CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] . rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1 –ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. oggi incorporato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] vana Coppola in Roma , via Della Mortella 41 -controricorrente- avverso la sentenzan. 969/2017 non notificata del la C orte di Appello di Lecce emessaa definizione del giudizio R.G. n. 29/2014 in data 6 giugno 2017 e depositata in data 26 settembre 2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratto di conto corrente Ripetizione di indebito [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Ostuni, il [OSCURATO:SOCIETA] deducendo di aver acceso in data 12.10.1988 presso l'agenzia di Carovigno del [OSCURATO:SOCIETA] un'apertura di credito in conto corrente con affidamento; l'ultimo saldo contabile risalente al 31.3.2002 esponeva un saldo a debito pari ad euro 20.656,92. Tale rapporto prevedeva una clausola dell'interesse ultra legale a debito determinato con riferimento a l c. d. uso piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Evidenziava inoltre che i criteri di computo delle valuteerano indeterminati; Il tentativo di comporre bonariamente la controversia non aveva conseguito nessun esito. Chiedeva, quindi, in sede giudiziale la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta, oltre interessi e risarcimento del danno, previa dichiarazione di nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali illegittime relative in pa rticolare ad interessi debitori ultra legali, al regolamento delle valute, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle spese ed oneri vari, con vittoria dellecompetenze di lite. In via istruttoria chiedeva il ricalcolo tramite consulenza tecnica di ufficio dell'effettivo saldo contabile, con ordine di esibizione alla banca convenuta della documentazione contrattuale e contabile inerente al predetto rapportobancario. La banca convenuta, eccepiva in particolare: di aver regolarmente inviato all'attore gli estratti conto periodici e tutte le relative comunicazioni senza aver mai ricevuto alcuna contestazione in merito; insisteva sul la legittimità della capitalizzazione degli interessi debitori e sulla regolarità del computo delle valute. Spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento del saldo a debito, con chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di fideiussore dell'attore.Quest’ultima si costitu iva nel giudizio e , sostanzialmente , si associava alle richieste avanzate dall'attore con vittoria delle spese di giudizio. In sede istruttoria l'attore si limitava a chiedere l'emissione di un ordine di esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la documentazione contrattuale (ivi compreso lo stesso contratto originario di apertura di credito e di conto corrente bancario) e contabile (estratti conto) inerente ai rapporti bancari oggetto di giudizio, nonché il conferimento di una consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il relativo saldo contabile, mentre la banca convenuta depositava copia del contratto di apertura di credito in conto corrente, l'atto di fideiussione, l'estratto contabile alla data del 1/4/2003 e gli estratti conto relativi soltanto al primo semestre dell'anno 1991 All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva conferito un incarico di consulenza tecnica di ufficio da espletarsi sulla base della documentazione da acquisire presso le parti in causa, essendo la documentazione autonomamente prodotta in giudizio dalle parti non sufficiente al fine di ricostruire la complessiva dinamica contrattuale. Il Tribunale con sentenza nr.61/2013 rigettava le domande; compensavain modo integrale tra le parti le spese e competenze del giudizio; poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della s ocietà [OSCURATO:PERSONA] SpA le spese di CTU in parti ugua li in misura della metà per ciascuno. Il Tribunale riteneva che la documentazione necessaria a provare i rispettivi assunti non era stata tempestivamente prodotta da entrambe le parti; in particolare il correntista — senza giustificato motivo –non aveva assolto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c. ; Tale mancanza non poteva essere supplitadai poteri d'ufficio di cui all'art. 210 c.p.c., anche per l’assenza di istanza del correntista rivolta alla Banca ex art. 19 comma 4 t.u.b., di conseguenza revocaval'ordinanza ammissiva della CTU e ritene va inutilizzabili le risultanze peritali.Anche la documentazione, prodotta dalla banca convenuta , era dichiarata inidonea a fornire piena prova della spiegata domanda riconvenzionale. Per la riforma di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il 10gennaio 2414 proponeva appello nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA]., nuova denominazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, del quale in subordine chiedeva il rigetto nel merito. In corso di causa, con comparsa depositata all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si costituiva [OSCURATO:PERSONA], fideiussore, formulando richieste analoghe a quelle dell'appellante principale. La difesa della Banca eccepiva l'inammissibilità di tale costituzione, essendo l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] rivol to (e notificato) alsolo [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha proposto appello incidentale, con conseguente estraneità al residuocontenzioso della Latrofa, nei cui confronti la pronuncia del Tribunale deve, quindi, ritenersi coperta dal giudicato. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce disponeva l’estromissione della fideubente per i motivi di cui innanzi e rigettava l’appello con condanna alle spese a favore del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza il sig [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. I l B anco di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memorie ex art. 380bis, comma 1, c.p.c. ed ha presentato istanza di rimessione alle Sezioni Unite in data 1.9.2002. In data 5.9.2022 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.374, comma 2, c.p.c. per una pronuncia delle Sezioni Unite e ha rigettato l’istanza. Il provvedimento non risulta comunicato ad oggi all’istante [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce: 1.Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 161, comma 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che l risulta firmata dal Presidente Dr. Almiento e dal Consigliere estensore dott. [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà il Consigliere estensore sarebbe il dr. Orlando. Vi sarebbe stato uno scambio di firme tra i membri del Collegio equiparabile alla mancata sottoscrizione da parte di uno dei membri del Collegio. 2.Violazione ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione dell’art 115 c.p.c. Motivazione apparente. Manifesta illogicità della motivazione. Contraddittorietà processuale della motivazione. Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto degli artt. 210, 212 c.p.c. nonchè dell’art. 119 TUB in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. Il ricorrente avrebbe assolto al suo onere probatorio depositando il contratto di conto corrente che consentiva di riscontrare le nullità delle clausole contestate e aveva richiesto l’esibizione della documentazione contabile per quantificare il quantum dell’azione di ripetizione di indebito proposta. Lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe depositato le scritture contabili degli ultimi dieci anni consentendo l’accertamento richiesto. Il correntista non necessariamente dovrebbe chiedere preventivamente la documentazione contabile alla Banca per essere in grado di poter provare l’assunto delle sue richieste, ma ai sensi dell’art. 183 c.p.c. potrebbe procedere a tale richiesta con l’atto introduttivo del giudizio chiedendo la CTU. 3.Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. error in procedendo . Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Il ricorrente avrebbe chiesto sia l’emissione di una sentenza di mero accertamento sulla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenute nel contratto esibito sia una sentenza di condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse con risarcimento dei danni. Ne consegue che la Corte di Appello avrebbe potuto pronunziarsi sulla sola domanda di accertamentoaccogliendo la nuova tendenza emersa in diritto amministrativo di ritenere tendenzialmente vietata la tecnica dell’assorbimento salvo in alcuni casi eccezionali per evitare una sottrazione di tutela sul motivo pretermesso. 4.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Violazione dell’art.111 Cost. - art. 2697 c.c. La Corte avrebbe ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto depositare gli estratti contoex art. 2697 c.c. ed avrebbe ritenuto assorbite le altre domande sulla validità ed e fficacia delle clausole contrattuali senza motivazione alcuna. 5. (nominato IV)Nullità della sentenza inadeguatamente motivata . La decisione deve essere supportata dalle ragioni che hanno determinato le conclusioni della Corte, anche se quest’ultima conferma la pronuncia del precedente grado di giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe nulla rispetto alle domande di mero accertamento sulla validità ed efficacia delle clausole contrattuali perché priva di qualsiasi motivazione in dispregio degli artt. 132 c.p.c.118, comma 1, disp. Att. C.p.c. e 111 Cost.6. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha spiega to controricorso contestando le deduzioni del ricorrente. 7. In data 1 settembre 2022 il ricorrente ha proposto istanza di remissione alle Sezioni Unite rilevando che il ricorso pone la questione relativa alla richiesta, da parte del cliente alla banca, di documentazione,inerente a singole operazioni, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., e specificamente quella relativa alle condizioni di esercizio di tale diritto. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione, con decreto del 5/6 settembre 2022,ha rigettato l’istanza disponendo restituirsi il fascicolo alla prima sezione per l’adunanza in camera di consiglio già fissata al 13 settembre 2022, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 374, secondo comma, c.p.c.per una pronuncia a Sezioni Unite dovendosi escludere l’esistenza di un reale contrasto di giurisprudenza in materia, anche alla luce della recentissima pronuncia della prima sezione della Corte n. 23861 del 1 agosto 2022. Tale provvedimento non risulta tuttavia comunicato alle parti ed è pertanto necessariorinviare l a trattazione del ricorso a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire a ll a Cancelleria di comunic a re a lle p a rti il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite e la fissazione della nuova adunanzain camera di cons