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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43776/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi inammissibili perchè generici, in quanto, da una parte, meramente riproduttivi di argomenti già correttamente valutati dai Giudici di merito con il provvedimento impugnato con la cui motivazione l'imputato non si confronta, e, dall'altra, perchè sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi inammissibili perchè generici, in quanto, da una parte, meramente riproduttivi di argomenti già correttamente valutati dai Giudici di merito con il provvedimento impugnato con la cui motivazione l'imputato non si confronta, e, dall'altra, perchè sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 43776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris