CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. e il rigetto degli altri ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 27 luglio 2017, che aveva condannato, tra gli altri, all'esito di giudizio abbreviato, le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati alle stesse ascritti. In particolare, in primo grado risultavano le seguenti statuizioni di condanna: - [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi A) (in esso ricompreso il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C), D) e G), e condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e 600 euro di multa; - [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi A) (in esso ricompreso il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C), E) e H), e condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e 600 euro di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile ADISU Puglia, da liquidarsi in separata sede. All'esito del giudizio di appello tali statuizioni erano così riformate: - [OSCURATO:PERSONA] era assolta dal reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste e la pena era rideterminata per i residui reati in anni uno di reclusione per il capo A) e mesi quattro di reclusione e eurp 600 di multa per il capo G); - [OSCURATO:PERSONA] era assolta dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste e la pena era rideterminata per i residui reati in anni uno di reclusione per il capo A) e mesi quattro di reclusione e euro 600 di multa per il capo H); La sentenza impugnata confermava per il resto la sentenza di primo grado. 1.1. Per quel che interessa il presente procedimento, al capo A) era stato contestato alle imputate il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., art. 1 e 2 I. n. 475 del 1925, perché in concorso tra loro e con altri, presentavano o procuravano ad altri elaborati per le prove scritte per l'esame per l'abilitazione di avvocato nella sessione 2014/15. In particolare, anche con la collaborazione di soggetti qualificati come esperti in materia giuridica avevano creato un gruppo di lavoro (formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri) che riusciva ad introdurre illecitamente nei padiglioni dove si svolgevano gli esami gli elaborati che erano consegnati ai candidati coinvolti nella vicenda delittuosa, che li utilizzavano per la redazione dei propri elaborati (16-18 dicembre 2014). Al capo E) era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 318, 321 cod. pen. perché, nella sua qualità cli responsabile dell'Unità di controllo dell'Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia (A.SDI.SU Puglia), concordava con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di suggerire a studenti universitari, sanzionati in via amministrativa per la mendacità della dichiarazione ISEE, di rivolgersi al suddetto avvocato che poteva far ottenere loro con una eccezione procedurale l'archiviazione del procedimento o la riduzione della sanzione, con l'intesa che il legale le avrebbe corrisposto parte della parcella per ogni incarico procuratogli (nel dicembre 2014).Al capo G) era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato cui agli artt. 81, 640, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen., perché nella sua qualità di responsabile didattica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo A), si allontanava arbitrariamente dal posto di lavoro, alterando artificiosamente la rilevazione della sua presenza (consentiva ad altri di utilizzare il proprio badge) e induceva in errore i pubblici ufficiali incaricati circa il quantum di prestazione lavorativa effettivamente svolta, così lucrando ingiustamente un maggior compenso con pari danno per l'amministrazione universitaria (tra il 24 novembre e il 16 dicembre 2014). Al capo H) era stato altresì contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 81, 640, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. perché nella sua qualità di istruttore direttivo dell'ufficio legale dell'A.DI.SU Puglia, si allontanava arbitrariamente dal posto di lavoro, alterando artificiosamente la rilevazione della sua presenza (consentiva ad altri di utilizzare il proprio badge) e induceva in errore i pubblici ufficiali incaricati circa il quantum di prestazione lavorativa effettivamente svolta, così lucrando ingiustamente un maggior compenso con pari danno per l'amministrazione universitaria (tra il 25 novembre e il 14 gennaio 2015). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e i difensori delle imputate indicate in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso del P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il capo E). 2.1.1. Vizio di motivazione. La Corte di appello, dopo aver enucleato la sussistenza di tutti gli elementi tipici del reato contestato, è pervenuta illogicamente alla assoluzione degli imputati per tale capo. Secondo la Corte di appello, la promessa non avrebbe superato la fase della mera ideazione, a fronte tuttavia di elementi che dimostravano che l'accordo corruttivo fosse effettivamente esistente: la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza di ogni elemento del piano criminoso tanto da descriverne minuziosamente i dettagli al suo compagno (pag. 20, nota n. 22), quali l'entità del suo contributo causale, il prezzo del baratto individuato in modo preciso; vi era la convergenza di intenti (pag. 17, nota n. 19), avendo Colella una compiuta conoscenza circa la scansione del piano criminoso. 2.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 318 cod. pen.La Corte di appello erroneamente ha escluso la consumazione della corruzione - che è fattispecie sganciata da una logica di formale sinallagma tra atto e retribuzione - sol perché gli imputati avrebbero deciso di sospendere l'esecuzione del suddetto accordo per dedicarsi ad altro progetto criminoso concomitante, nonché di riprenderlo terminato il ciclo delle prove di esame. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del delitto di truffa e all'ornessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (capo H). La sentenza impugnata ha affrontato, in modo carente ed illogico, le questioni sollevate con l'appello in ordine alla lesione concreta arrecata dall'imputata all'ufficio con i suoi allontanamenti e alla stessa prova degli aliontanamenti stessi. Sul primo aspetto la risposta è espressa in termini astratti e meramente potenziali mentre è mancante sul secondo. Tali carenze si riflettono anche sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 2.6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della attenuante del risarcimento del danno e del beneficio sospensivo della pena. Sul primo punto la risposta della Corte di appello è carente in quanto non spiega l'asserita inidoneità della somma versata dalla ricorrente. Sul secondo punto la Corte di appello ha reso una motivazione illogica e contra legem, cumulando irritualmente la posizione della ricorrente - rea confessa ed incensurata e ancora dipendente della ADI.SU Puglia - con quella di altra coimputata. 2.3. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4, 266, 267, 270, 271, 191 cod. proc. pen., 1 I. n. 4175 del 1925. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche, autorizzate per altri imputati e per il reato di corruzione, anche per il reato di cui all'art. 1 I. n. 475 del 1925, la cui pena edittale massima è di un anno. Così disattendendo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Cavallo del 2019. Pertanto, in rapporto al suddetto reato, poiché l'unica fonte di prova è costituita dalle intercettazioni, dai messaggi di comunicazione e dialogo telefonico, crolla e si sfalda tutta la piattaforma indiziaria. 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. In modo manifestamente illogico la Corte di appello ha accertato il reato di truffa, stante il breve arco temporale della c:ontestazione (capo G, 20 giorni, capo H, due mesi), che escludeva la possibilità di ravvisare una lesione effettiva e concreta alla funzionalità del servizio e alla corretta e razionale dislocazione delle risorse e delle energie lavorative a disposizione della P.A. La stessa Corte di appello ha ammesso che si trattava di allontanamenti episodici e che non ha hanno dato luogo a lamentele di utenti o mobilitazioni di altri impiegati. Vi era l'assoluta mancanza di accorgimenti fraudolenti per ingannare la P.A. La imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre un credito non retribuito che dimostrava la mancanza di approfittamento. 2.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 62 -bis, 62 nn. 4 e 6, 133, 323-bis, 81, 163 cod. pen. La Corte di appello ha disatteso in modo carente le richieste difensive sulla pena, sulle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 -bis, 62 nn. 4 e 6 cod. pen. e sul beneficio sospensivo della pena. Ai fini del giudizio prognostico non poteva essere trascurata la totale incensuratezza delle ricorrenti in assenza di altri indicatori della propensione al delitto (tra i fatti e il giudizio di merito non si è registrata alcuna ricaduta delittuosa). Si ipotizza in termini congetturali e astratti che la [OSCURATO:PERSONA] - in stato di quiescenza e a 65 anni e dopo sei anni in cui ha tenuto 'un comportamento irreprensibile - potrebbe tornare a delinquere. Altrettanto apodittico e carente è il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, stante l'offerta reale perfezionata dalle ricorrenti e la sua accettazione da parte della P.A., che non ha indicato un danno maggiore. Assente è la motivazione sul diniego dell'attenuante della particolare tenuità, stante il periodo limitato in cui sono stati contestati gli allontanamenti e la loro protrazione ad unità o frazioni di ore. Il danno andava misurato in ogni caso ad ogni singolo fatto-reato e non all'importo complessivo del danno. Si riportano gli approdi giurisprudenziali in tema di valutazione del danno nei reati contro la P.A. La Corte di appello non ha affrontato il tema del limitato disvalore del reato di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente mira in definitiva a contestare soltanto la ricostruzione "in fatto" della vicenda delittuosa, non riuscendo ad evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento che ha portato la Corte di appello all'assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il capo E).La Corte di appello ha infatti ritenuto che il quadro probatorio non consentisse di ricostruire in termini di certezza il perfezionamento dell'accordo corruttivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine la sentenza impugnata ha ritenuto significativa a disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado la circostanza dell'incontro "chiarificatore" in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lumi ad un finanziere circa le modalità del sistema sanzionatorio (così appurando che non era soltanto il suo ufficio a gestire la sanzione inflitta agli studenti): tale incontro, posto dal primo Giudice a valle del patto, dimostrava invece che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse all'epoca ancora in grado di offrire al Colella quel supporto tecnico necessario per dar corpo all'accordo corruttivo nel quale articolare le sue richieste (tanto da ritenere necessario un successivo incontro con il finanziere per meglio comprendere il meccanismo sanzionatorio). Riscontro a tali considerazioni era dato dal fatto che al di là di quel primo colloquio non era seguito alcun ulteriore incontro. Ebbene a fronte di tali argomentazioni, il ricorso mira soltanto a valorizzare circostanze fattuali, tratte dal compendio probatorio, per sovvertire la valutazione offerta dalla Corte di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni dell'assoluzione per dimostrarne la infondatezza. 1.2. Il secondo motivo finisce per essere aspecifico, avendo la Corte di appello escluso la conclusione del patto corruttivo. 2. Sono da ritenersi complessivamente infondati i ricorsi proposti dalle parti private. 3. E' da ritenersi formulata in modo generico la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. La prova della penale responsabilità per entrambe le ricorrenti con riferimento al reato sub A) si fonda anche sugli esiti di fonti di prova diverse dalle intercettazioni telefoniche, come si evince dalle sentenze di merito. Le ricorrenti erano tenute pertanto ad illustrare la decisività del vizio dedotto (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), mentre si sono limitate ad asserire che le intercettazioni telefoniche costituissero "l'unica fonte di prova'. E' sufficiente invece rilevare che le sentenze di merito richiamano per entrambe le imputate la loro confessione in ordine agli addebiti sul capo A) (cfr. pag. 31 della sentenza appello e anche richiamata dall'appello a pag. 29), le indagini di p.g., i sequestri e le propalazioni etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA].4. Quanto alle critiche proposte dalle ricorrenti con riferimento ai capi relativi alla truffa, alle stesse rispettivamente ascritti (capo G per [OSCURATO:PERSONA] e capo H per [OSCURATO:PERSONA]), molte delle censure sono aspecifiche rispetto ai motivi di appello e alla risposta ad essi fornita dalla Corte di appello. Le ricorrenti avevano presentato un atto di appello congiunto con il quale avevano proposto comuni rilievi in ordine ai suddetti capi, volti ad evidenziare la mancanza sia dell'offensività delle loro condotte (quanto all'entità delle loro assenze e al conseguente turbamento della funzionalità del servizio, che nella specie non aveva prodotto una lesione patrimoniale apprezzabile) sia della prova certa della loro assenza (facendo rilevare che in ogni caso [OSCURATO:PERSONA] aveva compensato le eventuali assenze con attività non retribuite per le quali aveva maturato un credito-ore; [OSCURATO:PERSONA] aveva risarcito il danno provoc:ato all'ente). La Corte di appello, alla luce dei comuni rilievi, ha trattato le posizioni congiuntamente, rilevando che le censure sulla prova si risolvevano in assertive critiche sulla affidabilità dei dati acquisiti sulla localizzazionitri loro cellulari esposti nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 47, dove l'analisi tabulati telefonici e la localizzazione delle loro utenze avevano trovato una conferma significativa nelle dichiarazioni di un teste nonché nelle risultanze processuali che dimostravano la assenza dall'ufficio delle imputate perché impegnate per la commissione del reato sub A). In merito al tema dell'offensività delle loro condotte, la Corte di appello ha, non solo richiamato quanto già accertato in primo grado in ordine al complessivo quantitativo di ore in cui le imputate era risultato trovarsi altrove (cfr. pag. 48 della sentenza di primo grado, in cui si dà atto del che i controlli di p.g., che avevano riguardato un periodo limitato, aveva evidenziato "sistematiche discrasie" in entrata e in uscita tali da alterare la funzionalità degli uffici), ma ha aggiunto come le ripercussioni sull'ufficio dovessero essere parametrate anche al ruolo svolto da entrambe, nella specie responsabili dei rispettivi uffici pubblici di appartenenza con compiti direttivi ed organizzativi. Si tratta di risposta adeguata, tutt'altro che manifestamente illogica e astratta, là dove rapportata alla sistematicità delle assenze dall'ufficio nel breve periodo e ai ruoli svolti dalle imputate. Le diverse argomentazioni svolte al riguardo nel ricorso in ordine alla concreta inoffensività delle assenze avanzano rilievi cli mero fatto, di cui non vi è traccia nell'appello. Quanto al danno economicamente apprezzabile, la Suprema Corte ha affermato, in una fattispecie analoga, che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica (Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258987; conf. Sez. 2, n. 23354, 09/07/2020; Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 274895). A tal fine, i periodi di assenza vanno apprezzati in modo "conglobato" nell'arco del periodo retribuito (Sez. 2, n. 19302 del 16/03/2004, Rv. 229439). Ebbene, entrambe le ricorrenti non hanno affermato che il danno accertato dai giudici di merito fosse effettivamente irrisorio nei termini ora descritti, limitandosi soltanto a generiche critiche sul punto. Irrilevante ai fini della integrazione del reato è poi la circostanza illustrata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'appello sulla possibile "compensazione" delle assenze con attività non retribuite risultanti al momento del suo congedo, trattandosi di fatto che non elimina la alterazione illecita dei cartellini realizzata allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate. Relativamente poi alla mancanza del mezzo fraudolento, è sufficiente rilevare che tale punto non è stato oggetto di appello e in ogni caso in primo grado (pag. 48 della sentenza di primo grado) si indicava a tal fine la marcatura del cartellino marcatempo ad opera di altri (per tale fattispecie di truffa, tra tante, Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 274895). 5. In ordine all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., va evidenziato che nessuna richiesta a tal fine in ordine al reato di truffa era contenuta nell'appello principale proposto dalle ricorrenti (a pag. 24 dell'appello per i capi G e H era chiesto il riconoscimento soltanto della attenuante del risarcimento del danno; solo con i motivi aggiunti era stata chiesta in modo generico a pag. 34 la applicazione anche di quella di cui di cui all'art. 62, n. 4 sul solo presupposto che entrambe le imputate si erano attivate a restituire le somme dovute). In ogni caso, anche a voler tacere della preclusione del punto, è appena il caso di rilevare che la tesi sostenuta nell'appello dalle ricorrenti, quanto all'inoffensività della truffa sul piano del danno economico, si fondava sulla impossibilità di sommare le unità temporali giornaliere e quindi sulla esiguità della deminutio patrimoni dell'Ente riferita a tali singole unità. Si è già osservato come tale approccio sia erroneo, venendo in considerazione, ai fine del danno economicamente apprezzabile, l'ammontare complessivo delle assenze retribuite nel periodo considerato (come dimostra la considerazione da parte della Corte di appello, ai fini della pena, della condotta come unica). Quindi la sentenza impugnata sul punto non è censurabile, non avendo le ricorrenti, come già osservato, offerto elementi specifici in ordine alla tenuità del danno complessivamente arrecato alla pubblica amministrazione (invocando tra l'altro principi affermati ai fini della diversa attenuante di cui all'art. 323-bis cod.. pen.).Nessuna censura infine era avanzata dalle ricorrenti in ordine al limitato disvalore del reato di cui al capo A) (per il quale - a parte la richiesta di assoluzione - nessuna specifica critica sul merito era avanzata con il gravame; mentre per il trattamento sanzionatorio era censurata solo l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 2 I. n. 475 del 1925). 6. Quanto all'attenuante del risarcimento del danno, va osservato che il primo giudice non aveva riconosciuto l'attenuante in parola, per la inadeguatezza della somma risarcita a riparare i danni materiali e morali subita dall' Amministrazione di appartenenza; con l'appello le imputate si erano limitate a dedurre che non fosse chiaro perché il primo giudice avesse negato il riconoscimento del risarcimento del danno in relazione ai reati di truffa, alla luce delle somme tempestivamente versate e incassate dalla pubblica amministrazione che compensavano, di gran lunga, le "frazioni minime" di retribuzione per i periodi di allontanamento dall'ufficio. A fronte della genericità e specificità della deduzione, la risposta della Corte di appello è immune dalle censure versate nel ricorso. La Corte di appello ha infatti ritenuto che difettasse da parte della difesa la dimostrazione dell'esatta entità e congruità della somma versata a risarcire i danni morali e materiali. Motivazione che le ricorrenti non contrastano in questa sede, riproponendo pedissequamente il motivo di appello. Va rammentato il principio di diritto (Sez. 5, n. 30123 del 18/05/2011, Rv. 250412), secondo cui non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62, primo comrna, n. 6 cod. pen.), nel caso in cui danneggiato dal reato sia un ente pubblico, ove manchi adeguata dimostrazione dell'esatta entità e congruità della somma versata, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attestazione di pagamento di somme dovute in favore dell'ente danneggiato. 7. Generico è il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, formulato soltanto lamentando la mancanza di "approfondimento critico e di un rigoroso discorso giustificativo'. Va osservato che la Corte di appello alle pagg. 31 e 32 della sentenza impugnata ha in ogni caso valutato adeguatamente e con argomenti privi di vizi rilevabili in questa sede i motivi di appello sul punto, evidenziando la gravità dei fatti, quanto all'organizzazione criminosa predisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella quale era pienamente inserita la [OSCURATO:PERSONA], la non occasionalità dei comportamenti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], la negativa personalità delle ricorrenti, nonostante la loro formale incensuratezza (in tal senso deponeva la preqiudicarezza e disinvoltura dimostrata da entrambe nell'operare illecitamente); a fronte di elementi evidenziati dalla difesa, non apprezzabili (così la confessione resa dalle imputate quando oramai era evidente il quadro probatorio a loro carico e comunque non esaustiva per aver lasciato nell'ombra altri soggetti coinvolti; così la scelta del rito abbreviato, cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271). 8. Non può essere accolto neppure il motivo relativo al diniego del beneficio sospensivo della pena. La risposta da parte della Corte di appello non appare né carente nè apodittica e congetturale, tenuto conto delle censure sollevate con l'appello. Va rilevato in primo luogo che l'appello di entrambe le imputate sul punto (pag. 30) aveva sostenuto che la richiesta di sospensione condizionale si giustificasse per "la concreta prospettiva di emenda delle due imputate del tutto incensurate e lontane ed estranee da qualsiasi contesto criminale". Quindi era proprio l'appello a cumulare indistintamente le loro posizioni in ordine a tale punto. La Corte di appello, nel passare in rassegna i vari argomenti spesi dalla difesa (in larga parte riferiti alla sola [OSCURATO:PERSONA]) a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in funzione di una positiva diagnosi di recupero e reinserimento sociale delle imputate, ha evidenziato come emergesse a contrario la spiccata propensione di entrambe al crimine (manifestata dalla spregiudicatezza, dalla disinvoltura e abilità con cui le stesse avevano operato, nonostante la loro incensuratezza), ostativa al riconoscimento del beneficio sospensivo. Con riferimento agli elementi spesi dalla difesa in favore di [OSCURATO:PERSONA] per le attenuanti generiche (età, incensuratezza; errore occasionale; collocamento in quiescenza), la Corte di appello ha inoltre offerto una specifica risposta anche con riferimento al beneficio in parola, dando conto con adeguata motivazione, della loro irrilevanza ad incidere sul giudizio prognostico negativo (in ordine all'occasionalità delle condotte illecite, cfr. nota n. 52 a pag. 32 della sentenza impugnata e pagg. 10 e 11 della sentenza di primo grado; in ordine allo stato di quiescenza, evidenziando l'emersione dal compendio probatorio di una fitta rete di rapporti anche professionali intrattenuti dalla ricorrente da spendere anche in contesti diversi). 9. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso del Procuratore generale va dichiarato i