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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15732/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA], la notte tra il 13 ed il 14 novembre 2021, si allontanò dalla propria abitazione in violazione della prescrizione connessa alla contingente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; che l'imputato, con l'unico motivo di ricorso, denuncia, in termini di assoluta genericità, la legittimità delle valutazioni dedicate dai giudici di merito — che hanno concordemente stimato l'inattendibilità, delle peraltro ondivaghe, giustificazioni da lui via via fornite — all'elemento psicologico del reato senza, nondimeno, addurre alcun elemento a sostegno della ricostruzione secondo cui egli avrebbe posto in essere l'illecito ascrittogli in carenza di dolo; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA], la notte tra il 13 ed il 14 novembre 2021, si allontanò dalla propria abitazione in violazione della prescrizione connessa alla contingente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; che l'imputato, con l'unico motivo di ricorso, denuncia, in termini di assoluta genericità, la legittimità delle valutazioni dedicate dai giudici di merito — che hanno concordemente stimato l'inattendibilità, delle peraltro ondivaghe, giustificazioni da lui via via fornite — all'elemento psicologico del reato senza, nondimeno, addurre alcun elemento a sostegno della ricostruzione secondo cui egli avrebbe posto in essere l'illecito ascrittogli in carenza di dolo; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q
Sentenza Cassazione n. 15732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris