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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19686/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i 13 motivi sui quali riposa non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchè le doglianze esposte, tutte manifestamente infondate, replicano O profili di censura già vagliati e disattesi con sintetici ma puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in linea con una coerente e corretta lettura delle emergenze probatorie e senza incorrere negli addotti travisamenti in relazione alla puntuale individuazione di un atto dell'ufficio realizzato dai soggetti qualificati e fatto oggetto della reazione oppositiva da parte del prevenuto, alla ritenuta configurabilità dei reati ascritti all'imputato, nei relativi tratti costitutivi anche soggettivi, alla non configurabilità della scriminante di cui all'art 393 bis cp in assenza di condotte arbitrarie realizzate nell'occasione dai soggetti qualificati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4nmende.

Così deciso il 31/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i 13 motivi sui quali riposa non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchè le doglianze esposte, tutte manifestamente infondate, replicano O profili di censura già vagliati e disattesi con sintetici ma puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in linea con una coerente e corretta lettura delle emergenze probatorie e senza incorrere negli addotti travisamenti in relazione alla puntuale individuazione di un atto dell'ufficio realizzato dai soggetti qualificati e fatto oggetto della reazione oppositiva da parte del prevenuto, alla ritenuta configurabilità dei reati ascritti all'imputato, nei relativi tratti costitutivi anche soggettivi, alla non configurabilità della scriminante di cui all'art 393 bis cp in assenza di condotte arbitrarie realizzate nell'occasione dai soggetti qualificati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4nmende. Così deciso il 31/
Sentenza Cassazione n. 19686/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris