritardo nellaconsegna dei lavori, non oggetto di espressa statuizione della Corted'appello, non si accompagna alla trascrizione delle difese sostenutenel giudizio di appello sul punto, risultando pertanto anche tale do-glianza inammissibile per difetto di autosufficienza.4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto neilimiti di cui in motivazione e, dichiarate inammissibili le ulteriori cen-sure, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted'appello di Catania, in diversa composizione, chiamata a statuire an-che sulle spese del presente giudizio di legittimità.La Corte d'appello dovrà dare applicazione al seguente principio didiritto:«In materia di appalti pubblici disciplinati dalla l.r. siciliana n. 21del 1985, come modificata dalla l.r. siciliana n. 10 del 1993, la previ-Numero registro generale 914/2021Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 16911/2026Data pubblicazione 29/05/2026sione del prezzo chiuso, contenuta nell'art. 45, commi 4 e 5, l.r. cit., siapplica per legge, anche se non è pattuita, ove si verifichino i ritardinella consegna dei lavori indicati nella norma, e comporta un aumentodel corrispettivo dell'appalto, che dipende dal tempo trascorso tra ilprimo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il rice-vimento delle offerte (o alla data di presentazione dell'offerta senzagara) e la data di consegna dei lavori, da computarsi, per il caso in cuiil programma dei lavori preveda il completamento degli stessi entrol'anno, secondo la percentuale del 5% annuo sul corrispettivo previstoper la loro esecuzione, fermo restando che la maggiorazione deve te-nere conto del periodo programmato di durata dei lavori». P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione e,dichiarate inammissibili le altre censure, cassa la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, chia-mata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino